Language of document : ECLI:EU:T:2011:742

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 dicembre 2011 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedure di selezione – Bando di concorso – Concorso generale – Mancata ammissione alla prova scritta in seguito al risultato ottenuto nei test di accesso – Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice»

Nel procedimento T‑361/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 15 giugno 2010, causa F‑35/08, Pachtitis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. J. Currall e I. Chatzigiannis, in qualità di agenti, quindi dal sig. Currall, assistiti dagli avv.ti E. Antypas ed E. Bourtzalas,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Dimitrios Pachtitis, residente in Atene (Grecia), rappresentato dagli avv.ti P. Giatagantzidis e K. Kyriazi,

ricorrente in primo grado,

sostenuto da:

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD),

interveniente in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, N.J. Forwood e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 15 giugno 2010, causa F‑35/08, Pachtitis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha annullato le decisioni dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) datate 31 maggio 2007 e 6 dicembre 2007, che avevano escluso il sig. Dimitrios Pachtitis dall’elenco dei 110 candidati premiati con i migliori punteggi nei test di accesso del concorso generale EPSO/AD/77/06.

 Fatti all’origine della controversia

2        I fatti all’origine della controversia pertinenti ai fini della valutazione dell’odierna impugnazione sono illustrati nella sentenza impugnata come segue:

«16      Il 15 novembre 2006 l’EPSO pubblicava il bando di concorso generale EPSO/AD/77/06 (GU C 277 A, pag. 3; in prosieguo: il “concorso controverso”), diretto a costituire un elenco di riserva di amministratori linguisti di grado AD 5, di lingua greca, nel settore della traduzione. Conformemente al bando di concorso, i candidati dovevano scegliere, fra due opzioni, denominate opzione 1 e opzione 2, quella che corrispondeva alle loro conoscenze linguistiche. (...)

17      [I]l ricorrente, di nazionalità ellenica, si candidava al menzionato concorso per l’opzione 1.

18      Il concorso era diviso in tre fasi. Secondo il titolo B del bando di concorso, la prima fase, o fase preliminare, consisteva in due test di accesso, ciascuno di 30 domande a scelta multipla, il primo volto a valutare le conoscenze relative all’Unione europea, alle sue istituzioni e alle sue politiche [in prosieguo: il “test a)”] e il secondo diretto a valutare le attitudini e le competenze generali dei candidati in materia di capacità di ragionamento verbale e numerico [in prosieguo: il “test b)”]. Secondo il titolo C del bando di concorso, la seconda fase consisteva in prove scritte e la terza in una prova orale. In virtù del titolo B del bando di concorso, e riguardo all’opzione 1, solo i 110 candidati che avessero ottenuto i punteggi migliori nei test di accesso e, in ogni caso, i minimi richiesti, vale a dire cinque punti su dieci nel test a) e dieci punti su venti nel test b), dovevano essere invitati a presentare una candidatura completa in vista della loro ammissione alla seconda fase del concorso; il numero dei candidati dell’opzione 2 che potevano essere ammessi alla seconda fase era stato fissato in 30.

19      Risulta dal titolo D del bando di concorso che le candidature dovevano essere presentate per via elettronica. Più precisamente, ogni candidato veniva invitato anzitutto a costituire un fascicolo elettronico con i propri dati personali presso il sistema informatico dell’EPSO. Dopo la registrazione del suo fascicolo, il candidato poteva presentare una domanda elettronica di partecipazione al concorso. Se la domanda era presentata entro i termini, l’EPSO gli inviava una convocazione elettronica alla fase preliminare del concorso, quindi lo indirizzava sul sito Internet di un contraente esterno, cui l’EPSO aveva affidato l’organizzazione e la realizzazione della fase preliminare del concorso. Sul sito di tale contraente il candidato doveva prenotare elettronicamente la data e l’ora dell’esame nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 4 maggio 2007, periodo in cui dovevano svolgersi i test di accesso nei vari centri di esame.

