Language of document : ECLI:EU:T:2009:530

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

18 dicembre 2009 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Unione doganale – Procedimento per inadempimento – Parere motivato – Soppressione nella legislazione francese del monopolio del corpo dei mediatori interpreti e conduttori di navi – Violazione sufficientemente qualificata – Nesso causale»

Nelle cause riunite T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 e T‑484/04,

Jean Arizmendi, residente in Bayonne (Francia), e gli altri 60 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati, nella causa T‑440/03, dagli avv.ti J.‑F. Péricaud, P. Péricaud e M. Tournois e, nelle cause T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 e T‑484/04, dagli avv.ti J.‑F. Péricaud e Tournois,

ricorrenti,

sostenuti da

Chambre nationale des courtiers maritimes de France, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv. J.‑F. Péricaud,

interveniente nella causa T‑440/03,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dal sig. J.‑P. Jacqué e dalla sig.ra M. Giorgi Fort, successivamente dal sig. F. Florindo Gijón e dalla sig.ra M. Balta, in qualità di agenti,

e

Commissione europea, rappresentata dal sig. X. Lewis e, nella causa T‑121/04, dai sigg. Lewis e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuti,

avente ad oggetto una domanda ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta a ottenere la condanna della Comunità al risarcimento dei danni risultanti dalla soppressione del monopolio del corpo francese dei mediatori interpreti e conduttori di navi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi (relatore), presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 4, punto 17, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2913/92»), definisce la dichiarazione in dogana come l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale.

2        L’art. 4, punto 19, del regolamento n. 2913/92 definisce la presentazione in dogana come la comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall’autorità doganale.

3        L’art. 5 del regolamento n. 2913/92 dispone quanto segue:

«1. Alle condizioni previste all’articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell’articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

2. La rappresentanza può essere:

–        diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure

–        indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo:

–        la modalità della rappresentanza diretta, oppure

–        la modalità della rappresentanza indiretta,

di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione».

4        L’art. 64 del regolamento n. 2913/92 prevede quanto segue:

«1. Fatto salvo l’articolo 5, la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata.

2. Tuttavia:

a)       quando l’accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto (…)».

5        L’art. 38, n. 1, del regolamento n. 2913/92 così recita:

«Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall’autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:

a)       all’ufficio doganale designato dall’autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;

b)       in una zona franca, se l’introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente:

–        per via marittima od aerea, oppure

–        su strada, senza che venga attraversata un’altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo».

6        L’art. 40 del regolamento n. 2913/92, nella versione applicabile al caso di specie, dispone quanto segue:

«Le merci che, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro designato o autorizzato dall’autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta».

7        L’art. 43 del regolamento n. 2913/92, nella versione applicabile al caso di specie, così recita:

«Fatto salvo l’articolo 45, le merci presentate in dogana, ai sensi dell’articolo 40, devono formare oggetto di dichiarazione sommaria.

La dichiarazione sommaria deve essere presentata non appena le merci siano state presentate in dogana. Per la sua effettuazione l’autorità doganale può accordare un termine che scade il primo giorno feriale successivo a quello della presentazione delle merci in dogana».

8        L’art. 44 del regolamento n. 2913/92, nella versione applicabile al caso di specie, dispone quanto segue:

«1. La dichiarazione sommaria deve essere redatta su un formulario conforme al modello stabilito dall’autorità doganale. Quest’ultima può tuttavia accettare che venga utilizzato, come dichiarazione sommaria, qualsiasi documento commerciale o amministrativo in cui figurino i dati necessari per identificare le merci.

2. La presentazione della dichiarazione sommaria è effettuata:

a)       dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta,

b)       dalla persona per conto della quale hanno agito le persone di cui alla lettera a)».

 Fatti

 Status originario dei mediatori marittimi

 Storia e natura dello status di mediatore marittimo

9        Nel codice di commercio francese (in prosieguo: il «codice di commercio»), il corpo dei mediatori interpreti e conduttori di navi (in prosieguo: i «mediatori marittimi») godeva di uno status ibrido, in cui si confondevano quello di pubblico ufficiale, cui era riservato il monopolio di talune operazioni, e quello di operatore commerciale.

10      Tale status derivava dalla volontà del legislatore francese di tutelare i comandanti stranieri che non parlavano il francese, nonché gli stessi comandanti francesi, nei confronti degli intermediari che praticavano tariffe eccessive.

 Conseguenze dello status ibrido dei mediatori marittimi

–        Contesto generale degli obblighi e dei diritti pertinenti

11      Dalle qualità di operatore commerciale e di pubblico ufficiale dei mediatori marittimi discendeva un certo numero di diritti ed obblighi (in prosieguo: il «privilegio»).

12      Infatti, lo status di operatore commerciale comportava la tenuta di un libro e di operazioni contabili, l’applicazione della normativa in materia di fallimento e il divieto di costituire società di diritto civile.

13      Lo status di pubblico ufficiale, che derivava dagli artt. L-131-1 e seguenti del codice di commercio, comportava la nomina mediante decreto del Ministro dei Trasporti francese e l’esercizio dell’incarico su un mercato riservato dal legislatore.

14      L’art. L-13l-2 del codice di commercio prevedeva quanto segue:

«I [mediatori marittimi] effettuano l’intermediazione dei contratti di noleggio e hanno il diritto esclusivo di tradurre, in caso di contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria, le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico, gli accordi contrattuali e tutti gli atti commerciali di cui sia necessaria la traduzione, nonché di constatare l’andamento dei noli.

