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Ricorso proposto il 7 ottobre 2009 - Almamet / Commissione

(Causa T-410/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Hautbourg e C. Renner)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 22 luglio 2009 (Caso COMP/39.396), nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta all'art. 2 della decisione,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale, nella parte ad essa relativa, della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791, def. (Caso COMP/39.396 - Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas), relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE, con la quale la Commissione ha ritenuto che un determinato numero di fornitori di granulato di carburo di calcio e di magnesio abbia proceduto in una parte importante del mercato del SEE ad una divisione dei mercati, ad una ripartizione delle quote e dei clienti, alla fissazione dei prezzi e a scambi d'informazioni commerciali riservate, violando in tal modo le summenzionate disposizioni del Trattato ("la decisione contestata") e, in subordine, la riduzione dell'ammenda impostale dall'art. 2 della decisione contestata.

A sostegno del suo ricorso di annullamento la ricorrente deduce tre motivi:

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, utilizzando contro essa documenti acquisiti al di fuori dell'ambito di applicazione della propria decisione di accertamento, ha violato i suoi diritti della difesa.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha stabilito in base ai criteri in materia di prova legalmente richiesti l'esistenza della violazione constatata all'art. 1 della decisione contestata per quanto concerne il magnesio. La ricorrente ritiene che, anche se i documenti acquisiti illegalmente sono stati acquisiti al fascicolo della Commissione, essi, fondamentalmente, siano privi di precisione e di coerenza. In base alle osservazioni della ricorrente, il resto delle prove consiste in una dichiarazione orale relativa alla domanda di clemenza che non solo è imprecisa ma costituisce anche una presentazione errata di determinati fatti ed è contestata dalle altri parti. Su tale base, la ricorrente osserva che l'onere della prova riguardante l'asserita violazione incombe sempre alla Commissione.

Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione in merito alla natura unica e continuata dell'infrazione. In particolare, non esiste un'effettiva sostituibilità tra il granulato di carburo di calcio e di magnesio. Inoltre, la ricorrente afferma che non sussisteva alcun piano complessivo d'azione comune ai due prodotti, come attesta l'esistenza di riunioni distinte per ogni prodotto.

In subordine, la ricorrente deduce quattro ulteriori motivi a sostegno della sua richiesta di ridurre l'ammenda inflitta all'art. 2 della decisione contestata.

Con il quarto motivo, la ricorrente ritiene che la Commissione, negandole una riduzione in base alla comunicazione sulla cooperazione1, abbia violato i punti 23 e 26 di quest'ultima. La ricorrente osserva che gli elementi contenuti nella sua domanda di clemenza rappresentano informazioni che apportano un significativo valore aggiunto. Essa, in particolare, considera che la Commissione non aveva il diritto di negare una riduzione dell'ammenda per il solo motivo che la sua domanda non conteneva alcuna informazione sull'asserita violazione riguardante il magnesio dal momento che la procedura non concerneva tale violazione.

Con il quinto motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, fissando l'importo finale dell'ammenda ad un livello eccedente il 10% dell'ultimo fatturato che è stato oggetto di verifica, ha violato l'art. 81 CE e l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/20032, nonché il punto 32 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende3. La ricorrente sostiene che la Commissione, per calcolare l'importo dell'ammenda, si è basata sul suo fatturato pro forma del 2008 anziché sul suo ultimo fatturato del 2007 che è stato oggetto di verifica. Inoltre, la ricorrente ritiene che la Commissione, dopo aver calcolato il massimale del 10%, avrebbe dovuto applicare la riduzione del 20% di cui al punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende.

Con il sesto motivo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità fissando un importo eccessivo dell'ammenda per quello che la riguarda. Essa ritiene sia manifestamente sproporzionato imporre un'ammenda per un importo che comporti un valore contabile negativo o che riduca un valore contabile di una società a zero. Inoltre, l'ammenda imposta eccede la capacità finanziaria di un operatore come la ricorrente che gestisce prodotti di valore considerevolmente elevato e con margini di utile molto ridotti. Infine, essa considera che la riduzione del 20% applicata dalla Commissione non prende sufficientemente in considerazione la sua specifica situazione che è stata espressamente riconosciuta dalla Commissione, la quale, tuttavia, lascia l'ammenda ad un livello sproporzionato.

Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione, ritenendo che essa non soddisfacesse le condizioni del punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, ha commesso un manifesto errore di valutazione. Essa osserva che la Commissione ha fissato l'importo dell'ammenda ad un livello che comprometterà irrimediabilmente la sua sostenibilità economica e provocherà una perdita di valore di tutto il suo attivo. Inoltre, essa afferma che la Commissione ha commesso un errore di valutazione considerando che non esisteva alcun specifico contesto sociale ed economico da prendere in considerazione nel suo caso.

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1 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2006 C 298, pag. 17).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

3 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).