Language of document : ECLI:EU:C:2019:451

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 23 maggio 2019(1)

Causa C383/18

Lexitor Sp. z o.o

contro

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni,

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Tribunale circondariale Lublino-Wschód di Lublino, Świdnik, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Contratti di credito – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»






1.        La presente causa verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, e GU 2011, L 234, pag. 46). Come si dimostrerà a breve, il significato di tale disposizione legislativa, che riguarda il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito nel caso in cui abbia effettuato, in tutto o in parte, il rimborso anticipato di una somma dovuta in base ad un contratto di credito, è per certi aspetti quantomeno oscuro e non si presta facilmente ad una interpretazione soddisfacente. Forse, eventualmente in ragione delle questioni sollevate proprio da questo rinvio, il legislatore dell’Unione potrebbe desiderare ad un certo punto rivedere la formulazione di tale disposizione.

2.        In ogni caso, la domanda è stata proposta nel procedimento principale tra Lexitor Sp. z o.o e Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Santander Consumer Bank”) e mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, in relazione all’applicazione di ulteriori oneri e penali in caso di adempimento anticipato da parte dei consumatori degli obblighi di cui ai contratti di credito al consumo.

3.        Prima di prendere in considerazione la domanda, è necessario indicare le disposizioni pertinenti della Direttiva 2008/48 e del diritto nazionale.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Direttiva  87/102

4.        L’articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), prevedeva quanto segue:

«Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito».

5.        La direttiva 87/102 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, con effetto dall’11 giugno 2010.

2.      Direttiva 2008/48

6.        I considerando 7, 9, 10, 39 e 40 della direttiva 2008/48 enunciano quanto segue:

«(7) Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.

(…)

(9) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali.

(…)

(10) Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell’armonizzazione. L’obbligo degli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito d’applicazione della stessa fissato da tali definizioni. (…)

(…)

(39) Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato, parziale o integrale, il creditore dovrebbe poter esigere un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell’indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell’indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l’esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell’indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua durata ed il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine, il massimale dell’indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un tasso forfettario. Tale approccio rispecchia la specificità dei crediti ai consumatori e non dovrebbe pregiudicare gli eventuali approcci diversi per altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine quali i prestiti ipotecari a tasso fisso.

(40) Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di prevedere che l’indennizzo per il rimborso anticipato possa essere preteso dal creditore solo a condizione che l’importo del rimborso nel termine di dodici mesi superi una soglia definita dagli Stati membri. Nel fissare la soglia, che non dovrebbe essere superiore a 10 000 EUR, gli Stati membri dovrebbero per esempio tenere conto dell’importo medio dei crediti al consumo nel loro mercato».

7.        L’articolo 1 della direttiva 2008/48 è intitolato «Oggetto». Esso prevede quanto segue:

«La presente direttiva ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori».

8.        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, la direttiva 2008/48 si applica ai contratti di credito.

9.        L’articolo 3 della direttiva 2008/48 è intitolato «Definizioni». La disposizione è così formulata:

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)


c)      “contratto di credito”: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di credito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;

(…)

g)      “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

(…)».

10.      L’articolo 10 della direttiva 2008/48 è intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito». Il paragrafo 2 del citato articolo così prevede:

«Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

(…)

r) il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo;

(…)».

11.      L’articolo 16 della direttiva 2008/48 è intitolato «Rimborso anticipato» ed è formulato come segue:

«1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.

L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l’indennizzo non può superare lo 0,5% dell’importo del credito rimborsato in anticipo.

3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato:

a)      se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d’assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;

b)      in caso di concessione di scoperto;

c)      se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.

4. Gli Stati membri possono prevedere che:

a)      il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l’importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l’importo di 10 000 EUR in dodici mesi;

b)      il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2.

Se l’indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione.

In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell’impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.

5. L’indennizzo non supera l’ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito».

12.      L’articolo 22 della direttiva 2008/48 è intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva». Il paragrafo 1 di tale disposizione prevede quanto segue:

«Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

B.      Normativa nazionale

13.      La ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2016, posizione 1528 (legge del 12 maggio 2011, relativa al credito ai consumatori, e successive modifiche) (in prosieguo: la «legge sul credito al consumo») recepisce la direttiva 2008/48 nell’ordinamento polacco.