20      Tali test, che, come previsto dal titolo B del bando di concorso, sono stati effettuati su computer, si sono quindi svolti in luoghi e in date diversi per ciascun candidato. Le domande, anch’esse diverse per ciascun candidato, sono state scelte a caso da una banca dati contenente una serie di domande, fornite all’EPSO da un contraente esterno. La commissione giudicatrice del concorso controverso è intervenuta solo in seguito ai test di accesso e quindi solo nella fase delle prove scritte e orale. Secondo il titolo E, punto 2, del bando di concorso, i nomi dei membri della commissione giudicatrice sono stati pubblicati sul sito Internet dell’EPSO quindici giorni prima delle prove scritte.

21      In seguito alla partecipazione del ricorrente ai test di accesso, il 31 maggio 2007 l’EPSO gli comunicava per via elettronica i punteggi ottenuti nei test a) e b), informandolo al contempo che tali punteggi, “pur superiori o pari ai minimi richiesti, non [erano] sufficienti per classificarlo tra i 110 candidati che avevano ottenuto i punteggi migliori secondo le modalità stabilite nel titolo B del bando di concorso”. (...)

      (...)

(...)

24      Il ricorrente contestava “la validità e il contenuto” della decisione dell’EPSO 31 maggio 2007 con un reclamo a norma dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, in cui lamentava, da un lato, la violazione dei principi di uguaglianza, di obiettività e di trasparenza, nonché dell’obbligo di motivazione della decisione 31 maggio 2007 e, dall’altro, errori di valutazione che la “commissione giudicatrice dei test di accesso (ossia il computer)” avrebbe necessariamente commesso nella correzione dei suoi test di accesso, considerata la sua esperienza professionale. Egli chiedeva all’EPSO di rivedere il contenuto di tale decisione previo riesame dei suoi test di accesso e di comunicargli se [alcune delle] domande contenute nei test di accesso fossero state “neutralizzate” dalla commissione giudicatrice e, in caso affermativo, quali.

      (...)

26      Con decisione 6 dicembre 2007, in cui dichiarava di avere riesaminato, da un lato, il fascicolo del ricorrente nella parte concernente il trattamento automatizzato dei suoi test di accesso e, dall’altro, le conseguenze sul suo punteggio della neutralizzazione di alcune domande, l’EPSO respingeva il reclamo e confermava la propria decisione 31 maggio 2007. Per quanto riguarda, più in particolare, le domande neutralizzate, l’EPSO indicava che effettivamente sette domande erano state neutralizzate da un “comitato consultivo” cui spettava il controllo di qualità delle domande inserite nel database, ma che i test di accesso del ricorrente non contenevano nessuna delle domande neutralizzate».

 Procedimento in primo grado e sentenza impugnata

3        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 14 marzo 2008, il sig. Pachtitis ha proposto un ricorso, che stato registrato con il numero di ruolo F‑35/08.

4        In primo grado, il sig. Pachtitis ha concluso chiedendo che il Tribunale della funzione pubblica voglia annullare le decisioni dell’EPSO 31 maggio 2007 e 6 dicembre 2007, nonché ogni atto connesso, e condannare la Commissione alle spese (punto 27 della sentenza impugnata).

5        In primo grado, la Commissione ha concluso chiedendo che il Tribunale della funzione pubblica voglia respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato e condannare il sig. Pachtitis alle spese (punto 28 della sentenza impugnata).

6        Come risulta dai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), autorizzato ad intervenire a sostegno delle conclusioni del sig. Pachtitis in virtù dell’ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica in data 20 novembre 2008, è intervenuto nel giudizio di primo grado.

7        Con la sentenza impugnata (punti 43‑72) il Tribunale della funzione pubblica ha accolto il ricorso di annullamento, avendo ritenuto fondato il secondo motivo dedotto dal sig. Pachtitis, relativo all’incompetenza dell’EPSO a procedere all’eliminazione dei candidati nella fase preliminare del concorso controverso. Il Tribunale della funzione pubblica ha così concluso che occorreva annullare le decisioni dell’EPSO 31 maggio 2007 e 6 dicembre 2007 senza che fosse necessario pronunciarsi sugli altri tre motivi dedotti dal sig. Pachtitis.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

8        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2010, la Commissione ha proposto l’odierna impugnazione, chiedendo che la causa venga decisa con priorità a norma dell’art. 55, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

9        Con lettera depositata il 30 novembre 2010, il GEPD ha rinunciato a prendere parte al presente procedimento e a depositare una comparsa di risposta.