Nelle controversie commerciali, e ai fini dei servizi doganali, essi agiranno unicamente in veste di intermediari al servizio di tutti gli stranieri, comandanti di navi, operatori commerciali, equipaggi di imbarcazioni e altri operatori del mare».

–       Ambito di applicazione materiale del privilegio

15      Nell’ambito del loro privilegio, i mediatori marittimi svolgevano due funzioni distinte inerenti, da un lato, all’espletamento delle formalità richieste dall’amministrazione doganale e/o dall’autorità portuale e, dall’altra, all’incarico di interprete giurato presso i tribunali.

16      Per quanto riguarda il monopolio sull’espletamento degli atti e delle formalità relative alla presentazione in dogana, tali atti e formalità includevano l’annotazione della rotazione delle navi in arrivo e in partenza, la comunicazione delle caratteristiche fisiche necessarie per stabilire il volume imponibile, la redazione delle «dichiarazioni Nave» (entrata e uscita), la redazione di attestati e certificati vistati dalla dogana e la trasmissione delle copie degli elenchi dell’equipaggio alle autorità competenti, quali l’amministrazione doganale, la polizia aeronautica e di frontiera e la gendarmeria marittima.

–       Ambiti di applicazione territoriale e personale del privilegio

17      Il privilegio attribuito ai mediatori marittimi era limitato geograficamente al porto presso il quale il mediatore era stato nominato e si applicava, di regola, a tutte le navi. Tale privilegio poteva essere condiviso con mediatori marittimi dello stesso luogo.

–       Obblighi derivanti dalla carica di pubblico ufficiale

18      La carica, che è uno degli elementi costitutivi dello status di pubblico ufficiale, comportava per il mediatore marittimo l’obbligo di esercitare le sue funzioni a vantaggio di ogni richiedente.

19      Inoltre, ciascun mediatore marittimo era tenuto ad esercitare integralmente le proprie competenze e gli era fatto divieto, per garantirne l’indipendenza, di effettuare operazioni commerciali o bancarie per conto proprio.

–       Diritti derivanti dalla carica di pubblico ufficiale

20      Da un lato, ciascun mediatore marittimo aveva il diritto di percepire, per i servizi forniti, onorari il cui importo era fissato con decreto.

21      Dall’altro, ciascun mediatore marittimo aveva un «diritto di presentazione» del suo successore per l’approvazione da parte del Ministro della Marina mercantile. Tale «diritto di presentazione» era considerato alla stregua di un diritto patrimoniale cedibile e prescrittibile, che rappresentava la contropartita dell’acquisto a titolo oneroso della carica di pubblico ufficiale.

 Soppressione del privilegio dei mediatori marittimi

 Adozione del regolamento n. 2913/92 e procedimento per inadempimento

22      Il regolamento n. 2913/92, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ha liberalizzato l’esercizio di talune professioni connesse al commercio portuale. In particolare ha sancito il principio della libertà di rappresentanza presso le autorità doganali vietando, all’art. 5, la doppia rappresentanza in dogana.

23      Nel 1997 era ancora in vigore l’art. L-131-2 del codice di commercio, che riservava ai mediatori marittimi il monopolio dell’espletamento degli atti e delle formalità inerenti alla presentazione in dogana. Ritenendo che tale normativa non fosse conforme all’art. 5 del regolamento n. 2913/92, la Commissione delle Comunità europee ha avviato un procedimento per inadempimento contro la Repubblica francese.

24      Il 12 febbraio 1997 la Commissione ha quindi intimato alla Repubblica francese di presentare le sue osservazioni sul monopolio della presentazione in dogana riservato ai mediatori marittimi.

25      Il 3 dicembre 1997 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 226, primo comma, CE, concernente una violazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2913/92.

26      In tale parere, la Commissione ha sostenuto in particolare quanto segue:

«Per quanto riguarda i mediatori marittimi, l’art. [L-131-2] del codice di commercio francese riserva loro il privilegio della rappresentanza presso i servizi doganali. Essi sono incaricati della presentazione della nave, vale a dire di tutte le formalità amministrative e doganali che devono essere espletate all’ingresso in porto e all’uscita dal porto della loro nave.

[L]’art. 5, n. 2, [secondo] comma, [del regolamento n. 2913/92] concede agli Stati membri la possibilità di riservare la rappresentanza; tuttavia, tenuto conto del suo carattere derogatorio al principio della libertà di rappresentanza, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente. Essa può riguardare soltanto la redazione della dichiarazione in dogana e non può quindi essere estesa ad atti e formalità diversi da quelli direttamente inerenti alla dichiarazione in dogana, quale definita agli artt. 4, [punto] 17, e 62‑77 del [regolamento n. 2913/92].

(…)

Per tali motivi, la Commissione (…) emette il seguente parere motivato, ai sensi dell’art. [226, primo comma, CE]: (…) riservando ai mediatori marittimi la rappresentanza per l’espletamento degli atti e delle formalità inerenti alla presentazione in dogana, in virtù dell’art. [L‑131‑2] del codice di commercio francese, (…) la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 1 e 2, del [regolamento n. 2913/92].

La Commissione invita la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere motivato entro due mesi a decorrere dalla sua notifica».

 Modifica della normativa francese

27      Il legislatore francese ha adottato la legge 16 gennaio 2001, n. 2001-43, recante varie disposizioni di adeguamento al diritto comunitario nel settore dei trasporti (JORF del 17 gennaio 2001, pag. 848). Tale legge ha abolito il monopolio detenuto dai mediatori marittimi.