14.      A norma dell’articolo 49, paragrafo 1, della suddetta legge, in caso di rimborso totale del credito prima della data concordata nel contratto, il costo totale del credito è ridotto dell’importo dei costi proporzionalmente al tempo della cui durata è stato ridotto il contratto, anche qualora il consumatore li abbia sostenuti prima del suddetto rimborso.

II.    Fatti all’origine della controversia

15.      La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda tre cause che il giudice del rinvio ha deciso di riunire per la trattazione e la decisione congiunta. Tutte le suddette controversie seguono essenzialmente lo stesso schema, la cui descrizione è riportata qui di seguito.

16.      I convenuti, che sono enti creditizi, hanno stipulato con i consumatori i contratti di credito per i periodi prestabiliti, applicando la commissione per la concessione del suddetto credito. In tutte e tre le controversie l’ammontare della commissione non dipendeva dalla durata dei contratti di credito. Tutti i consumatori hanno rimborsato integralmente il credito loro concesso prima della data concordata nei contratti.

17.      Successivamente i consumatori hanno stipulato con la ricorrente i contratti di cessione dei crediti loro spettanti a titolo del totale rimborso anticipato dei crediti al consumo, compreso il diritto di chiedere il rimborso della commissione precedentemente versata. La ricorrente ha notificato ai convenuti le relative cessioni dei crediti, invitando questi ultimi, al contempo, a pagare spontaneamente l’importo controverso, il quale rappresentava una parte della commissione calcolata in proporzione al periodo di rimborso, nonché gli interessi legali di mora.

18.      Dal momento che i convenuti non hanno adempiuto a tali richieste, la ricorrente ha avviato le azioni dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento degli importi controversi maggiorati degli interessi legali di mora.

III. Domanda di pronuncia pregiudiziale

19.      Il giudice del rinvio è incerto se il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito, previsto dalla normativa nazionale di attuazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, debba essere interpretato nel senso che comprende i costi che non dipendono dalla durata del contratto di credito. A tale proposito, il giudice del rinvio sottolinea che le corti polacche hanno adottato interpretazioni diverse. In particolare, ha citato due diverse pronunce di due diverse corti polacche secondo le quali la legge sul credito al consumo attribuisce solamente il diritto al rimborso della parte dei costi che dipendono dalla durata del contratto. Tuttavia, in una terza pronuncia, una diversa corte ha dichiarato, sulla base di una interpretazione della normativa nazionale alla luce dell’articolo 16 della direttiva 2008/48, che il diritto del consumatore alla riduzione del costo include i costi che non dipendono dalla durata del contratto di credito.

20.      Date queste premesse, il Sąd Rejonowy Lublino-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Tribunale circondariale Lublino-Wschód di Lublino con sede a Świdnik, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la disposizione contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), della [direttiva 2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi, il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione».

IV.    Analisi:

A.      Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

21.      Per le convenute la Santander Consumer Bank eccepisce in sostanza che la questione sollevata è irricevibile. Sostiene infatti che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non è applicabile poiché la controversia di cui al procedimento principale vede contrapposti due soggetti che agiscono nell’ambito della propria attività commerciale.

22.      A tale riguardo, si deve ricordare che il procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte di giustizia UE ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (2). Spetta soltanto ai giudici nazionali cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (3).

23.      Di conseguenza, se le domande proposte vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (4). Tuttavia, il fatto che una delle parti nella causa principale contesti la rilevanza della questione pregiudiziale per la soluzione della controversia nella causa principale non può, di per sé, giustificare la conclusione secondo cui tali domande dovrebbero essere dichiarate irricevibili.

24.      Nel caso di specie, si dovrebbe rilevare che l’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 dipende non dall’identità delle parti in causa ma dall’identità delle parti del rapporto di credito. Invero, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, tale direttiva si applica ai «contratti di credito» che l’articolo 3, lettera c), della medesima direttiva definisce come un «contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di credito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali». Nella presente causa è pacifico che i crediti in oggetto sono stati concessi ai consumatori.