10      Il 29 dicembre 2010 il sig. Pachtitis ha depositato la propria comparsa di risposta.

11      Con lettera depositata il 21 gennaio 2011, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a presentare una breve memoria di replica.

12      Con decisione in data 3 febbraio 2011, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha accolto quest’ultima richiesta.

13      Il 14 marzo 2011 la Commissione ha depositato una memoria di replica.

14      Il 5 maggio 2011 il sig. Pachtitis ha depositato una memoria di controreplica.

15      Con lettere depositate il 24 maggio e il 14 giugno 2011, la Commissione e il sig. Pachtitis hanno entrambi formulato una domanda ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, al fine di essere ascoltati nell’ambito della fase orale del procedimento.

16      Su rapporto del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto le domande proposte ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura ed ha aperto la fase orale.

17      Con decisione in data 13 ottobre 2011, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha accolto la richiesta della Commissione di decidere sull’odierna impugnazione con priorità ai sensi dell’art. 55, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura.

18      Le parti hanno svolto le proprie difese ed hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 9 novembre 2011.

19      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché questo esamini gli altri motivi di annullamento;

–        condannare il sig. Pachtitis alle spese del giudizio di impugnazione e del giudizio di primo grado;

20      Il sig. Pachtitis conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione nella sua interezza;

–        condannare la Commissione a tutte le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

 Sull’impugnazione

21      A sostegno della sua impugnazione la Commissione deduce un motivo unico, riguardante una violazione degli artt. 1, 5 e 7 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore 25 luglio 2002, 2002/620/CE, che istituisce l’EPSO (GU L 197, pag. 53), e della decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore 25 luglio 2002, 2002/621/CE, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO (GU L 197, pag. 56), nonché una violazione dell’obbligo di motivazione.

22      La Commissione fa valere, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente ritenuto che l’EPSO non fosse competente a escludere il sig. Pachtitis dalla seconda fase del concorso generale in questione, consistente in una prova scritta. Infatti, secondo la Commissione, nell’ambito della prima fase di detto concorso, consistente in due test di accesso, l’EPSO era competente a definire il contenuto di prove di preselezione preliminari all’accesso alla seconda fase del concorso medesimo. Tale seconda fase, nonché la terza, consistente in una prova orale, costituirebbero il concorso propriamente detto. Non esisterebbe alcuna disposizione che vieti all’EPSO di organizzare la prima fase del concorso in questione, dal momento che quest’ultimo, a partire dalla sua seconda fase, era effettivamente assoggettato al controllo di una commissione giudicatrice.

23      Prima di esaminare le doglianze riepilogate sopra al punto 22, occorre verificare la presunta violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza impugnata.

 Sull’obbligo di motivazione della sentenza impugnata

24      A sostegno della propria allegazione secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato l’obbligo ad esso incombente di motivare la sentenza impugnata, la Commissione sottolinea che detto giudice non ha chiarito la propria affermazione secondo cui un concorso non può essere organizzato in «due tappe», la prima consistente in prove di preselezione e la seconda nel concorso propriamente detto. Inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe indicato alcuna norma la quale vieti che, nei concorsi organizzati in «due tappe», la prima sia organizzata dall’EPSO. Oltre a ciò, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe errato nel non tener conto delle decisioni 2002/620 e 2002/621.

25      Occorre rilevare che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale della funzione pubblica di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente ed uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 372, e 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punto 46).

26      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserzione della Commissione secondo cui il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe chiarito la propria affermazione secondo cui un concorso non può essere organizzato in «due tappe», è giocoforza constatare come il suddetto giudice di primo grado non si sia pronunciato in questi termini. Infatti, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha espressamente dichiarato che il ragionamento svolto nella sentenza impugnata non metteva minimamente in dubbio il potere dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») di organizzare un concorso articolato in due fasi distinte, e cioè una prima fase di preselezione, basata su domande a scelta multipla, e una seconda fase, concorsuale in senso proprio, subordinata al superamento delle prove della prima fase e con accesso riservato a un numero limitato di candidati.

