Language of document : ECLI:EU:C:2017:985

Causa C322/16

Global Starnet Ltd

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze
e
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali e libertà d’impresa – Restrizioni – Attribuzione di nuove concessioni per la gestione a distanza dei giochi – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Sentenza della Corte costituzionale – Esistenza o no di un obbligo per il giudice nazionale di adire la Corte»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017

1.        Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Obbligo di rinvio – Esame della conformità delle norme nazionali sia al diritto dell’Unione sia alla Costituzione nazionale – Sentenza della Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi che valuta la costituzionalità di tali norme – Obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di proporre un rinvio pregiudiziale

(Art. 267 TFUE)

2.        Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che impone a soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito nuove condizioni per l’esercizio della loro attività mediante un atto integrativo della concessione già in essere – Inclusione – Esame, in linea di principio, alla luce di una sola delle libertà previste dal TFUE

(Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)

3.        Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che impone a soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito nuove condizioni per l’esercizio della loro attività mediante un atto integrativo della concessione già in essere – Compatibilità con gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Presupposti – Verifica da parte del giudice del rinvio

(Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)

1.      L’articolo 267, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione anche nel caso in cui, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell’Unione.

Orbene, risulta dalle considerazioni di cui sopra che l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa e l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE risulterebbe sminuito se, a motivo dell’esistenza di un procedimento di controllo di costituzionalità, al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto dell’Unione un’applicazione conforme alla decisione o alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe‑Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, se è vero che il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari a questi ultimi per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere, ciò non toglie che, quando non sia esperibile alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, qualora venga sollevata dinanzi ad esso una questione di interpretazione del diritto dell’Unione (v. sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 37).

(v. punti 23, 24, 26, dispositivo 1)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29‑32)

3.      Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché il principio del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga a soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito nuove condizioni per l’esercizio della loro attività mediante un atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione esistente, laddove il giudice del rinvio concluda che tale normativa può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccede quanto è necessario per raggiungerli.

Nel caso di specie, risulta dal tenore delle disposizioni nazionali in discussione nel procedimento principale che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, l’obiettivo di tali disposizioni è di migliorare la solidità economica e finanziaria dei concessionari, di accrescere la loro onorabilità e la loro affidabilità, nonché di lottare contro la criminalità.

Tenuto conto della particolarità della situazione correlata ai giochi d’azzardo, simili obiettivi sono idonei a costituire motivi imperativi di interesse generale atti a giustificare eventuali restrizioni alle libertà fondamentali, quali quelle controverse nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò, C‑225/15, EU:C:2016:645, punti 42 e 43).

(v. punti 41, 42, 65, dispositivo 2)