25.      In tali circostanze, dalla presentazione della causa svolta dal giudice del rinvio non risulta così evidente che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non è applicabile alla situazione in esame nella causa principale. Conseguentemente, ritengo che la Corte non dovrebbe statuire che la questione sollevata è irricevibile.

B.      Nel merito

26.      Con riguardo alla questione sollevata, il giudice del rinvio chiede di sapere, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che, qualora il consumatore abbia effettuato un rimborso anticipato, la riduzione dei costi del credito al quale lo stesso ha diritto possa comprendere i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito.

1.      Contenuto dellarticolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48

27.      A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 il «consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».

28.      Pertanto, dalla formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, consegue che, in caso di rimborso anticipato, gli Stati membri debbano prevedere che i consumatori hanno diritto ad una riduzione che, in primo luogo, deve essere effettuata sul costo totale del credito e, in secondo luogo, comprenda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

29.      Per quanto riguarda la prima parte di tale disposizione, essa specifica il tipo di costi che, per loro natura, possono essere ridotti. Infatti, poiché l’articolo 16, paragrafo 1, dispone che la riduzione debba effettuarsi sul costo totale del credito, potranno essere ridotti solo i costi che fanno parte del costo totale del credito.

30.      Il costo totale di un credito è definito all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 come «tutti i costi (…) che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte». Di conseguenza, le spese notarili sono esclusi dal diritto di chiedere una riduzione in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

31.      In relazione alla seconda parte dell’articolo 16, paragrafo 1, tale disposizione prevede che la riduzione applicabile comprende gli «interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto». Ne consegue che, in primo luogo, la riduzione deve riguardare sia gli interessi sia i costi e, in secondo luogo, essa deve essere connessa alla «restante durata del contratto».

32.      Da quanto sopra discende che l’articolo 16, paragrafo 1, stabilisce alcuni principi fondamentali, in particolare quelli che ho appena esposto, che devono essere rispettati dagli Stati membri. Propongo ora di valutare in quale misura la direttiva 2008/48 equivalga a una misura di armonizzazione.

2.      Sulla portata dellarmonizzazione realizzata dalla direttiva 2008/48

33.      È vero che la prima frase del considerando 9 afferma che «è necessaria una piena armonizzazione». Tuttavia, il grado di armonizzazione perseguito da una direttiva non dovrebbe essere confuso con la portata di tale armonizzazione. Pertanto, la piena armonizzazione di cui al considerando 9 non riguarda necessariamente tutti gli aspetti del credito al consumo menzionati nella direttiva 2008/48. Rilevo altresì che la terza frase del medesimo considerando afferma espressamente che la proibizione imposta agli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla tale direttiva «dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali».

34.      Il fatto che la direttiva 2008/48 miri a conseguire una piena armonizzazione solo per quanto riguarda alcuni aspetti del credito al consumo è confermato dall’articolo 1 della medesima direttiva. Secondo tale disposizione, l’obiettivo della direttiva 2008/48 è «l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative (…) in materia di contratti di credito ai consumatori». Inoltre, l’articolo 22 della direttiva 2008/48 si limita a disporre che è soltanto «[n]ella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate [che] gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

35.      Infine, si potrebbe inoltre osservare che la Corte ha già accettato il fatto che, nel contesto di una direttiva volta a conseguire pienamente l’armonizzazione, che non tutti gli aspetti menzionati in tale direttiva sono stati armonizzati. Ad esempio, per quanto riguarda la sesta direttiva IVA del Consiglio (5), la Corte ha stabilito che, qualora gli Stati membri ricorrano a talune opzioni previste all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva, essi possano applicare un metodo di calcolo diverso da quello previsto da tale direttiva, a condizione, in particolare, che il metodo utilizzato garantisca una determinazione più precisa della quota detraibile dell’IVA a monte rispetto a quella prevista dalla direttiva (6).

