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Ricorso proposto l'8 marzo 2013 - Scheepsbouw Nederland / Commissione

(Causa T-140/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scheepsbouw Nederland (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Struckmann, avvocato, e G. Forwood, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 20 novembre 2012, nel caso SA.34736 (ammortamento anticipato di taluni beni acquistati mediante locazione finanziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 13 dicembre 2012 (GU C 384, pag. 2); e

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul mancato rispetto da parte della Commissione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 659/1999 del Consiglio.

A tale riguardo, tenuto conto delle circostanze della fattispecie nonché della natura insufficiente e incompleta dell'esame nel merito condotto dalla Commissione nel corso del procedimento di esame preliminare, la ricorrente sostiene che sussistono prove dell'esistenza di gravi difficoltà di valutazione della misura proposta. La Commissione, pertanto, non poteva correttamente concludere, a seguito del suo esame preliminare, che la misura in parola non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione non aveva altra scelta se non quella di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

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1 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).