27      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserzione della Commissione secondo cui il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe indicato alcuna norma la quale vieti che, nei concorsi organizzati in «due tappe», la prima sia organizzata dall’EPSO, occorre rilevare come il Tribunale della funzione pubblica non sia giunto alla conclusione che l’EPSO non poteva organizzare questa prima tappa. Per contro, detto giudice ha concluso, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, che tanto la scelta quanto la valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso esulano dalla competenza dell’EPSO, e che il ruolo di quest’ultimo, ancorché significativo in quanto assiste la commissione giudicatrice, rimane comunque secondario rispetto a quello di tale commissione, alla quale peraltro l’EPSO non può sostituirsi. Il Tribunale della funzione pubblica ha chiarito, in termini sufficienti sotto il profilo giuridico, il proprio ragionamento in ordine a tale punto, esaminando, ai punti 50‑56 della sentenza impugnata, la ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice per quanto riguarda le procedure di selezione dei funzionari. A questo proposito, detto giudice ha anzitutto proceduto al raffronto delle competenze riconosciute rispettivamente all’APN e alla commissione giudicatrice, esaminando, ai punti 50‑55 della sentenza impugnata, in particolare, l’art. 30, primo comma, dello Statuto – ai sensi del quale, per ogni concorso, una commissione giudicatrice nominata dall’APN stabilisce l’elenco dei candidati dichiarati idonei – nonché la procedura di concorso prevista dall’allegato III dello Statuto. Esso ha poi indicato, al punto 56 della sentenza impugnata, che la ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice, quale descritta nei punti precedenti, non aveva subito modifiche per effetto della creazione, nell’anno 2002, dell’EPSO, il cui atto costitutivo prevede espressamente, all’art. 2, che esso eserciti i poteri di selezione attribuiti alle APN in materia di concorsi. Pertanto, l’argomentazione della Commissione deve essere respinta.

28      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’asserzione della Commissione secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato l’obbligo di motivazione omettendo erroneamente di tener conto delle decisioni 2002/620 e 2002/621, è sufficiente constatare che il detto Tribunale ha esposto, al punto 56 della sentenza impugnata, il proprio ragionamento secondo cui le citate decisioni non contraddicevano il risultato cui esso era giunto riguardo al riparto di competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice. Infatti, ad avviso del Tribunale della funzione pubblica, le suddette decisioni sono comunque di rango inferiore a quello delle disposizioni dello Statuto.

29      Di conseguenza, l’argomentazione della Commissione relativa ad una presunta violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinta.

 Sulla competenza dell’EPSO ad escludere il sig. Pachtitis dalla seconda fase del concorso in questione

30      La Commissione fa valere, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente affermato, al punto 65 della sentenza impugnata, che l’EPSO non era competente ad escludere il sig. Pachtitis dalla seconda fase del concorso. A questo proposito, la Commissione sottolinea che il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato le disposizioni disciplinanti la procedura di concorso prevista dall’allegato III dello Statuto. Infatti, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe tenuto conto di tutte le competenze riconosciute all’EPSO dal suddetto allegato, segnatamente dagli artt. 1, n. 1, lett. e), e 7, nn. 1 e 2, di quest’ultimo, nonché dalle decisioni 2002/620 e 2002/621.

31      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’organizzazione del concorso in questione, il Tribunale della funzione pubblica non ha affermato – contrariamente a quanto la Commissione sostiene – che l’EPSO non fosse competente ad organizzare tale concorso in «due tappe». Infatti, esso ha dichiarato, al punto 64 della sentenza impugnata, facendo rinvio alla sentenza del Tribunale 26 ottobre 2004, causa T‑207/02, Falcone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑1393), che il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata non metteva assolutamente in discussione il potere discrezionale dell’APN di organizzare un concorso articolato in due fasi distinte, e precisamente una prima fase di preselezione, basata su domande a scelta multipla, e una seconda fase, concorsuale in senso proprio, subordinata al superamento delle prove della prima fase e con accesso riservato a un numero limitato di candidati. Secondo il Tribunale della funzione pubblica, la questione dibattuta nella sentenza impugnata è se la prima fase di un concorso – come quella esaminata nella citata sentenza Falcone/Commissione, o come quella oggetto della sentenza impugnata – possa essere organizzata e condotta a termine dal solo EPSO e in totale assenza di una commissione giudicatrice.