36.      Per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 si può osservare che, poiché tale disposizione non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, ritengo che l’intenzione del legislatore dell’Unione sia di lasciare agli Stati membri un certo margine di manovra in materia. Inoltre, secondo il considerando 10, l’ambito di applicazione dell’armonizzazione previsto dalla direttiva 2008/48 è stabilito dalle definizioni specifiche contenute nell’articolo 3, lettera g), della direttiva. Di conseguenza, è importante notare che il termine «riduzione» utilizzato nell’articolo 16, paragrafo 1, non è definito da tale direttiva.

37.      Come ho rilevato in precedenza, ciò non significa che gli Stati membri possano adottare qualsiasi metodo preferiscano. Essi devono rispettare i principi stabiliti dall’articolo 16, paragrafo 1, relativo all’obbligo di comprendere sia gli interessi sia i costi. Tuttavia, in merito alla determinazione della parte degli interessi e dei costi che può essere ridotta, nessuno di tali principi richiede, come chiesto dal giudice del rinvio, che l’importo dei costi in questione dipenda dalla durata del contratto di credito. Sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva specifichi che tale parte corrisponde gli interessi e ai costi «[dovuti] per la restante durata del contratto», tale disposizione è relativamente vaga in quanto potrebbe voler dire che gli interessi e i costi interessati sarebbero quelli che sorgono successivamente alla data di rimborso (7).

38.      Alla luce di quanto precede, mi sembra chiaro che la direttiva 2008/48 non armonizza il metodo di calcolo da utilizzare per determinare la riduzione applicabile nel caso di un rimborso anticipato del credito, ma enuncia i principi che gli Stati membri devono rispettare nella determinazione di tale metodo.

3.      Analisi della compatibilità delle diverse interpretazioni proposte con larticolo 16, paragrafo 1.

39.      Nel procedimento principale, la formulazione della legge del 12 maggio 2011 sul credito al consumo sembra essere relativamente aperta, come confermato dal fatto che i tribunali polacchi hanno interpretato tale legge in modi diversi, così come indicato dal giudice del rinvio.

40.      Pertanto, poiché il giudice del rinvio è tenuto a interpretare la propria normativa nazionale in conformità con il diritto dell’Unione, propongo di esaminare il requisito imposto agli Stati membri dalla locuzione «per la restante durata del contratto» contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, al quale si riferisce la domanda (8).

41.      A tale riguardo, si può osservare che il giudice del rinvio propone due diverse interpretazioni di tale locuzione.

42.      La prima interpretazione si basa sull’idea che la locuzione «per la restante durata del contratto» miri a limitare la riduzione solo ai costi connessi alla durata del credito. Pertanto, il termine «costi» si riferisce alle spese che l’ente creditizio deve sostenere in relazione al credito concesso (9). In sostanza, quindi, l’articolo 16, paragrafo 1, esenterebbe i consumatori dal pagamento, per quanto attiene ai «costi», delle spese relative al restante periodo contrattuale. Il punto è che, dal momento che l’ente creditizio non sosterrà tali spese, il consumatore dovrebbe avere il diritto di farle detrarre dal costo totale del credito (10).

43.      La seconda interpretazione consiste nel ritenere che il costo totale del credito debba essere ridotto in proporzione al restante periodo contrattuale. In sostanza, la locuzione «per la restante durata del contratto» costituirebbe solo un’indicazione delle modalità di calcolo della riduzione, ossia in proporzione alla «restante durata del contratto».

44.      È necessario inoltre prendere in considerazione altre due interpretazioni.

45.      La terza interpretazione, proposta dai convenuti, comporta che i costi che possono essere detratti dal costo totale del credito sono solo quelli formalmente indicati nel contratto di credito come costi dipendenti dalla durata del contratto di credito medesimo. Per contro, poiché il servizio prestato, ossia la concessione del credito, viene eseguito integralmente non appena il denaro è messo a disposizione del consumatore, il margine di profitto dell’ente creditizio dovrebbe rimanere intatto.

46.      Secondo la quarta e ultima interpretazione, la riduzione cui avrebbe diritto il consumatore corrisponde ai pagamenti una tantum o ricorrenti non ancora scaduti al momento del rimborso anticipato.

