Language of document : ECLI:EU:C:2024:287

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 20, paragrafo 1 – Esdebitazione integrale – Articolo 23 – Deroghe – Articolo 23, paragrafo 4 – Esclusione dall’esdebitazione di alcune categorie specifiche di debiti – Esclusione dei crediti pubblici – Giustificazione in forza del diritto nazionale – Effetti giuridici delle direttive – Obbligo di interpretazione conforme»

Nella causa C‑687/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Alicante (Corte provinciale di Alicante, Spagna), con decisione dell’11 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 7 novembre 2022, nel procedimento

Julieta,

Rogelio

contro

Agencia Estatal de la Administración Tributaria,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore), N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Braun e J.L. Buendía Sierra, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 dicembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, due persone fisiche divenute insolventi (in prosieguo: i «debitori») e, dall’altro, l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria, Spagna) (in prosieguo: l’«AEAT»), in merito a una domanda di esdebitazione presentata dai debitori nel corso della procedura di insolvenza a loro carico.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dei considerando 1, 78 e 81 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza:

«(1)      L’obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

(...)

(78)      L’esdebitazione integrale o la cessazione dell’interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre è appropriata, pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. (...)

(...)

(81)      Qualora vi sia un motivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale, potrebbe essere opportuno limitare, per talune categorie di debiti, la possibilità di beneficiare dell’esdebitazione. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri escludere i debiti garantiti dall’ammissibilità all’esdebitazione solo fino a concorrenza del valore della garanzia reale stabilito dal diritto nazionale, mentre il resto del debito dovrebbe essere trattato come debito non garantito. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere ulteriori categorie di debiti, ove debitamente giustificato».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme in materia di:

a)      quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l’insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore;

b)      procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dall’imprenditore insolvente; e

c)      misure per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione».

5        L’articolo 20 di detta direttiva, intitolato «Accesso all’esdebitazione», così enuncia:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché l’imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all’esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti di un imprenditore insolvente.

2.      Gli Stati membri in cui l’esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore provvedono affinché l’obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell’imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell’imprenditore durante i termini per l’esdebitazione e tenga conto dell’equo interesse dei creditori.

(...)».

6        L’articolo 23 della medesima direttiva, intitolato «Deroghe», al suo paragrafo 4 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono escludere dall’esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l’accesso all’esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l’esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:

a)      debiti garantiti;

b)      debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;

c)      debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;

d)      debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

e)      debiti contratti in seguito a una domanda d’esdebitazione o all’apertura della procedura che porta all’esdebitazione; e

f)      debiti derivanti dall’obbligo di pagare il costo della procedura che porta all’esdebitazione».

7        L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza così dispone:

«1.      Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 luglio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 28, lettere a), b) e c), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 28, lettera d), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione [europea] il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 17 luglio 2021, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 28, lettere a), b) e c), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 28, lettera d), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2026».

8        In applicazione dell’articolo 35 di tale direttiva, il quale prevede che essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, detta direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2019.

 Diritto spagnolo

9        Il Real Decreto-ley 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (regio decreto-legge 1/2015 sul meccanismo della seconda opportunità, la riduzione degli oneri finanziari e altre misure di ordine sociale), del 27 febbraio 2015 (BOE n. 51, del 28 febbraio 2015, pag. 19058), convertito senza modifiche nella legge 25/15 del 28 luglio 2015, ha modificato la Ley 22/2003 concursal (legge fallimentare 22/2003), del 9 luglio 2003 (BOE n. 164, del 10 luglio 2003, pag. 26905) introducendo un nuovo articolo 178 bis per disciplinare il beneficio dell’esdebitazione. Tale articolo 178 bis ha istituito un regime che consente al debitore in questione di optare o per un’esdebitazione immediata (articolo 178 bis, paragrafo 3, punto 4) o per un’esdebitazione differita, subordinata a un piano di pagamento (articolo 178 bis, paragrafo 3, punto 5). Per quanto riguarda quest’ultima, detto articolo 178 bis, paragrafo 5, punto 1, così prevedeva:

«Il beneficio dell’esdebitazione concesso ai debitori di cui al paragrafo 3, punto 5, si estende alla parte non soddisfatta dei seguenti crediti:

1°      Crediti ordinari e subordinati pendenti alla data di chiusura della procedura concorsuale, anche se non sono stati dichiarati, ad eccezione dei crediti di diritto pubblico e dei crediti alimentari.