32      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la natura della prima fase del concorso in questione, la Commissione sottolinea che tale fase consiste in alcune prove di preselezione che danno accesso alla «seconda fase», quest’ultima costituente il concorso propriamente detto.

33      Per quanto riguarda il contenuto della prima fase del concorso, occorre ricordare che, a tenore del punto 18 della sentenza impugnata, tale fase consisteva in due test di accesso, ciascuno di 30 domande a scelta multipla, che erano intesi a valutare, il primo, le conoscenze relative all’Unione europea, alle sue istituzioni e alle sue politiche e, il secondo, le attitudini e le competenze generali dei candidati in materia di capacità di ragionamento verbale e numerico.

34      Al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che, su 1 772 candidati che avevano prenotato una data per i test di accesso del concorso controverso, solo 140 potevano essere invitati a presentare una candidatura completa in vista della loro ammissione alla seconda fase del concorso. Al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto riferimento – senza che ciò sia stato specificamente contestato dalla Commissione – alla natura comparativa dei test della prima fase, inerente alla nozione stessa di concorso, dal momento che, per poter accedere alla seconda fase del concorso, non era sufficiente ottenere il punteggio minimo nei test in questione, bensì occorreva rientrare in un numero predeterminato di candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi nei test di accesso. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale della funzione pubblica poteva legittimamente concludere affermando la natura concorsuale della suddetta prima fase della procedura. Tale fase costituiva dunque non soltanto un elemento formale della procedura di concorso in questione, bensì presentava anch’essa natura concorsuale.

35      Per quanto riguarda, in terzo luogo, la suddivisione delle competenze tra l’APN e la commissione incaricata della selezione dei funzionari, la Commissione fa valere che l’APN è sempre stata competente, a norma dell’art. 1 dell’allegato III dello Statuto, a determinare il contenuto di prove di preselezione, e che la creazione dell’EPSO ha avuto come unica conseguenza quella di trasferire in capo a tale organismo la suddetta competenza particolare.

36      A questo proposito, occorre verificare se il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in un errore di diritto nel valutare, ai punti 51‑55 della sentenza impugnata, la suddivisione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice per quanto riguarda le procedure di selezione dei funzionari.

37      Al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che, giusta il disposto degli artt. 1, n. 1, primo comma, e 4 dell’allegato III dello Statuto, spettava all’APN, da un lato, adottare il bando di concorso, previa consultazione della commissione paritetica, e, dall’altro, stabilire l’elenco dei candidati rispondenti alle prime tre condizioni elencate all’art. 28 dello Statuto alle quali è subordinata la nomina a funzionario, vale a dire quella di essere cittadino di uno degli Stati membri nonché quelle riguardanti la posizione regolare rispetto alle leggi applicabili in materia di obblighi militari e le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.

38      Al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che, una volta che l’elenco suddetto era stato trasmesso dall’APN al presidente della commissione giudicatrice, spettava poi a tale commissione giudicatrice, come indicato all’art. 5 dell’allegato III dello Statuto, in primo luogo, stabilire l’elenco dei candidati rispondenti alle condizioni fissate dal bando di concorso, in secondo luogo, procedere alle prove e, in terzo luogo, stabilire l’elenco dei candidati dichiarati idonei e trasmetterlo all’APN.

39      Ai punti 53‑55 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato che, considerato il ruolo fondamentale attribuito alla commissione giudicatrice, il legislatore aveva previsto un certo numero di garanzie concernenti tanto l’istituzione e la composizione di detta commissione quanto il suo funzionamento. A questo proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha in particolare fatto riferimento all’art. 30, primo comma, dello Statuto, a norma del quale per ogni concorso l’APN nomina una commissione giudicatrice, la quale stabilisce l’elenco dei candidati dichiarati idonei.

40      Secondo la Commissione, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto per il fatto che, nel valutare la suddivisione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice, non ha tenuto conto né dell’art. 1, n. 1, lett. b) ed e), dell’allegato III dello Statuto, né del fatto che tale allegato non contiene alcuna disposizione che vieti all’APN di stabilire il contenuto delle prove di preselezione.