28      Infatti, l’art. 1 di detta legge dispone quanto segue:

«I. L’art. L-131-2 del codice di commercio è abrogato.

II. L’intermediazione nei contratti di noleggio, la constatazione dell’andamento del nolo, le formalità inerenti alla presentazione in dogana, la traduzione delle dichiarazioni, dei contratti di noleggio, delle polizze di carico, degli accordi contrattuali e di tutti gli atti commerciali, se afferenti alle navi, sono effettuate liberamente dall’armatore o dal suo rappresentante, che può essere il comandante».

29      Gli artt. 2‑4 della legge n. 2001-43 definiscono le condizioni alle quali i mediatori marittimi possono accedere agli indennizzi per la perdita del loro diritto.

30      L’art. 5 della legge n. 2001-43 precisa che saranno stabilite con decreto le condizioni alle quali i mediatori marittimi potranno accedere alle professioni di spedizioniere, cancelliere del tribunal de commerce, ufficiale giudiziario o commissario liquidatore, in particolare per quanto riguarda la dispensa totale o parziale da diplomi e formazione professionale.

 Procedimento

31      Con ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale fra il 29 dicembre 2003 e il 9 dicembre 2004, i ricorrenti, il sig. Jean Arizmendi e gli altri 60 mediatori marittimi i cui nomi figurano in allegato, hanno proposto i presenti ricorsi per risarcimento danni.

32      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2004, la Chambre nationale des courtiers maritimes de France (camera nazionale francese dei mediatori marittimi) ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno dei ricorrenti nella causa T‑440/03. Il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento con ordinanza 30 giugno 2004. L’interveniente ha depositato la propria memoria nel termine impartito.

33      Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale fra il 29 marzo 2004 e il 19 gennaio 2005, il Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato due eccezioni di irricevibilità in ognuna delle presenti cause.

34      Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale fra il 30 marzo 2004 e il 20 gennaio 2005, la Commissione, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, ha sollevato tre eccezioni di irricevibilità in ognuna delle presenti cause, alle quali si è aggiunta una quarta eccezione di irricevibilità nella causa T‑121/04.

35      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 28 aprile 2005, le cause T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 e T‑484/04 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.

36      Con ordinanza del Tribunale 5 dicembre 2005 le eccezioni di irricevibilità del Consiglio e della Commissione sono state unite al merito ai sensi dell’art. 114, n. 4, del regolamento di procedura e le spese sono state riservate.

37      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

38      Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 30 giugno 2009.

 Conclusioni delle parti

39      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere le eccezioni di irricevibilità del Consiglio e della Commissione e dichiarare ricevibili i loro ricorsi;

–        in via principale, dichiarare la responsabilità della Comunità europea nei confronti di ciascuno dei ricorrenti per aver adottato e successivamente aver loro applicato illegittimamente l’art. 5 del regolamento n. 2913/92;

–        in subordine, dichiarare la responsabilità della Comunità nei confronti di ciascuno dei ricorrenti a seguito dell’adozione, ancorché legittima, e successivamente dell’applicazione dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92, che ha causato loro un danno anormale e speciale;

–        conseguentemente, condannare in solido il Consiglio e la Commissione a risarcirli per il danno subito per gli importi indicati nelle loro memorie;

–        condannare in solido il Consiglio e la Commissione alle spese.

40      La Chambre nationale des courtiers maritimes de France chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso nella causa T‑440/03 ricevibile e fondato;

–        condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.

41      Il Consiglio e la Commissione chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere i ricorsi in quanto infondati;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

42      La Commissione chiede inoltre che il Tribunale voglia condannare la Chambre nationale des courtiers maritimes de France a sopportare le proprie spese nel caso in cui la sentenza fosse favorevole ai ricorrenti.

 Osservazioni preliminari

 Sui principi relativi al sorgere della responsabilità extracontrattuale

43      Come è stato riconosciuto da una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze della Corte 9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, Agraz e a./Commissione, Racc. pag. I‑10833, punto 26; 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑6513, punto 106, e 30 aprile 2009, causa C‑497/06 P, CAS Succhi di Frutta/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 39).

44      Il carattere cumulativo delle dette condizioni implica che, nel caso in cui una di esse non sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento del danno deve essere rigettato in toto, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti (sentenze della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punti 14 e 63; 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/Commissione, Racc. pag. I‑4261, punto 30, e CAS Succhi di Frutta/Commissione, cit. al punto 43 supra, punto 40).

 Sulla portata del ricorso

 Sunto degli argomenti delle parti

45      Nei loro ricorsi i ricorrenti, mediatori marittimi, chiedono che la Comunità, rappresentata dalla Commissione e dal Consiglio, sia condannata a risarcirli per le perdite dovute alla soppressione del loro privilegio. Essi allegano ai loro ricorsi una stima indicante in via principale l’importo di tali perdite per ciascuno di loro e, in subordine, il medesimo importo previa deduzione degli indennizzi percepiti in applicazione della legge n. 43-2001. I ricorrenti formulano due domande in subordine, entrambe concernenti il risarcimento delle suddette perdite.