(...)».

10      Il Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (regio decreto legislativo 1/2020 recante approvazione della rifusione della legge fallimentare), del 5 maggio 2020 (BOE n. 127, del 7 maggio 2020, pag. 31518; in prosieguo: il «TRLC») ha nuovamente modificato la legge fallimentare 22/2003 sostituendo l’articolo 178 bis di quest’ultima con un nuovo capo ed escludendo che i crediti pubblici possano essere oggetto di un’esdebitazione, immediata o differita.

11      L’articolo 491, paragrafo 1, del TRLC enunciava quanto segue:

«Se i crediti nei confronti della massa fallimentare e i crediti privilegiati sono stati interamente soddisfatti e se il debitore, che ne ha i requisiti, ha tentato di concludere un previo accordo stragiudiziale di pagamento, il beneficio dell’esdebitazione dalle passività non soddisfatte sarà esteso a tutti i crediti non soddisfatti, fatta eccezione per i crediti di diritto pubblico e per i crediti alimentari».

12      L’articolo 497, paragrafo 1, del TRLC così disponeva:

«Il beneficio dell’esdebitazione concesso ai debitori che hanno accettato di aderire al piano di pagamento sarà esteso alla parte dei seguenti crediti che, ai sensi di tale piano, rimarrà insoddisfatta:

1°      Crediti ordinari e subordinati pendenti alla data di chiusura della procedura concorsuale, anche se non sono stati dichiarati, ad eccezione dei crediti di diritto pubblico e dei crediti alimentari.

(...)».

13      La Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 [legge 16/2022 recante riforma della rifusione della legge fallimentare, approvato dal regio decreto legislativo 1/2020, al fine di trasporre la direttiva (UE) 2019/1023], del 5 settembre 2022 (BOE n. 214, del 6 settembre 2022, pag. 123682; in prosieguo: la «legge 16/2022»), ha confermato l’approccio del TRLC, escludendo anch’esso che i crediti di diritto pubblico possano essere oggetto di esdebitazione, sia essa immediata o differita.

14      Il preambolo della legge 16/2022, alla sezione IV prevede quanto segue:

«(...)

La [direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza] obbliga tutti gli Stati membri a istituire un meccanismo di seconda opportunità per evitare che i debitori siano tentati di trasferirsi in altri paesi che già prevedano tali meccanismi, con il costo che ciò comporterebbe sia per il debitore sia per i suoi creditori. Allo stesso tempo, l’omogeneizzazione su tale tema è considerata essenziale per il funzionamento del mercato unico europeo.

(...)

Sono state istituite due modalità di esdebitazione: l’esdebitazione con liquidazione del patrimonio e l’esdebitazione accompagnata da un piano di pagamento. (...)

(...)

L’esdebitazione è estesa all’insieme dei crediti nel contesto della procedura di insolvenza e dei crediti nei confronti della massa fallimentare. Le eccezioni si basano, in taluni casi, sulla particolare importanza del loro soddisfacimento per una società equa e solidale fondata sullo Stato di diritto (come nel caso di debiti alimentari, debiti derivanti da crediti di diritto pubblico, debiti derivanti da reati o debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale). Pertanto, l’esdebitazione relativa ai crediti di diritto pubblico è soggetta a determinati limiti e può aver luogo solo al momento della prima esdebitazione dalle passività, e non di quelle successive. (...)

(...)».

15      L’articolo 489 del TRLC come risultante dalla legge 16/2022 è così formulato:

«1.      L’esdebitazione si estende a tutti i debiti non soddisfatti, con le seguenti eccezioni:

(...)

5°      Debiti derivanti da crediti di diritto pubblico. Tuttavia, l’esdebitazione dai debiti il cui recupero rientra nella competenza dell’[AEAT] è ammessa fino a concorrenza dell’importo massimo di EUR 10 000 per debitore; per i primi EUR 5 000 di debito, l’esdebitazione sarà integrale e, a partire da tale importo, l’esdebitazione arriverà al cinquanta per cento del debito fino al massimo indicato. Parimenti, l’esdebitazione dai debiti sociali è ammessa per il medesimo importo e alle medesime condizioni. L’importo oggetto di esdebitazione, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui sopra, è applicato nell’ordine inverso a quello di priorità stabilito dalla presente legge e, all’interno di ciascuna categoria, in funzione della sua vetustà.

