Language of document : ECLI:EU:T:2006:350

Causa T-120/04

Peróxidos Orgánicos, SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Intese — Perossidi organici — Ammende — Art. 81 CE — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione — Durata dell’infrazione — Ripartizione dell’onere della prova — Parità di trattamento»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 2988/74, art. 1, n. 1)

2.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di azioni — Dies a quo

(Regolamento del Consiglio n. 2988/74, art. 1, nn. 1, lett. b), e 2, e art. 2, nn. 1, 2 e 3)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione

(Art. 81, n. 1, CE)

4.      Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad un’iniziativa anticoncorrenziale

5.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione

(Comunicazione della Commissione 96/C 207/04)

6.      Concorrenza — Ammende — Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa

(Art. 81, n. 1, CE)

1.      Una decisione di constatazione di un’infrazione non costituisce una sanzione ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza, e non è pertanto interessata dalla prescrizione prevista da tale norma. Conseguentemente, la prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende non riguarda il suo potere implicito di constatare l’infrazione. Tuttavia, l’esercizio di tale potere implicito di adottare una decisione che constata un’infrazione una volta decorso il termine di prescrizione è soggetto alla condizione che la Commissione dimostri un legittimo interesse a procedere a tale constatazione.

(v. punto 18)

2.      In relazione alla prescrizione in virtù dell’art. 1, n. 1, lett. b), e n. 2, del regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, occorre che siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è cessata l’infrazione perché si prescriva il potere della Commissione di comminare ammende. Orbene, in virtù dell’art. 2, n. 1, dello stesso regolamento, tale termine può essere interrotto da qualsiasi atto della Commissione ai fini dell’accertamento dell’infrazione, in particolare da domande scritte di informazioni; tale interruzione prende effetto alla data di notificazione della detta domanda al destinatario e, ai sensi dell’art. 2, n. 3, dello stesso regolamento, ha come conseguenza il fatto che a partire da tale data inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

A questo proposito, l’interruzione del termine di prescrizione, conformemente all’art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2988/74, provocata dalla notifica di una domanda di informazioni ad alcune imprese che avevano partecipato ad un accordo di un’intesa, in virtù dell’art. 2, n. 2, dello stesso regolamento, vale anche nei confronti di un’altra impresa in quanto partecipante a tale accordo specifico, benché essa non fosse destinataria della domanda di cui trattasi.

(v. punti 46-47)

3.      Alla parte o all’autorità che asserisce l’esistenza di un’infrazione alle regole sulla concorrenza spetta l’onere di dimostrarla, dando piena prova dei fatti che integrano l’infrazione, e all’impresa che invoca il beneficio della difesa contro la constatazione dell’infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che la detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova.

Con riguardo alla durata dell’infrazione, essa è un elemento costitutivo della nozione di infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e l’onere della prova di tale elemento incombe in via principale alla Commissione. A questo proposito la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova i quali si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise.

Il principio generale secondo cui la Commissione deve provare tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione, compresa la durata, che possono avere un’incidenza sulle sue conclusioni definitive in ordine alla gravità dell’infrazione stessa non è rimesso in discussione dal fatto che l’impresa in questione ha sollevato un motivo vertente sulla prescrizione, il cui onere della prova grava, in linea di principio, su quest’ultima. Infatti, oltre al fatto che tale motivo non attiene alla constatazione dell’infrazione, è evidente che l’invocazione di tale motivo implica necessariamente che la durata dell’infrazione e la data in cui questa ha avuto fine siano dimostrate. Ebbene, simili circostanze non giustificano di per sé l’inversione dell’onere della prova su questo punto a danno dell’impresa considerata. Da un lato, la durata di un’infrazione, che implica che sia conosciuto il momento finale della stessa, costituisce uno degli elementi essenziali dell’infrazione, il cui onere della prova incombe alla Commissione, indipendentemente dal fatto che la contestazione di tali elementi formi altresì parte del motivo vertente sulla prescrizione. D’altro lato, tale conclusione si giustifica alla luce del fatto che la mancata prescrizione dell’azione della Commissione, di cui al regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza, costituisce un criterio giuridico obiettivo, che discende dal principio di certezza del diritto, confermato dal secondo ‘considerando’ del detto regolamento, e, quindi, una condizione per la validità di qualsiasi decisione che commini una sanzione. Infatti, la Commissione deve osservarlo anche qualora l’impresa non sollevi un motivo a questo proposito.

Tale ripartizione dell’onere della prova è però suscettibile di variazione, in quanto gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto.

(v. punti 50-53)

4.      Il fatto che un’impresa non si distanzi pubblicamente da un’iniziativa anticoncorrenziale a cui ha partecipato o non la denunci agli organi amministrativi ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta, cosicché tale approvazione tacita può essere considerata come complicità o modalità passiva di partecipazione all’infrazione.

(v. punto 68)

5.      Benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita sia generalmente opportuna, vista la possibilità che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo degli altri, ciò non toglie che sostenere che tali deposizioni non sono affidabili, giacché esse sono fatte al fine di beneficiare dell’immunità ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese e i loro autori, sotto questo profilo, avevano un interesse certo a deporre contro gli altri partecipanti all’impresa, non risponde alla logica intrinseca della procedura prevista dalla comunicazione sulla cooperazione. In effetti, il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione di tale comunicazione al fine di ottenere una riduzione dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati sugli altri partecipanti all’intesa in esame. Peraltro, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che questo possa beneficiare pienamente della comunicazione sulla cooperazione.

(v. punto 70)

6.      L’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. Infatti, un eventuale illecito commesso in relazione ad un’altra impresa che non è parte del presente procedimento non può condurre il giudice comunitario a constatare una discriminazione e, quindi, un illecito nei confronti dell’impresa parte del procedimento di cui è investito. Un simile approccio equivarrebbe a sancire il principio della «parità di trattamento nell’illecito» e condurrebbe, ad esempio, a imporre alla Commissione l’obbligo di ignorare gli elementi di prova di cui essa dispone per punire l’impresa che ha commesso un’infrazione sanzionabile, per la sola ragione che un’altra impresa che si trova in una situazione paragonabile è illegittimamente sfuggita a tale sanzione. Inoltre, un’impresa, dal momento in cui con il suo comportamento ha violato l’art. 81, n. 1, CE, non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che non sono state inflitte ammende ad altri operatori economici, quando il procedimento dinanzi al giudice comunitario non riguarda la situazione di questi ultimi.

(v. punto 77)