47.      Al fine di determinare quali tra le predette interpretazioni siano compatibili con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, occorre prendere in considerazione i principi enunciati da tale disposizione, dal momento che tali principi possono essere ricavati, secondo i criteri interpretativi della Corte, del contesto nel quale tale disposizione è inserita, dai suoi obiettivi e dalla sua formulazione (11).

48.      Per quanto riguarda il contesto, si può osservare che diverse parti hanno proposto di adottare un’interpretazione sistematica dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 alla luce dell’articolo 16, paragrafo 2. Pertanto, dato che gli enti creditizi hanno diritto, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, ad un indennizzo «equo ed oggettivamente giustificato» per «eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso», la portata della riduzione prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, deve essere interpretata in senso ampio e favorevole al consumatore.

49.      Tuttavia, per quanto mi riguarda, non sono persuaso da tale approccio. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal governo polacco, non ritengo che, al fine di dare pieno effetto («effetto utile») all’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che esso implichi necessariamente una riduzione del profitto dell’ente creditizio. In effetti, contrariamente a quella che sembra essere una interpretazione diffusa, l’articolo 16, paragrafo 2, non è inteso a indennizzare il profitto che il mutuante avrebbe potuto trarre se il rimborso anticipato del credito non fosse stato effettuato. È vero che, anche se l’ente creditizio presta nuovamente le somme rimborsate, il suo margine di profitto non corrisponderà necessariamente a quello che sarebbe stato se il credito iniziale fosse rimasto in essere (12). Ciò, comunque, non dovrebbe mettere in ombra il fatto che la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 2, fa riferimento ai «costi» e non alle «perdite» sopportate dall’ente creditizio, i quali costi, per di più, devono essere «direttamente collegati al rimborso anticipato del credito». Ne consegue, dunque, che l’indennizzo che può essere richiesto ai sensi di tale disposizione è destinato esclusivamente alla copertura delle spese sostenute a seguito del rimborso anticipato del credito nel caso in cui operazioni specifiche debbano essere effettuate a tal fine dall’ente creditizio (13).

50.      La possibilità di chiedere l’indennizzo per la perdita di profitto causata del rimborso anticipato di un contratto di credito è in effetti prevista dalla direttiva 2008/48: è comunque prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, lettera b) e non dall’articolo 16, paragrafo 2. Tuttavia, poiché l’articolo 16, paragrafo 4, lettera b) è facoltativo, gli Stati membri devono aver previsto tale opzione nella normativa nazionale che attua la direttiva. Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 4 della medesima direttiva prevede che tale indennizzo possa essere eccezionalmente richiesto se l’ente creditizio è in grado di dimostrare che la perdita subita supera l’importo determinato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma. Di conseguenza, il rischio che un ente creditizio possa ricevere un indennizzo, anche se il suo profitto non è stato significativamente ridotto, è relativamente limitato.

51.      Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, è vero che il considerando 7 afferma che la direttiva ha l’obiettivo di facilitare «il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo». Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, da esso non si può desumere che lo scopo perseguito dall’articolo 16, paragrafo 1, sia quello di tutelare gli enti creditizi dalle conseguenze derivanti dal rimborso anticipato. Infatti, tale considerando indica espressamente che il sorgere di un efficiente mercato interno deve essere conseguito prevedendo un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali e non tutelando gli enti creditizi dalle conseguenze del rimborso anticipato.

52.      Per contro, non si può ignorare il fatto che il considerando 39, che riguarda specificamente gli obiettivi perseguiti dall’articolo 16, paragrafo 1, non fa alcun riferimento a tale riduzione, ma piuttosto dispone soltanto che «Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito». Ciò suggerisce in effetti che il legislatore dell’UE abbia ritenuto che tale riduzione sia stata concepita come semplice conseguenza del rimborso anticipato e, pertanto, come qualcosa di facile da calcolare. Per di più, l’idea che le conseguenze di un rimborso anticipato debbano essere facilmente valutabili è espressa anche nello stesso considerando, quando la norma fa riferimento, questa volta, all’indennizzo che spetta a un ente creditizio. Infatti, ai sensi del considerando 39, in tale situazione: «(…)il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori(…)».

