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Ricorso proposto il 16 agosto 2021 – Saure / Commissione

(Causa T-506/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione recante rigetto della sua richiesta di accesso a documenti della Commissione del 9 giugno 2021, mediante estrazione di copie dei seguenti documenti: tutti i verbali, i riepiloghi, le annotazioni, gli appunti, i fascicoli relativi alle riunioni, alle trattative, alle decisioni, alle proposte, ai resoconti, alla corrispondenza elettronica, ai carteggi, ai tabulati telefonici — segnatamente per quanto riguarda gli Advance Purchase Agreements — e ai contratti specifici conclusi con aziende farmaceutiche per la fornitura di vaccini contro il Covid-19, al fine di far fronte all’epidemia da coronavirus, del cosiddetto «Steering Committee» e del «Joint Negotiations Team». Per Advance Purchase Agreement si intende qualsiasi contratto per l’acquisto, la fornitura, la sicurezza, la prenotazione e lo sviluppo di vaccini Covid-19 per gli Stati membri dell’Unione europea;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accesso ai documenti della Commissione europea in questione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 1 . Il diniego della Commissione violerebbe tale disposizione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che nessun motivo di esclusione osta al diritto di accesso del ricorrente. In particolare, all’accoglimento della domanda del ricorrente non osterebbe il motivo di esclusione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001. La comunicazione delle informazioni richieste sarebbe necessaria per numerose finalità di interesse pubblico. Sarebbe, perciò, consentita un’eventuale limitazione del diritto alla vita privata e all’integrità dei singoli. Inoltre, il rischio di un pregiudizio dovrebbe essere dimostrato in modo specifico e fattuale. Al contrario, la convenuta non avrebbe assolto il suo onere probatorio.

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1     Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).