46      In via principale, i ricorrenti chiedono di essere risarciti per il danno subito a causa della soppressione, in forza dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92, del privilegio che conferiva loro lo status di mediatore marittimo. Tale domanda si fonda sul presupposto che l’art. 5 del regolamento n. 2913/92 vieti il mantenimento del privilegio. Più in particolare, l’art. 5 del regolamento n. 2913/92 sarebbe all’origine dell’adozione, da parte della Repubblica francese, della legge n. 2001‑43, che ha abolito il monopolio dei mediatori marittimi. Orbene, l’adozione dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92 comporterebbe sia la responsabilità per colpa sia la responsabilità oggettiva della Comunità. Infatti, i ricorrenti ritengono che l’adozione dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92 sia illegittima in quanto lesiva dell’art. 45 CE, del principio della certezza del diritto, del legittimo affidamento, del principio di non discriminazione, del principio di proporzionalità e del loro diritto di proprietà. Inoltre, essi considerano che, a prescindere dalla questione della legittimità di detta disposizione, il danno subito dai mediatori marittimi a seguito dell’adozione dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92 sia di natura speciale e anormale.

47      In subordine, i ricorrenti chiedono di essere risarciti per il danno subito a causa della soppressione del privilegio loro conferito dallo status di mediatori marittimi a seguito del procedimento per inadempimento erroneamente avviato dalla Commissione nei confronti della Repubblica francese. Tale domanda si fonda sul presupposto che l’art. 5 del regolamento n. 2913/92, relativo alla rappresentanza in dogana, non si applichi alle attività dei mediatori marittimi, che svolgono funzioni di intermediazione doganale. Pertanto, la Commissione avrebbe commesso un illecito rivolgendo alla Repubblica francese, il 3 dicembre 1997, un parere motivato in cui considerava, in sostanza, che il mantenimento del monopolio dei mediatori marittimi era incompatibile con l’art. 5 del regolamento n. 2913/92. Tale parere motivato avrebbe costretto la Repubblica francese ad adottare la legge n. 2001-43, che ha abolito il monopolio dei mediatori marittimi, per cui la Comunità sarebbe responsabile dei danni causati ai ricorrenti dalla soppressione del loro privilegio.

48      La Commissione e il Consiglio contestano la ricevibilità e la fondatezza dei ricorsi, in relazione sia alla domanda principale che a quella in subordine. Inoltre, nella causa T‑121/04, la Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso della sig.ra Anne Le Boutillier in quanto non sarebbe stato precisato a quale titolo tale persona sia succeduta nei diritti della sig.ra Martine Le Boutillier.

 Precisazioni relative alla portata della controversia formulate dalle parti nel corso del giudizio

49      Le parti hanno precisato nel corso del giudizio la portata della controversia che le oppone.

50      Nel controricorso la Commissione ha rinunciato all’eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti del ricorso della sig.ra A. Le Boutillier nella causa T‑121/04.

51      Peraltro, nelle loro risposte ai quesiti scritti del Tribunale, i ricorrenti, dopo aver ricordato che i mediatori marittimi svolgono attività di intermediazione, e non di rappresentanza, hanno precisato che essi effettuano la presentazione in dogana delle navi, e non la presentazione in dogana delle merci. L’art. 5 del regolamento n. 2913/92 sarebbe quindi inapplicabile nei loro confronti in quanto riguarderebbe soltanto la rappresentanza in occasione della presentazione in dogana delle merci.

52      In udienza, i ricorrenti hanno precisato che l’attività dei mediatori marittimi dinanzi alle autorità doganali rientrava nell’ambito di applicazione degli artt. 38, 43 e 44 del regolamento n. 2913/92, che disciplinano la presentazione in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale. Secondo i ricorrenti, la dichiarazione sommaria presso le autorità doganali di cui all’art. 43 del regolamento n. 2913/92 corrisponde al deposito del «Manifeste» in relazione al quale i mediatori svolgono la propria attività.

53      Infine, i ricorrenti hanno dichiarato in udienza che la causa del danno da loro lamentato non è da rinvenirsi nell’art. 5 del regolamento n. 2913/92, bensì nel parere motivato della Commissione del 3 dicembre 1997, in cui quest’ultima ha adottato un’interpretazione errata di tale articolo considerando che esso vietasse il mantenimento del monopolio dei mediatori marittimi.

 Giudizio del Tribunale

54      Anzitutto il Tribunale rileva che, visto il controricorso della Commissione, non è più necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla stessa nei confronti del ricorso della sig.ra A. Le Boutillier nella causa T‑121/04.

55      Inoltre il Tribunale ritiene che, vista la dichiarazione resa dai ricorrenti in udienza, richiamata al precedente punto 53, secondo cui la causa del loro danno sarebbe da rinvenire soltanto nel parere motivato del 3 dicembre 1997, non sia più necessario pronunciarsi sulla domanda di risarcimento formulata in via principale nei loro ricorsi, fondata sul presupposto che l’art. 5 del regolamento n. 2913/92 sia all’origine dell’asserito danno in quanto vieterebbe il mantenimento del monopolio dei mediatori marittimi (v. supra, punto 46). Le questioni di ricevibilità e di merito sollevate dalla domanda di risarcimento dei ricorrenti fondata su quest’ultimo presupposto non saranno quindi esaminate dal Tribunale.