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Nell’ambito della procedura di insolvenza aperta nei confronti dei debitori, il 3 marzo 2021 questi ultimi hanno depositato una domanda di esdebitazione integrale. L’AEAT si è opposta a tale domanda per quanto riguarda l’inclusione, nell’esdebitazione, di un debito pari a EUR 192 366,21, di cui tale agenzia era creditrice e che costituiva un credito pubblico privilegiato.

17      Con un’ordinanza del 30 luglio 2021, lo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Denia (Tribunale di primo grado n. 1 di Denia, Spagna) ha dichiarato la chiusura di tale procedura di insolvenza e ha concesso un’esdebitazione ai debitori, dalla quale ha escluso i crediti di diritto pubblico e i crediti alimentari.

18      Avverso tale ordinanza i debitori hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio per ottenere che il credito pubblico dovuto all’AEAT fosse incluso in tale esdebitazione.

19      Tenuto conto della data della domanda di esdebitazione dei debitori, il giudice del rinvio ritiene che la versione da prendere in considerazione della legge 22/2003 sull’insolvenza non sia quella risultante dalla legge 16/2022, che ha trasposto la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, bensì quella risultante dal TRLC approvato dal regio decreto legislativo 1/2020, pubblicato dopo l’entrata in vigore di tale direttiva e prima della scadenza del termine di trasposizione della medesima. Esso precisa tuttavia che questi due testi nazionali prevedono l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione.

20      Tale giudice menziona l’esistenza di una giurisprudenza nazionale contraddittoria sulla validità delle disposizioni nazionali che prevedono tale esclusione e afferma di nutrire dubbi quanto alla compatibilità di tali disposizioni con la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza.

21      Da un lato, tale giudice si chiede se detta esclusione prevista dal diritto spagnolo sia debitamente giustificata. Esso spiega che l’articolo 23 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza consente di derogare alla regola generale sancita all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva medesima, secondo cui l’esdebitazione è integrale. In particolare, l’articolo 23, paragrafo 4, della suddetta direttiva offriva agli Stati membri la possibilità di escludere alcune categorie specifiche di debiti dall’esdebitazione, a condizione che tale esclusione fosse «debitamente giustificat[a]».

22      Orbene, contrariamente alla legge 16/2022, nel cui preambolo il legislatore nazionale avrebbe fornito una certa giustificazione, vale a dire che le eccezioni all’esdebitazione «si basano, in taluni casi, sulla particolare importanza del loro soddisfacimento per una società equa e solidale fondata sullo Stato di diritto», il TRLC approvato dal regio decreto legislativo 1/2020 non conterrebbe alcuna giustificazione relativa all’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione.

23      Dall’altro lato, il giudice del rinvio si chiede se l’elenco delle categorie specifiche di debiti che possono essere escluse dall’esdebitazione contenuto all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza costituisca un elenco esaustivo, posto che, se così fosse, la legge fallimentare 22/2003, nella versione risultante dal TRLC approvato dal regio decreto legislativo 1/2020, sarebbe contraria a tale disposizione. Per contro, se tale elenco avesse un carattere meramente illustrativo, detta legge sarebbe conforme alla suddetta disposizione.

24      In particolare, il giudice del rinvio rimane in dubbio quanto al carattere non esaustivo del suddetto elenco, anche dopo la pubblicazione della rettifica relativa alla versione in lingua spagnola di tale articolo 23, paragrafo 4 (GU 2022, L 43, pag. 94), che chiarisce, in tale lingua, che la facoltà prevista in tale disposizione si applica «come nel caso» delle categorie di debiti ivi enunciate. Infatti, tale giudice si interroga sull’interesse di un simile elenco se il legislatore nazionale fosse completamente libero di stabilire categorie di debiti che intende escludere dall’esdebitazione, a condizione che una simile esclusione sia debitamente giustificata. Inoltre, detto giudice osserva che le categorie di debiti enunciate in tale disposizione presentano una certa coerenza, che verrebbe meno se il legislatore nazionale disponesse di una simile libertà. Il fatto che i crediti pubblici di rilevanza straordinaria non siano menzionati nell’elenco delle categorie di debiti che figurano nella medesima disposizione potrebbe essere un indizio del carattere esaustivo di detto elenco. Infine, il giudice del rinvio ritiene che tale libertà possa incidere sul funzionamento del mercato interno.

