Language of document : ECLI:EU:T:2005:340

Causa T‑123/04

Cargo Partner AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Segno denominativo CARGO PARTNER — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Assenza di carattere distintivo»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti formali — Sottoscrizione da parte di un avvocato — Ricorrente rappresentato da una persona giuridica abilitata ad esercitare la professione forense in uno Stato membro tramite uno dei suoi soci — Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo e quarto comma)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti formali — Esposizione sommaria dei motivi invocati — Reiterazione, in tutto o in parte, degli argomenti già fatti valere dinanzi all’Ufficio — Ammissibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c); regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 6]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Segno denominativo CARGO PARTNER

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

1.      Risulta dall’art. 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo, che unicamente un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può validamente compiere atti procedurali dinanzi al Tribunale per conto di parti diverse dagli Stati e dalle istituzioni.

A tal riguardo è ricevibile l’atto introduttivo depositato da una parte non privilegiata rappresentata da una persona giuridica abilitata ad esercitare, tramite i suoi soci autorizzati a rappresentarla, la professione forense in uno Stato membro e a patrocinare dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali di tale Stato.

(v. punti 18, 20)

2.      Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso.

Nell’ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), il fatto di reiterare, in tutto o in parte, gli argomenti già fatti valere dinanzi all’Ufficio, e non semplicemente di rinviarvi, non può costituire una violazione dell’art. 21 dello Statuto della Corte e dell’art. 44 del regolamento di procedura. Infatti, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario operata dall’Ufficio, i punti di diritto esaminati da quest’ultimo possono essere nuovamente discussi nell’ambito di un ricorso dinanzi al Tribunale. Ciò rientra nel controllo giurisdizionale a cui sono soggette le decisioni dell’Ufficio in forza dell’art. 63 del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale il ricorso contro le decisioni delle commissioni di ricorso è consentito in particolare per violazione del Trattato, del detto regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione.

(v. punti 26, 29)

3.      Dal punto di vista del pubblico anglofono nel suo complesso, è privo di carattere distintivo rispetto al prodotto interessato, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il segno denominativo CARGO PARTNER, la cui registrazione quale marchio comunitario è richiesta per «Trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi», rientranti nella classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza, in quanto i termini «cargo» e «partner» sono termini generici, che non sono pertanto idonei a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese e in quanto non vi sono elementi da cui risulti che in inglese l’espressione «cargo partner» abbia, nel linguaggio corrente, un significato aggiuntivo a quello di presentare la controparte che offre servizi di trasporto, di condizionamento e di deposito di prodotti.

(v. punti 50, 54, 56, 59)