56      Di conseguenza il Tribunale esaminerà unicamente la domanda di risarcimento dei ricorrenti formulata in subordine nei loro atti introduttivi, fondata sul presupposto che il danno da loro subito derivi dal parere motivato del 3 dicembre 1997. Il Tribunale esaminerà anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti dei ricorsi in quanto la Comunità non potrebbe essere tenuta a risarcire un danno causato dall’avvio di un procedimento per inadempimento. Infatti, tale eccezione è l’unica, tra quelle sollevate nel caso di specie, che si fonda su quest’ultimo presupposto e non riguarda la questione dell’imputabilità, che attiene al merito e non alla ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois e Figli/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑125, punto 34). Successivamente, qualora tale eccezione dovesse essere respinta, il Tribunale esaminerà le questioni di merito sollevate dai ricorsi.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

57      La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto non sarebbe tenuta a risarcire un danno causato dall’avvio di un procedimento per inadempimento.

58      La Commissione ricorda che la Comunità non può essere considerata responsabile per non aver avviato un procedimento per inadempimento (v. ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T‑202/02, Makedoniko Metro e Michaniki/Commissione, Racc. pag. II‑181, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Secondo la Commissione, se un singolo non può contestare che la Commissione non avvii un procedimento per inadempimento, è perfettamente logico che un singolo non possa contestare il fatto che la Commissione avvii tale procedimento. Nel contesto dell’art. 226 CE, soltanto lo Stato membro interessato potrebbe contestare l’avvio di un procedimento per inadempimento.

59      La Commissione ritiene che non le si possano imputare le conseguenze subite da uno Stato membro dal procedimento per inadempimento avviato nei suoi confronti. Gli atti dello Stato membro interessato, o la sua inerzia, non potrebbero essere imputati alla Commissione al pari dell’avvio o del mancato avvio del procedimento.

60      I ricorrenti, sostenuti dall’interveniente, negano che i loro ricorsi possano essere irricevibili per il motivo che la Commissione non potrebbe essere considerata responsabile del danno causato dall’avvio di un procedimento per inadempimento.

 Giudizio del Tribunale

61      La Commissione ritiene che un ricorso per risarcimento danni fondato sulla circostanza che essa ha avviato un procedimento per inadempimento sia irricevibile in quanto, se essa non può essere considerata responsabile per non aver avviato un procedimento per inadempimento, è perfettamente logico che essa non possa essere considerata responsabile per aver avviato tale procedura.

62      A tale riguardo occorre rammentare che, come è stato riconosciuto da una giurisprudenza consolidata, un ricorso per risarcimento danni fondato sul mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE (divenuto art. 258 TFUE) è irricevibile. Infatti, secondo tale giurisprudenza, poiché la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, la sua decisione di non dare avvio a tale procedimento non è ogni caso illegittima, cosicché non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (ordinanza della Corte 23 maggio 1990, causa C‑72/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. I‑2181, punti 13‑15, e ordinanze del Tribunale 3 luglio 1997, causa T‑201/96, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. II‑1081, punti 30 e 31; Makedoniko Metro e Michaniki/Commissione, cit. al punto 58 supra, punti 43 e 44). Pertanto, poiché non sussiste alcun obbligo per la Commissione di avviare un procedimento per inadempimento, il mancato avvio dello stesso non può far sorgere la responsabilità della Comunità.

63      Tuttavia, da tale assenza di responsabilità per il mancato avvio di un procedimento per inadempimento non si può dedurre che anche l’avvio di tale procedimento da parte della Commissione escluda qualsiasi responsabilità della Comunità.

64      A tale riguardo, si deve ricordare che l’azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nell’ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale (sentenza della Corte 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325, punto 6; sentenza del Tribunale 27 novembre 2007, cause riunite T‑3/00 e T‑337/04, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, Racc. pag. II‑4779, punto 283). Essa ha per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad un’istituzione (v. sentenza della Corte 23 marzo 2004, causa C‑234/02 P, Mediatore/Lamberts, Racc. pag. I‑2803, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

65      Pertanto, a prescindere dalla questione se costituisca un atto impugnabile con un ricorso di annullamento (v. infra, punto 69), qualsiasi atto di un’istituzione, ancorché adottato dalla stessa nell’esercizio di un potere discrezionale, può, in linea di principio, essere oggetto di un ricorso per risarcimento danni (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II‑1825, punti 109 e 110, confermata a seguito di impugnazione con sentenza della Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I‑5281, punto 41).

66      Il potere discrezionale di cui dispone un’istituzione non comporta infatti una dispensa dall’obbligo di agire in conformità sia delle norme giuridiche di rango superiore, quali il Trattato e i principi generali di diritto comunitario, sia del diritto derivato applicabile. Quando viene messa in discussione con un ricorso per risarcimento danni, la legittimità di tale atto può essere valutata a fronte degli obblighi incombenti alla detta istituzione.

67      Un approccio contrario sarebbe incompatibile con una Comunità di diritto e priverebbe il ricorso per risarcimento danni della sua efficacia pratica, in quanto impedirebbe al giudice di valutare la legittimità di un atto di un’istituzione in occasione di tale ricorso (sentenza Mediatore/Lamberts, cit. al punto 64 supra, punto 61).

68      Di conseguenza, pur se, nell’ambito dei poteri conferitile dall’art. 226 CE, la Commissione valuta liberamente l’opportunità di proporre o meno un ricorso per inadempimento contro uno Stato membro senza dover giustificare la propria scelta (sentenza della Corte 26 giugno 2001, causa C‑70/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑4845, punto 17) e può quindi rivolgere a quest’ultimo nelle stesse condizioni un parere motivato nell’esercizio delle proprie competenze, tuttavia non si può escludere che, in circostanze del tutto eccezionali, una persona possa dimostrare che detto parere motivato è viziato da un’irregolarità che costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica tale da arrecarle un danno (v., in tal senso, sentenza Mediatore/Lamberts, cit. al punto 64 supra, punto 52, e sentenza del Tribunale 10 aprile 2002, causa T‑209/00, Lamberts/Mediatore, Racc. pag. II-2203, punto 57).

69      Il fatto che un parere motivato della Commissione adottato in forza dell’art. 226, primo comma, CE non costituisca un atto destinato a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi e, pertanto, che detto parere non sia un atto impugnabile con un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° marzo 1966, causa 48/65, Lütticke e a./Commissione, Racc. pag. 25, in particolare pag. 37; ordinanze del Tribunale 16 febbraio 1998, causa T‑182/97, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. II‑271, punto 28, e 5 settembre 2006, causa T‑242/05, AEPI/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 30) non inficia la precedente valutazione. Infatti, un parere motivato, in linea di principio, può causare un danno a terzi per il suo contenuto illecito. Pertanto non si può escludere, ad esempio, che la Commissione provochi un danno a persone che le hanno trasmesso informazioni riservate divulgando tali informazioni in un parere motivato. Analogamente, non si può escludere che un parere motivato contenga informazioni inesatte su talune persone e tali da arrecare loro pregiudizio.

70      Orbene, la questione se un parere motivato sia idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità attiene all’esame di merito e non a quello della ricevibilità del ricorso.

71      Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.

 Nel merito

 Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata

 Argomenti delle parti

72      I ricorrenti sostengono, in sostanza, che il parere motivato del 3 dicembre 1997, che invita la Repubblica francese a modificare l’art. L-131-2 del codice di commercio nella parte in cui conferisce ai mediatori marittimi un privilegio incompatibile con l’art. 5 del regolamento n. 2913/92, è errato in quanto detto articolo non si applica alle attività dei mediatori marittimi.

73      La Commissione e il Consiglio contestano tale argomento.

 Giudizio del Tribunale

74      Anzitutto, si deve ricordare che, quando è in discussione l’illegittimità di un atto giuridico, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑259/03, Nikolaou/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda tale condizione, il criterio decisivo per considerare una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata è quello della violazione grave e manifesta da parte di un’istituzione comunitaria dei limiti posti al suo potere discrezionale [sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 43 e 44, e 19 aprile 2007, causa C‑282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. I‑2941, punto 47].

75      Inoltre, giova ricordare che il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE è un procedimento specifico destinato a consentire alla Commissione, in quanto custode del Trattato (v., in tal senso, art. 211 CE), di vigilare sul rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 agosto 1995, causa C‑431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑2189, punto 21). Esso consente alla Commissione di ottenere, dopo l’adozione di un parere motivato, nel caso in cui tale parere non venga seguito dallo Stato membro cui è rivolto, l’accertamento giudiziale degli inadempimenti contestati a detto Stato. Solo la Corte è competente a dichiarare che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario (ordinanza 16 febbraio 1998, Smanor e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, punto 28).

76      Pertanto, anche se la Commissione valuta liberamente l’opportunità di avviare un procedimento per inadempimento (sentenza Commissione/Portogallo, cit. al punto 68 supra, punto 17), l’accertamento da parte sua di tale inadempimento non può essere vincolante. Infatti, nel corso di un procedimento per inadempimento la Commissione può soltanto fornire un parere sulla violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Nei limiti in cui, in tale parere, essa si limita a prendere posizione sull’esistenza di un inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, l’adozione di tale parere non può comportare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica mirante a conferire diritti ai singoli.

77      Pertanto, neppure una presa di posizione errata della Commissione, in un parere motivato, sulla portata del diritto comunitario può costituire una violazione sufficientemente qualificata atta a far sorgere la responsabilità della Comunità. I ricorsi per risarcimento danni dei ricorrenti sono quindi infondati.

78      Per contro, se talune valutazioni formulate in un parere motivato vanno al di là dell’accertamento dell’esistenza dell’inadempimento di uno Stato membro o se altri atti compiuti dalla Commissione in occasione di un procedimento per inadempimento travalicano i poteri ad essa conferiti, ad esempio nel caso della divulgazione colposa di segreti commerciali o di informazioni lesive della reputazione di una persona, tali valutazioni o atti possono costituire una violazione atta a far sorgere la responsabilità della Comunità. Tuttavia, si deve rilevare che siffatta violazione non è stata lamentata nel caso di specie.

 Sul nesso di causalità

 Introduzione

79      Indipendentemente dalla questione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, il Tribunale ritiene che si debba verificare anche l’esistenza di un nesso di causalità tra l’adozione da parte della Commissione del parere motivato del 3 dicembre 1997 e il danno lamentato dai ricorrenti.

 Argomenti delle parti

80      Secondo i ricorrenti il Consiglio ammette che la legge n. 2001‑43, che determina la perdita del privilegio per i mediatori marittimi, e quindi il danno da essi subito, è stata adottata sulla base del parere motivato della Commissione del 3 dicembre 1997.

81      La Repubblica francese, destinataria di detto parere motivato, non avrebbe avuto alcuna libertà di valutazione per adottare la misura nazionale di attuazione del diritto comunitario. La denominazione della legge n. 2001‑43 dimostrerebbe che le autorità francesi si sono limitate ad ottemperare alle intimazioni della Commissione contenute nel parere motivato del 3 dicembre 1997.

82      La legge n. 2001‑43 non potrebbe quindi fare da scudo tra l’atto comunitario generatore del danno e il danno stesso. Il danno subito dai ricorrenti sarebbe quindi pienamente imputabile alla Commissione, nonostante l’adozione da parte della Repubblica francese della legge n. 2001‑43, e solo il giudice comunitario sarebbe competente a conoscere di un ricorso per il risarcimento di tale danno.

83      I ricorrenti sottolineano che la responsabilità esclusiva della Comunità, rappresentata dalla Commissione, dato il suo ruolo nell’elaborazione dell’atto controverso, è la contropartita delle limitazioni e delle cessioni di sovranità degli Stati membri necessarie per la creazione dell’unione doganale.

84      Il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento.

 Giudizio del Tribunale

85      Nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, la presenza di un nesso di causalità è ammessa quando esiste un rapporto di causa ed effetto sufficientemente diretto fra il comportamento contestato all’istituzione e il danno lamentato, rapporto di cui spetta ai ricorrenti fornire la prova. Il comportamento contestato deve quindi essere la causa determinante del danno (v., in tal senso, sentenza CAS Succhi di Frutta/Commissione, cit. al punto 43 supra, punto 59; sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T‑149/96, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3841, punto 101; v. ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑201/99, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑4005, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, confermata in seguito a impugnazione con ordinanza della Corte 15 gennaio 2002, causa C‑49/01 P, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, non pubblicata nella Raccolta; sentenza Pitsiorlas/Consiglio e BCE, cit. al punto 64 supra, punto 292).

86      Orbene, per quanto riguarda il nesso di causalità tra il parere motivato del 3 dicembre 1997 e il danno lamentato dai ricorrenti, si deve osservare anzitutto che i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare, nell’ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall’art. 226 CE, sono atti rivolti agli Stati membri (v. ordinanza del Tribunale 2 dicembre 2003, causa T‑334/02, Viomichania Syskevasias Typopoiisis Kai Syntirisis Agrotikon Proïonton/Commissione, Racc. pag. II‑5121, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Tale procedimento riguarda quindi esclusivamente i rapporti tra la Commissione e gli Stati membri.

87      Inoltre, si deve osservare che il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226 CE è suddiviso in due fasi distinte, una precontenziosa o amministrativa e una contenziosa o giurisdizionale. Quindi, se la Commissione ritiene che uno Stato membro sia venuto meno a uno degli obblighi ad esso incombenti, avvia anzitutto la fase precontenziosa nel corso della quale concede allo Stato membro la possibilità di prendere posizione sull’inadempimento che gli viene contestato. La Commissione conclude tale fase precontenziosa rivolgendo un parere motivato a detto Stato membro. Il procedimento precontenzioso previsto all’art. 226 CE ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l’opportunità di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario o di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (sentenza della Corte 18 luglio 2007, causa C‑490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6095, punto 25). Lo Stato membro non è quindi tenuto a seguire tale parere motivato, anzi, qualora ritenga che la Commissione gli contesti ingiustamente un inadempimento, può non conformarsi a tale parere.

88      Solo nel caso in cui lo Stato membro interessato non si conformi al parere motivato ad esso rivolto entro il termine impartitogli a tale scopo la Commissione può, ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, avviare la fase contenziosa proponendo un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte (v. sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C‑221/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑4515, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

89      Detto ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE ha lo scopo di constatare l’inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi comunitari ad esso incombenti ed è la constatazione di siffatto inadempimento che impone allo Stato membro di cui trattasi di prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza della Corte (sentenza della Corte 14 aprile 2005, causa C‑104/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑2689, punto 49).

90      Atteso che il procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione ai sensi dell’art. 226 CE riguarda soltanto il rapporto tra la Commissione e lo Stato membro interessato e che, inoltre, tale procedimento sfocia nella prima fase in un parere motivato che lo Stato membro interessato può seguire o ignorare, si deve esaminare se, nel caso di specie, il parere motivato della Commissione del 3 dicembre 1997 abbia potuto costituire, per il suo contenuto, la causa determinante del danno lamentato dai ricorrenti.

91      A tale riguardo si deve rilevare che nel detto parere motivato la Commissione ha dichiarato che, riservando ai mediatori marittimi, in virtù dell’art. L‑131‑2 del codice di commercio, la rappresentanza per l’espletamento degli atti e delle formalità inerenti alla presentazione in dogana, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2913/92. La Commissione ha inoltre invitato la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere motivato entro due mesi.

92      Orbene, il fatto che nel parere motivato del 3 dicembre 1997 la Commissione abbia ritenuto che l’art. L-131-2 del codice di commercio fosse incompatibile con il diritto comunitario – e che essa sia eventualmente incorsa in un errore a tale proposito – è, in realtà, irrilevante nel caso di specie, dato che il suddetto parere motivato non imponeva allo Stato membro di modificare la sua normativa. Infatti, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, solo una sentenza della Corte potrebbe avere tale effetto vincolante.

93      In mancanza di effetto vincolante del parere motivato del 3 dicembre 1997, nella parte in cui la Commissione contesta alla Repubblica francese un inadempimento degli obblighi che le derivano dal diritto comunitario, detto parere non può essere considerato la causa determinante del danno lamentato dai ricorrenti. Pertanto, non è stato dimostrato il nesso di causalità tra il danno lamentato e il fatto generatore all’origine dello stesso, vale a dire, secondo i ricorrenti, il parere motivato del 3 dicembre 1997.

94      Di conseguenza, i ricorsi devono essere respinti in quanto infondati.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

96      Poiché la Commissione e il Consiglio ne hanno fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

97      Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.

