Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 20 ottobre 2011 – Poloplast / UAMI – Polypipe (P)
(causa T‑189/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo P – Marchi comunitari figurativi anteriori P e P POLYPIPE – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
Oggetto
| Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 febbraio 2009 (procedimento R 80/2008‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Polypipe Ltd e la Poloplast GmbH & Co. KG. |
Dispositivo
2) | | La Poloplast GmbH & Co. KG è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Polypipe Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |