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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Global Starnet Ltd / Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

(Causa C-322/16)1

(Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali e libertà d’impresa – Restrizioni – Attribuzione di nuove concessioni per la gestione a distanza dei giochi – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Sentenza della Corte costituzionale – Esistenza o no di un obbligo per il giudice nazionale di adire la Corte)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Global Starnet Ltd

Convenuti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

Dispositivo

L’articolo 267, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione anche nel caso in cui, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell’Unione.

2)    Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché il principio del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga a soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito nuove condizioni per l’esercizio della loro attività mediante un atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione esistente, laddove il giudice del rinvio concluda che tale normativa può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccede quanto è necessario per raggiungerli.

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1 GU C 343 del 19.9.2016.