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Ricorso proposto il 6 luglio 2020 – KY / Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-433/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KY (rappresentante: avv. J.-N. Louis)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione implicita di rigetto del 17 settembre 2019, confermata dalla decisione esplicita del 10 ottobre successivo, della domanda di restituzione della quota non oggetto di abbuono dei diritti pensionistici acquisiti dalla ricorrente prima della sua entrata in servizio e trasferita al regime pensionistico dell’Unione europea.

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, tratto dalla violazione del dovere di sollecitudine. La ricorrente afferma in proposito che, in ossequio al dovere di sollecitudine cui è tenuta, un’istituzione dell’Unione ha l’obbligo di informare il funzionario non solo della norma del minimo vitale e del suo impatto sul calcolo della pensione, ma anche della possibilità di ritardare il trasferimento dei suoi diritti pensionistici fino all’accesso ai suoi effettivi diritti pensionistici.

Secondo motivo, tratto da un indebito arricchimento. La ricorrente ritiene che il rifiuto di restituire la quota dei diritti pensionistici nazionali trasferiti al regime dell’Unione e che non sono stati presi in considerazione al momento della liquidazione dei diritti pensionistici possa condurre ad un’ingiustificata appropriazione e, di riflesso, ad un indebito arricchimento a vantaggio dell’Unione, nonché ad un impoverimento ingiusto del funzionario coinvolto.

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