25      In tale contesto, l’Audiencia Provincial de Alicante (Corte provinciale di Alicante, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia possibile applicare il principio di interpretazione conforme all’articolo 23, paragrafo 4, della [direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza] qualora i fatti (come accade nel caso di specie, tenuto conto della data della domanda di esdebitazione delle passività) si siano verificati nel periodo intermedio tra la sua entrata in vigore e la data limite di recepimento, e la normativa nazionale applicabile [vale a dire il TRLC approvato dal regio decreto legislativo 1/2020] non sia quella che recepisce [tale direttiva (vale a dire la legge 16/2022)].

2)      Se sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 4, della [direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza] e con i suoi principi ispiratori relativi all’esdebitazione, una normativa nazionale, come quella spagnola nei termini previsti dal [TRLC approvato dal regio decreto legislativo 1/2020], che non fornisce alcuna giustificazione per l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione delle passività non soddisfatte. Se la suddetta normativa, nella misura in cui esclude i crediti pubblici dall’esdebitazione e non sia debitamente giustificata, comprometta o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva.

3)      Se l’articolo 23, paragrafo 4, della [direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza] contenga un elenco esaustivo e chiuso di categorie di [debiti] che possono essere esclusi dall’esdebitazione, oppure se, al contrario, tale elenco sia meramente esemplificativo e il legislatore nazionale sia del tutto libero di stabilire le categorie di [debiti] da escludere che ritenga opportune, a condizione che tali esclusioni siano debitamente giustificate in conformità con il proprio diritto nazionale».

 Procedimento dinanzi alla Corte

26      Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento pregiudiziale accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, tale giudice rileva che la controversia di cui è investito riguarda potenzialmente un numero rilevante di persone, dato che la crisi economica che ha colpito il Regno di Spagna ha dato luogo a un gran numero di procedure di insolvenza, tuttora pendenti, che coinvolgono persone fisiche e nell’ambito delle quali le domande di esdebitazione presentate in forza del TRLC sono assai numerose. Pertanto, un trattamento rapido del presente rinvio pregiudiziale consentirebbe di risolvere in modo opportuno e rapido numerose controversie aventi lo stesso oggetto.

27      Al riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento.

28      Nel caso di specie, con una decisione del 28 dicembre 2022, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha respinto la domanda del giudice del rinvio intesa a far sottoporre la presente causa a un simile procedimento accelerato, per il fatto che, conformemente a una giurisprudenza costante, il numero rilevante di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non può, in quanto tale, costituire una circostanza eccezionale che può giustificare il ricorso a un procedimento accelerato [v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte del 21 settembre 2006, KÖGÁZ e a., C‑283/06 e C‑312/06, non pubblicata, EU:C:2006:602, punto 9, nonché sentenza dell’8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C‑584/19, EU:C:2020:1002, punto 36 e giurisprudenza citata].

29      Inoltre, occorre constatare che nessuno degli argomenti dedotti dal giudice a sostegno della sua domanda consente di dimostrare che la natura di tale causa esiga che quest’ultima sia trattata in tempi brevi a motivo di un’urgenza che giustifichi il suo assoggettamento a procedimento accelerato.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il principio di interpretazione conforme sia applicabile a una situazione in cui i fatti si sono svolti dopo la data di entrata in vigore della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, ma prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva.

31      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’obbligo di interpretazione conforme cui fa riferimento il giudice del rinvio riguarda l’insieme delle disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi (sentenza del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250, punto 197 nonché giurisprudenza citata), e che, se si tratta di una norma di diritto nazionale adottata dopo l’entrata in vigore di tale direttiva, poco rileva il fatto che tale norma costituisca o meno la trasposizione di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 121 nonché giurisprudenza citata).

32      Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che l’obbligo generale, che incombe ai giudici nazionali, di interpretare il diritto interno in modo conforme a una direttiva sussiste solo a partire dalla scadenza del termine di trasposizione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 115, nonché del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250, punto 201).

33      Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i fatti si sono svolti prima della data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva di cui trattasi, il principio di interpretazione conforme non si impone ancora a un giudice nazionale che debba statuire su tali fatti.

34      Per quanto riguarda l’obbligo degli Stati membri, in pendenza del termine di attuazione di una direttiva, di astenersi dall’adottare disposizioni che possono compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva (sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 121 nonché giurisprudenza citata), occorre rilevare che tale obbligo deve essere esaminato nell’ambito della risposta alla seconda questione.

35      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il principio di interpretazione conforme non è applicabile a una situazione in cui i fatti si sono svolti dopo la data di entrata in vigore della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, ma prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e della sua trasposizione nel diritto nazionale.

 Sulla terza questione

36      Con la terza questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi contenuto ha carattere esaustivo o meno e se, in caso negativo, gli Stati membri abbiano la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati in tale disposizione, purché una simile esclusione sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale.

37      Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione di stabilire se tale elenco abbia o meno carattere esaustivo, occorre constatare che detto elenco è introdotto dai termini «come nel caso di», e che termini aventi lo stesso significato sono utilizzati nelle altre versioni linguistiche di tale articolo 23, paragrafo 4, anche nella versione in lingua spagnola di tale disposizione a seguito della pubblicazione della rettifica di cui al punto 24 della presente sentenza. Ne consegue che dalla formulazione di tale disposizione risulta che le categorie specifiche di debiti elencate in detta disposizione non lo sono in maniera esaustiva.

38      L’interpretazione letterale dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, secondo cui l’elenco contenuto in tale disposizione non ha carattere esaustivo, bensì illustrativo, è corroborata, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, dal considerando 81 di tale direttiva, da cui risulta che il legislatore dell’Unione europea ha considerato che gli Stati membri «dovrebbero poter escludere ulteriori categorie di debiti, ove debitamente giustificato».

39      Ne consegue che tale articolo 23, paragrafo 4, deve essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi figuranti non ha carattere esaustivo e che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati in tale disposizione, in casi debitamente giustificati.

40      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri nell’esercizio di tale facoltà, occorre constatare che, come dimostrato dall’avvocato generale ai paragrafi da 39 a 43 delle sue conclusioni, né la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza né i lavori preparatori all’adozione di quest’ultima contengono elementi idonei a corroborare la tesi dedotta, in particolare, dal giudice del rinvio, secondo la quale, alla luce della coerenza interna delle categorie di debiti espressamente previste all’articolo 23, paragrafo 4, di tale direttiva, il legislatore dell’Unione intendeva limitare il margine di discrezionalità degli Stati membri quanto all’esclusione dall’esdebitazione di categorie di debiti diversi da quelli elencati in tale disposizione, come i crediti pubblici. Al contrario, risulta più in particolare da tali lavori preparatori che detto legislatore aveva una volontà affermata di lasciare agli Stati membri un certo margine di discrezionalità affinché questi ultimi potessero, in sede di trasposizione di detta direttiva nel loro diritto nazionale, tener conto della situazione economica e delle strutture giuridiche nazionali.

41      A titolo intermedio, si deve pertanto concludere che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che esso non limita il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono quanto alla scelta delle categorie di debiti diverse da quelle elencate in tale disposizione che intendono escludere dall’esdebitazione.

42      Ciò posto, il legislatore dell’Unione ha espressamente subordinato l’esercizio della facoltà così concessa agli Stati membri in detto articolo 23, paragrafo 4, alla condizione che simili esclusioni siano «debitamente giustificat[e]». Ne consegue che, quando il legislatore nazionale adotta simili deroghe, i motivi di tali deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dalla procedura che ha condotto a queste ultime e che tali motivi devono perseguire un interesse pubblico legittimo.

43      Al riguardo, sia il considerando 78 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che fa riferimento alle deroghe «debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale», sia il considerando 81 di tale direttiva, che menziona un motivo «debitamente giustificato a norma del diritto nazionale», consentono di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia ritenuto sufficiente che le modalità previste a tal fine nelle diverse legislazioni nazionali siano rispettate.

44      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi contenuto non ha carattere esaustivo e gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati in tale disposizione, purché una simile esclusione sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale.

 Sulla seconda questione

45      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se un’interpretazione, da parte dei giudici nazionali, di una normativa nazionale applicabile a fatti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione della medesima, secondo la quale l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione non è debitamente giustificata in tale normativa, rischi di compromettere seriamente, dopo la scadenza di tale termine, la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva.

46      Per rispondere a tale questione occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza, a partire dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito.

47      Poiché tutte le autorità di detti Stati membri sono soggette all’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni del diritto dell’Unione, l’obbligo di astensione enunciato al punto precedente della presente sentenza si impone parimenti ai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punti 121 e 122 nonché giurisprudenza citata).

48      La Corte ne ha dedotto che, dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore, i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall’interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione di tale direttiva, la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito (sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 123).