53.      Da tale punto di vista, mentre la prima interpretazione, secondo la quale la riduzione dovrebbe corrispondere alle spese che l’ente creditizio non dovrà sostenere a causa del rimborso anticipato, appare prima facie relativamente semplice e quindi, a sua volta, interessante, la sua applicazione pratica darà luogo probabilmente a difficoltà significative di ordine pratico. Infatti, come ha sottolineato il giudice del rinvio nella sua richiesta, gli enti creditizi specificano raramente quali spese da essi sostenute sono coperte dai costi addebitati ai consumatori e, anche quando ciò avviene, il consumatore avrebbe comunque il diritto di contestare l’esattezza di tali specifiche.

54.      Anche l’importo delle commissioni addebitate non è di grande aiuto. Infatti, anche quando i costi addebitati sono stati calcolati con riferimento alla durata del credito, va osservato che essi possono servire a compensare in parte i costi ricorrenti e in parte i costi una tantum, compresi i costi sorti esclusivamente prima del rimborso anticipato. Lo stesso può dirsi quando tali addebiti sono stati calcolati in relazione all’importo del credito concesso, in quanto non tutti i costi variabili sono necessariamente costi ricorrenti. Infine, qualsiasi onere o commissione che i consumatori sono tenuti a pagare può includere una parte del profitto, in quanto nessuna norma obbliga gli enti creditizi a conseguire il loro margine di profitto unicamente attraverso gli addebiti imposti ai consumatori.

55.      Pertanto, in pratica, l’unico modo per avere un’idea precisa dell’importo che l’ente creditizio risparmierà è quello di esigere che tenga una contabilità dei costi, il cui scopo è precisamente quello di identificare e valutare gli elementi che costituiscono il suo risultato operativo netto. Infatti, nel caso di un ente creditizio, tali elementi comprendono le spese derivanti dalla durata dei crediti concessi. Tuttavia, la contabilità dei costi non è stata resa obbligatoria per gli enti creditizi dalla direttiva 2008/48, né, a quanto pare, da alcun altro atto dell’Unione (14). Se, quindi, la Corte dovesse adottare il primo approccio, ciò significherebbe che la contabilità dei costi diventerebbe in pratica obbligatoria, anche se tale obbligo non è altrimenti previsto. Inoltre, in caso di controversia sull’importo della riduzione a cui il consumatore ha diritto in caso di rimborso anticipato, i giudici nazionali dovranno ricorrere a esperti contabili, anche se i costi in questione sono, per loro stessa natura, relativamente modesti.

56.      A prescindere da quali siano i vantaggi teorici di tale possibile interpretazione, tenuto conto delle difficoltà di ordine pratico che, come ho appena detto, sono probabilmente considerevoli, ritengo tale interpretazione incompatibile con l’idea sottesa al considerando 39 della direttiva 2008/48, secondo la quale le conseguenze del rimborso anticipato sono di facile valutazione.

57.      Ancora più risolutiva è la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1. Infatti, a tale riguardo, sia la prima sia la terza interpretazione non sono coerenti con il riferimento fatto da tale articolo al termine «interesse». Inizierò con la terza interpretazione.

58.      In base a tale interpretazione, potrebbero essere ridotti solo i costi, purché formalmente indicati come costi dipendenti dalla durata del contratto. Si può notare comunque che, poiché il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario fare riferimento sia ai costi sia agli interessi, la riduzione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere conseguentemente interpretata come riguardante entrambi gli elementi e non solo i costi, come invece ritenuto nella terza interpretazione.

59.      Inoltre, se anche dovesse essere applicata al caso in esame la terza interpretazione, ciò non potrebbe in pratica operare senza utilizzare nient’altro che la seconda o la quarta interpretazione (15). Pertanto, il mantenimento della terza interpretazione presupporrebbe l’applicazione di due distinti metodi di calcolo, rispettivamente uno per l’interesse e uno per i costi. Tuttavia, ciò sarebbe in contrasto con la formulazione stessa dell’articolo 16, paragrafo 1.

60.      Per quanto riguarda la prima interpretazione, rilevo che il termine «interessi» si riferisce ad un elemento della remunerazione dell’ente creditizio che è preciso e facilmente accertabile in quanto è calcolato applicando una percentuale annua. Come qualsiasi altro elemento della sua remunerazione, il pagamento di interessi contribuisce naturalmente alla redditività dell’ente creditizio, ma è allo stesso tempo utilizzato per trasferire sui consumatori le spese gravanti sulle banche in relazione ai crediti. Di conseguenza, l’interpretazione del termine «costi» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48,nel senso che esso si riferisce ai costi sostenuti dall’ente creditizio, come suggerito dalla terza interpretazione, potrebbe tradursi in una doppia riduzione dello stesso elemento, essendo coinvolti anche gli interessi. A mio avviso, tuttavia, non ritengo che questo fosse ciò che il legislatore dell’Unione aveva in mente.

61.      Poiché il termine «interessi» è collegato a quello di «costi» dalla congiunzione «e», mi sembra più logico ritenere che entrambi siano collegati ai pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore. Pertanto, il termine «costi» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, non si riferisce alle spese sostenute dall’ente creditizio, come assume la prima interpretazione, ma piuttosto ai pagamenti richiesti ai consumatori in aggiunta agli interessi.

62.      In altre parole, la locuzione «[dovuti] per la restante durata del contratto» dovrebbe essere intesa nel senso che la riduzione prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, non dipende dalla finalità dei costi a carico dei consumatori, come proposto nella prima e nella terza interpretazione, ma piuttosto dalla data in cui viene richiesto il pagamento dei costi al consumatore.

63.      A mio avviso, solo la seconda e la quarta interpretazione sono coerenti con siffatta conclusione. Ammetto che entrambe le interpretazioni presentano svantaggi, ma, come ho avuto modo di osservare, non c’è alcuna interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 che sia pienamente soddisfacente.

64.      In particolare, riconosco che entrambe le interpretazioni potrebbero portare ad uno squilibrio nel rapporto tra il creditore e il prestatore. Infatti, nel caso della seconda interpretazione, se il rimborso è effettuato con molto anticipo, le spese fisse a carico dell’ente creditizio potrebbero non essere state interamente ammortizzate dalle commissioni e dagli interessi pagati dal consumatore e, di conseguenza, l’ente creditizio potrebbe subire una perdita. Per quanto riguarda la quarta interpretazione, essa lascia aperta la possibilità per gli enti creditizi di eludere le conseguenze della riduzione del costo in caso di rimborso anticipato mediante il trasferimento di tutti i loro costi ricorrenti al consumatore all’inizio del contratto. Tuttavia, entrambe le interpretazioni comportano il chiaro vantaggio che il consumatore otterrà una riduzione sia dei costi sia degli interessi a seguito del rimborso anticipato in un modo che è (relativamente) proporzionale alla misura in cui il contratto è stato rimborsato anticipatamente.

65.      Inoltre, non sono convinto che il legislatore dell’Unione abbia necessariamente inteso raggiungere un equilibrio perfetto tra gli interessi degli enti creditizi e quelli dei consumatori. Infatti, si evince altresì dall’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2008/48 che, in una certa misura, il legislatore non ha inteso escludere la possibilità che il consumatore debba pagare lo stesso importo che avrebbe dovuto pagare in mancanza di rimborso anticipato (16).

66.      Sebbene la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, sarebbe potuta essere espressa con maggiore chiarezza su questo punto, con vantaggio, non soltanto la seconda e la quarta interpretazione sono compatibili con i principi enunciati dalla direttiva 2008/14, ma tali esse riflettono con ogni probabilità l’intenzione del legislatore dell’Unione.

67.      A mio avviso, pertanto, gli Stati membri possono tra l’altro scegliere di recepire questa disposizione o, se del caso, di interpretare il loro diritto nazionale in conformità con l’una o l’altra di tali due interpretazioni.

V.      Conclusioni

68.      Per i motivi sopra esposti, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Tribunale circondariale Lublino-Wschód di Lublino, Świdnik, Polonia) come segue:

L’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che qualora un consumatore abbia effettuato un rimborso anticipato, la riduzione cui ha diritto tale consumatore può riguardare i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito. Tuttavia, gli Stati membri non possono limitare - e un giudice nazionale non può interpretare la propria normativa nazionale limitando – tale riduzione semplicemente all’importo delle spese risparmiate dall’ente creditizio in conseguenza del rimborso anticipato.