98      Nel caso di specie l’interveniente è intervenuta, nella causa T‑440/03, a sostegno dei ricorrenti, rimasti soccombenti. Pertanto, il Tribunale dichiara che l’interveniente dev’essere condannata a sopportare le proprie spese.

99      La Commissione e il Consiglio sopporteranno le proprie spese causate dall’intervento, dal momento che non hanno chiesto la condanna dell’interveniente alle spese in caso di rigetto dei ricorsi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      Il sig. Jean Arizmendi e gli altri 60 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese, nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea.

3)      La Chambre nationale des courtiers maritimes de France sopporterà le proprie spese.

4)      Il Consiglio e la Commissione sopporteranno le proprie spese causate dall’intervento della Chambre nationale des courtiers maritimes de France.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 2009.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J. Azizi


Allegato

Causa T‑440/03,

Alain Assier de Pompignan, residente in Fort-de-France (Francia),

Bruno Bachemont, residente in Dunkerque (Francia),

Eredi di Frédéric Blanchy, residenti in Bordeaux (Francia),

Stéphane De Borville, residente in Dunkerque,

Jean-Pierre Caradec, residente in Brest (Francia),

Jean-Jacques Caruel, residente in Baie Mahault (Francia),

Christian Colin-Olivier, residente in Le Havre (Francia),

Édouard Croze, residente in Nizza (Francia),

Philippe Demonchy, residente in Boulogne-sur-mer (Francia),

Erede di Jacques Durand-Viel, residente in Lacanau (Francia),

Michel Elain, residente in Brest,

Bernard Flandin, residente in Rouen (Francia),

Patrick Foissey, residente in Calais (Francia),

François Boyer de la Giroday, residente in Bassens (Francia),

Thierry Gelée, residente in Le Tréport (Francia),

Stanislas Gomercic, residente in Marsiglia (Francia),

Michel Hecquet, residente in Dunkerque,

Jacques Héliard, residente in Nantes (Francia),

Xavier Humann, residente in Le Havre,

Francis Humann, residente in Rouen,

Michel Jolivet, residente in Montoir (Francia),

Guy Jourdan-Barry, residente in Marsiglia,

Pierre Lambot, residente in Les Sables-d’Olonne (Francia),

Pierre Laurent, residente in Rochefort (Francia),

Joachim Lefebvre, residente in Dunkerque,

Didier Levavasseur, residente in Le Havre,

Alexis Lobadowski, residente in Le Havre,

Eredi di Erik Martin, residenti in Le Havre,

Éric Mascle, residente in Port-la-Nouvelle (Francia),

Catherine Meclot, residente in Basse-Terre (Francia),

Loïc Morice, residente in Brest,

Roger Phelippeau, residente in Tolone (Francia),

Serge Pierre, residente in Dunkerque,

Jean-Pierre Porry, residente in Fort-de-France,

Antoine Ravisse, residente in Calais,

Erede di Félix Rogliano, residente in Port-de-Bouc (Francia),

François Sédard, residente in Venosc (Francia),

Raymond Schmit, residente in Pointe-à-Pitre (Francia),

Jean-Philippe Taconet, residente in Le Havre,

Lionel Taconet, residente in Rouen,

Philippe Thillard, residente in Le Havre,

Olivier Vallois, residente in Dunkerque,

Daniel-Guy Voillot, residente in Le Havre.

Causa T‑121/04,

Henri Boquien, residente in Bordeaux,

Yves Delamaire, residente in Saint-Malo (Francia),

Éric Eltvedt, residente in Marsiglia,

Thierry Ferran, residente in Port-Vendres (Francia),

Didier Frisch, residente in Sète (Francia),

Merri Jacquemin, residente in Larmor-Plage (Francia),

Eredi di Anne Le Boutillier, residenti in La Rochelle (Francia),

Pierre-Olivier Le Normand de Bretteville, residente in Port-de-Bouc,

Gérard Lesaignoux, residente in Sète,

Jean-Pierre Roger, residente in Plerin (Francia),

Michel Roy, residente in Saint-Malo,

Léon Ruggiero, residente in Sète,

Pascal Vialard, residente in Sète.

Causa T‑171/04,

Daniel Surget, residente in Cherbourg (Francia).

Causa T‑208/04,

Dominique Hardy, residente in Coudeville-Plage (Francia).

Causa T‑365/04,

Dominique Cantoni, residente in Marsiglia.

Causa T‑484/04,

François Pilat, residente in Honfleur (Francia).

Indice


Contesto normativo

Fatti

Status originario dei mediatori marittimi

Storia e natura dello status di mediatore marittimo

Conseguenze dello status ibrido dei mediatori marittimi

– Contesto generale degli obblighi e dei diritti pertinenti

– Ambito di applicazione materiale del privilegio

– Ambiti di applicazione territoriale e personale del privilegio

– Obblighi derivanti dalla carica di pubblico ufficiale

– Diritti derivanti dalla carica di pubblico ufficiale

Soppressione del privilegio dei mediatori marittimi

Adozione del regolamento n. 2913/92 e procedimento per inadempimento

Modifica della normativa francese

Procedimento

Conclusioni delle parti

Osservazioni preliminari

Sui principi relativi al sorgere della responsabilità extracontrattuale

Sulla portata del ricorso

Sunto degli argomenti delle parti

Precisazioni relative alla portata della controversia formulate dalle parti nel corso del giudizio

Giudizio del Tribunale

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Nel merito

Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul nesso di causalità

Introduzione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.