Language of document : ECLI:EU:T:2005:364

Causa T‑324/00

CDA Datenträger Albrechts GmbH

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Applicazione abusiva degli aiuti — Rischio di elusione dell’ordine di restituzione — Recupero degli aiuti presso società che hanno acquisito le attività strumentali del beneficiario iniziale»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Aiuto sviato — Sviamento noto alla Commissione — Recupero presso il destinatario dell’aiuto — Esclusione

(Art. 88, n. 2, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Ambito di applicazione — Aiuto concesso ad un gruppo di imprese che effettua il trasferimento interno di attivi — Recupero presso un’impresa del gruppo che non è beneficiaria dell’aiuto e non ha tratto alcun vantaggio dai trasferimenti — Esclusione

(Art. 88, n. 2, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Recupero degli aiuti presso un’impresa che non è beneficiaria degli aiuti, ma ha rilevato le attività strumentali del beneficiario e ne prosegue l’attività — Presupposto — Elusione della decisione che ne ordina la restituzione — Valutazione nella fattispecie

(Art. 88, n. 2, CE)

1.      La Commissione non è legittimata a richiedere il recupero di un aiuto di Stato illegittimo presso l’impresa destinataria di quest’ultimo qualora, al momento di adottare una decisione in tal senso, essa sappia o non possa ignorare che tale impresa non ha goduto dell’aiuto.

In proposito, non è conforme ai principi che regolano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi una decisione che ordina il recupero di un aiuto presso l’impresa destinataria di quest’ultimo, quando, almeno al momento di adottare tale decisione, la Commissione disponeva di un insieme di indizi precisi e concordanti da cui risultava che tale impresa non aveva avuto il godimento effettivo di gran parte dell’aiuto a causa dello sviamento di quest’ultimo e laddove tali indizi permettevano di stabilire, almeno in modo approssimativo, l’entità dello sviamento. Per giustificare la sua decisione, la Commissione non può trincerarsi dietro il fatto che le autorità dello Stato membro interessato non le avevano fornito indicazioni precise quanto alla parte di aiuto che era stata sviata, quando essa non si è avvalsa dei poteri a sua disposizione per farsi comunicare tali dati.

(v. punti 90-92)

2.      Un’impresa appartenente ad un gruppo di imprese collegate all’interno del quale esistono meccanismi interni di trasferimento di attivi non può essere tenuta a rimborsare un aiuto di Stato illegittimo, benché non ne sia stata beneficiaria, per il fatto che, in ragione della sua appartenenza al detto gruppo, essa ne ha avuto il godimento effettivo, qualora sia pacifico che tali meccanismi di trasferimento sono stati utilizzati esclusivamente a svantaggio di tale impresa e non a suo profitto.

(v. punti 83, 93)

3.      La circostanza che un’impresa abbia rilevato una parte degli attivi del beneficiario di un aiuto illegittimo e ne prosegua l’attività non è necessariamente sufficiente per concludere che l’operazione sia diretta ad eludere le conseguenze di una decisione della Commissione che impone il recupero di tale aiuto. Per determinare se sussista effettivamente un’elusione, si devono infatti prendere in considerazione elementi quali le modalità dell’acquisizione, e segnatamente il prezzo effettivamente pagato, il mantenimento di un certo numero di attivi nel patrimonio del beneficiario dell’aiuto e la logica economica dell’operazione.

(v. punti 95-111)