1      Lingua originale: l’inglese.


2      Sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 16).


3      Sentenza del 1oluglio 2010, Sbarigia (C‑393/08, EU:C:2010:388, punti da 19 a 20).


4      Sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank and OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 37).


5      Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).


6      Infatti, nessuna disposizione della sesta direttiva IVA riconosceva espressamente la possibilità per gli Stati membri di derogare a detto metodo. V., sentenza dell’8 novembre 2012, BLC Baumarkt (C‑511/10, EU:C:2012:689, punto 24).


7      Le versioni francese e italiana della direttiva 2008/48 usano l’aggettivo «dovuti» (gli «intérêts et frais dus pour la durée résiduelle», «dovuti per la restante durata»). Tuttavia, prescindendo dal fatto che tale qualificazione non si riscontra nelle versioni in altre lingue, non sembra che ciò contraddica quanto ho appena descritto, poiché il termine può essere inteso nel senso di scaduti. In ogni caso, la versione inglese non contiene tale aggettivo («interest and the costs for the remaining duration»), mentre le versioni spagnola e tedesca utilizzano piuttosto termini generici, rispettivamente «correspondientes a la duración» e «für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet»).


8      V., ad esempio, sentenza del 27 marzo 2019, Pawlak (C‑545/17, EU:C:2019:260, punto 83).


9      Secondo tale interpretazione, sostenuta dai convenuti nel procedimento principale e dal governo spagnolo, il costo una tantum non potrebbe essere ridotto in caso di rimborso anticipato. La riduzione riguarderebbe solamente i costi ricorrenti sorti dopo il suddetto rimborso.


10      Di conseguenza, i costi da detrarre dal costo totale del credito sarebbero modesti: consistono essenzialmente nei costi relativi alla preparazione e all’invio delle informazioni periodiche al consumatore conformemente alle disposizioni dell’UE e a quelle nazionali applicabili. In effetti, la maggioranza dei costi generati dal prestito sono costi una tantum, come i costi per la compilazione e l’elaborazione del fascicolo del richiedente o per la ricerca di informazioni sulla solvibilità del consumatore. In pratica, le spese interessate sono quelle ricorrenti, sorte dopo la data di effettuazione del rimborso anticipato, visto che i costi una tantum sono generalmente indipendenti dalla durata del contratto.


11      V. sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 44).


12      Se l’ente creditizio presta nuovamente le somme rimborsate, le condizioni di rifinanziamento (utilizzando il mercato interbancario o il denaro dei depositanti, se l’ente creditizio è una banca) possono essere cambiate. Tuttavia, in tale situazione, in linea di principio, anche il tasso di interesse applicabile ai contratti di credito sarà diverso. Pertanto, il margine di profitto cambierà prima di tutto se la competizione sul mercato si è evoluta successivamente alla conclusione del contratto.


13      Le ragioni per le quali la perdita di profitto non è coperta dall’indennizzo di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 possono dedursi dal considerando 39, dal momento che quest’ultimo sottolinea che «il credito al consumo, data la sua durata ed il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine». In effetti, in tali circostanze, la perdita di profitto, anche se possibile, rimane relativamente limitata, a meno che il mercato non inverta completamente tendenza.


14      Un simile obbligo esiste solo talune circostanze molto specifiche. V., per esempio, l’articolo 34 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU 2014, L 257, pag. 1) e l’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU 2017, L 57, pag. 1).


15      Inoltre, ciò implica considerare e quindi imporre che una parte del profitto possa essere attribuita al restante periodo. Tuttavia, il margine di profitto non è necessariamente lineare.


16      Inoltre, occorre sottolineare, in primo luogo, che ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48, gli enti creditizi devono informare i consumatori sulla procedura di rimborso anticipato e, in quanto tale, sulle condizioni di tale rimborso anticipato. Pertanto, tali termini e condizioni costituiscono anche un elemento che i consumatori possono prendere in considerazione prima di prendere la decisione di sottoscrivere un prestito con un particolare ente creditizio piuttosto che un altro.