49      Occorre altresì rilevare che, in forza dell’articolo 1 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, quest’ultima stabilisce norme in materia di, in primo luogo, quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, in secondo luogo, procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dall’imprenditore insolvente e, in terzo luogo, misure per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Per quanto riguarda, più precisamente, la procedura di esdebitazione, l’obiettivo di tale direttiva è, come risulta dal suo articolo 20, paragrafo 1, letto in combinato disposto con il considerando 1 della medesima, che gli imprenditori onesti e insolventi o sovraindebitati abbiano accesso ad almeno una procedura che porti all’esdebitazione integrale in conformità della suddetta direttiva, il che offrirebbe loro una seconda opportunità.

50      Tuttavia, da un lato, come esposto ai punti da 37 a 44 della presente sentenza, l’articolo 23, paragrafo 4, della medesima direttiva consente agli Stati membri di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti, purché una simile esclusione sia debitamente giustificata. Dall’altro, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti da 46 a 48 della presente sentenza, dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall’interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione di tale direttiva, la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla medesima.

51      Orbene, il fatto che, prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, un legislatore nazionale non abbia debitamente giustificato l’esclusione dall’esdebitazione di una categoria di debiti, come i crediti pubblici, non può, in quanto tale, compromettere seriamente la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva. Infatti, da un lato, nonostante l’obiettivo di detta direttiva di conferire agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati una seconda opportunità offrendo loro accesso a una procedura che può sfociare in un’esdebitazione integrale, la suddetta direttiva consente agli Stati membri di escludere dall’esdebitazione talune categorie di debiti, come i crediti pubblici. Dall’altro, una simile assenza di giustificazione, da parte del legislatore nazionale, dell’esclusione dei crediti pubblici dalle procedure di esdebitazione non incide sulla possibilità, per tale legislatore, di fornire una giustificazione adeguata di tale esclusione se esso la mantiene dopo il termine di trasposizione della direttiva medesima.

52      Se è vero che in definitiva spetta al giudice del rinvio valutare se, nel procedimento principale e tenendo conto di tutti gli elementi di tale causa, il TRLC approvato dal regio decreto legislativo 1/2020 rischi di compromettere seriamente, dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva, tuttavia la Corte può, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo di cui dispone, fornire a tale giudice indicazioni utili per effettuare tale valutazione.

53      Al riguardo, occorre rilevare che, per quanto riguarda la giustificazione dell’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione in forza del diritto nazionale, da un lato, come risulta dalla decisione di rinvio, il legislatore spagnolo, nel preambolo della legge 16/2022, che mira a garantire la trasposizione di detta direttiva, ha giustificato tale esclusione. Pertanto risulta che, dopo la scadenza del termine di trasposizione della stessa direttiva, il legislatore spagnolo ha rispettato l’obbligo, previsto all’articolo 23, paragrafo 4, di quest’ultima, di giustificare detta esclusione.

54      Dall’altro lato, come precisato dal giudice del rinvio, conformemente alla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), i preamboli e le esposizioni dei motivi di disposizioni legislative spagnole costituiscono parte integrante di queste ultime e sono pertinenti al fine di interpretarle qualora l’organo da cui esse promanano vi spieghi la loro ragion d’essere (ratio legis). Poiché è pacifico che il legislatore spagnolo ha giustificato l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione nel preambolo della legge 16/2022, risulta, a priori, che tale legislatore ha fornito una giustificazione in forza del diritto nazionale e che l’assenza di qualsiasi giustificazione, in particolare nella versione del TRLC applicabile al procedimento principale, non può avere l’effetto di compromettere seriamente, dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva.

55      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che un’interpretazione, da parte dei giudici nazionali, di una normativa nazionale applicabile a fatti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione della medesima, secondo la quale l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione non è debitamente giustificata in tale normativa, non rischia di compromettere seriamente, dopo la scadenza di tale termine, la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Il principio di interpretazione conforme non è applicabile a una situazione in cui i fatti si sono svolti dopo la data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e della data della sua trasposizione nel diritto nazionale.

2)      L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023

deve essere interpretato nel senso che:

l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi contenuto non ha carattere esaustivo e gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati in tale disposizione, purché una simile esclusione sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale.

3)      Un’interpretazione, da parte dei giudici nazionali, di una normativa nazionale applicabile a fatti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2019/1023, ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione della medesima, secondo la quale l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione non è debitamente giustificata in tale normativa, non rischia di compromettere seriamente, dopo la scadenza di tale termine, la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.