Language of document : ECLI:EU:T:2009:141

Causa T‑122/04

Outokumpu Oyj e Luvata Oy

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Intese — Mercato dei tubi industriali in rame — Decisione che accerta un’infrazione dell’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Ammende — Dimensioni del mercato rilevante — Circostanze aggravanti — Recidiva»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Contesto giuridico — Orientamenti adottati dalla Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

2.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Motivo vertente sulla violazione di una disposizione non richiamata espressamente nell’atto di ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44)

3.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Recidiva

(Art. 65 CA; Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 2)

4.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Recidiva

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 2)

5.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Dimensioni del mercato dei prodotti di cui trattasi — Presa in considerazione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

1.      Nell’ambito del controllo di legittimità delle ammende inflitte per infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, spetta al Tribunale verificare se la Commissione abbia esercitato il suo potere discrezionale secondo il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA e, qualora dovesse constatare che essa se ne è discostata, verificare se tale scostamento sia giustificato e motivato adeguatamente.

L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione derivante dall’adozione degli orientamenti, infatti, non è incompatibile con il mantenimento di un potere discrezionale sostanziale da parte della Commissione. Gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che le consentono di esercitare il suo potere discrezionale conformemente alle disposizioni del regolamento n. 17, quali interpretate dalla Corte.

Inoltre, nei settori quali la determinazione dell’importo di un’ammenda, in cui la Commissione dispone di un potere discrezionale, per esempio, in ordine alla percentuale di maggiorazione a titolo di recidiva, il controllo di legittimità operato su tali valutazioni si limita a quello dell’assenza di errore manifesto nella valutazione.

Peraltro, il potere discrezionale della Commissione ed i limiti che essa vi ha apportato, in linea di principio, non pregiudicano l’esercizio, da parte del giudice comunitario, della sua competenza anche di merito, che lo abilita a sopprimere, a ridurre o ad aumentare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione.

(v. punti 33-36)

2.      Dalla giurisprudenza nonché dall’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale emerge che un ricorrente non è tenuto a citare gli articoli del Trattato o i principi generali di diritto che invoca. È sufficiente che i fatti, i motivi e le conclusioni del ricorrente figurino nel ricorso cosicché il convenuto possa difendere effettivamente i suoi interessi e il Tribunale esercitare il suo controllo.

Nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento o alla riduzione dell’importo di un’ammenda inflitta ad un’impresa da una decisione della Commissione per infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, deve essere dichiarato ricevibile un motivo che invoca per la prima volta nella replica la violazione del principio della parità di trattamento alla luce della prassi decisionale della Commissione, qualora dal ricorso emerga che il ricorrente critica la maggiorazione dell’importo dell’ammenda, segnatamente a fronte delle percentuali di maggiorazione applicate dalla Commissione nelle sue precedenti decisioni.

(v. punto 53)

3.      La Commissione può tener conto, al fine di accertare una recidiva nell’ambito dell’applicazione dell’art. 81 CE, delle infrazioni riscontrate in forza del Trattato CECA. Infatti, i trattati costitutivi hanno posto in essere un ordinamento giuridico unico in cui il Trattato CEEA costituisce, e il Trattato CECA costituiva fino al 23 luglio 2002, una lex specialis che deroga alla lex generalis rappresentata dal Trattato CE. Inoltre, il divieto di intese è previsto da due disposizioni analoghe, ossia gli artt. 81 CE e 65 CA, che, pur figurando in trattati distinti, ricorrono a nozioni giuridiche identiche. Infine, nessun elemento degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA suggerisce che l’espressione «infrazione del medesimo tipo» debba essere intesa nel senso che la Commissione non può tener conto, al fine di accertare una recidiva nell’ambito dell’applicazione dell’art. 81 CE, delle infrazioni riscontrate in forza del Trattato CECA.

(v. punti 55, 57)

4.      La nozione di recidiva comporta unicamente la previa constatazione di una violazione del diritto comunitario della concorrenza. La sussistenza di circostanze speciali che abbiano giustificato la mancata imposizione di un’ammenda in una decisione precedente non impedisce pertanto alla Commissione di applicare la recidiva. Peraltro, siffatte circostanze speciali sono necessariamente proprie della decisione precedente e non presentano alcun nesso con la propensione dell’impresa interessata a disattendere le regole di concorrenza. Esse non possono quindi essere prese in considerazione ai fini della determinazione della percentuale di maggiorazione dell’ammenda per recidiva.

(v. punti 58, 64)

5.      In sede di valutazione della gravità di un’infrazione alle regole comunitarie di concorrenza ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta ad un’impresa, la Commissione può, senza peraltro esservi obbligata, tener conto delle dimensioni del mercato interessato. A tale scopo, essa può prendere in considerazione il fatturato del mercato rilevante. Nessuna valida ragione impone che tale fatturato sia calcolato escludendo taluni costi di produzione. Infatti, in tutti i settori industriali esistono costi inerenti al prodotto finale che sfuggono al controllo del fabbricante ma che costituiscono nondimeno un elemento essenziale dell’insieme delle sue attività e che, pertanto, non possono essere esclusi dal suo fatturato in sede di determinazione dell’importo di base dell’ammenda. La circostanza che il prezzo di una materia prima costituisca una parte importante del prezzo finale del prodotto finito o che il rischio di fluttuazioni dei prezzi sia, per una materia prima, più elevato che per altre non inficia tale conclusione.

(v. punti 76, 78, 82)