41      Per quanto riguarda l’art. 1, n. 1, lett. b) ed e), dell’allegato III dello Statuto, a norma del quale l’APN deve specificare, nel bando di concorso, le modalità di quest’ultimo (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami) e, nel caso di concorsi per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione, è giocoforza constatare che dette disposizioni non menzionano alcuna competenza dell’APN riguardo alla scelta e alla valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso. Infatti, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. b), dell’allegato III dello Statuto, le modalità di un concorso possono essere quelle di concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami, la citata disposizione non contempla la determinazione del contenuto delle prove. Per quanto riguarda l’art. 1, n. 1, lett. e), del suddetto allegato, occorre rilevare che, se certo la fissazione delle soglie per il superamento delle prove rientra nell’ambito di applicazione della nozione di «tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione», ciò non vale per la determinazione del contenuto delle domande da porre nell’ambito di un concorso (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑24/01, Staelen/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑423, punto 51).

42      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui l’allegato III dello Statuto non contiene alcuna disposizione che vieti all’APN di determinare il contenuto delle prove di preselezione, occorre rilevare che tale allegato non stabilisce espressamente chi determini il contenuto delle prove di preselezione e chi sovrintenda a tale fase del concorso. Tale competenza non viene espressamente attribuita né all’APN né alla commissione giudicatrice.

43      Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica, al fine di valutare la suddivisione delle competenze in materia tra l’APN e la commissione giudicatrice, ha fatto giustamente riferimento all’art. 30, primo comma, dello Statuto ed all’art. 5, primo comma, dell’allegato III dello Statuto. Tali disposizioni prevedono che spetta alla commissione giudicatrice stabilire, rispettivamente, l’elenco dei candidati dichiarati idonei e l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso. Alla luce di tali competenze, il Tribunale della funzione pubblica poteva legittimamente affermare, al punto 53 della sentenza impugnata, che la commissione giudicatrice riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento di un concorso.

44      Per quanto riguarda, più in particolare, l’argomento della Commissione secondo cui l’APN è sempre stata competente a determinare il contenuto di prove di preselezione, occorre rilevare come il Tribunale della funzione pubblica abbia correttamente rilevato, al punto 64 della sentenza impugnata, che, secondo il regime giuridico in vigore prima della creazione dell’EPSO, lo svolgimento dei test di preselezione, analoghi ai test di accesso del caso di specie, era affidato alla sola commissione giudicatrice. Infatti, risulta da una giurisprudenza consolidata che, prima della creazione dell’EPSO ad opera della decisione 2002/620, se certo l’APN disponeva di un ampio potere discrezionale per fissare le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso, la commissione giudicatrice disponeva però di un ampio potere discrezionale riguardo alle modalità ed al preciso contenuto delle prove previste nell’ambito di un concorso (sentenze del Tribunale Staelen/Parlamento, cit. supra al punto 41, punto 51; Falcone/Commissione, cit. supra al punto 31, punti 31 e 38, e 14 luglio 2005, causa T‑371/03, Le Voci/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑209 e II‑957, punto 41). Prima della creazione dell’EPSO, la commissione giudicatrice era altresì competente a sovrintendere ad un’eventuale prima fase di preselezione dei candidati organizzata dall’APN (sentenze del Tribunale 17 settembre 2003, causa T‑233/02, Alexandratos e Panagiotou/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑989, punto 26, e Falcone/Commissione, cit. supra al punto 31, punto 39). Il suddetto argomento della Commissione deve dunque essere respinto.

45      Ne consegue che nel valutare, ai punti 51‑55 della sentenza impugnata, la ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice per quanto riguarda le procedure di selezione dei funzionari, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in alcun errore di diritto. Pertanto, gli argomenti dedotti dalla Commissione a questo proposito devono essere respinti.

46      Per quanto riguarda, in quarto luogo, le considerazioni svolte dal Tribunale della funzione pubblica ai punti 56‑58 della sentenza impugnata, secondo cui la creazione dell’EPSO nel 2002 non ha inciso su detta ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto riferimento all’art. 7 dell’allegato III dello Statuto nonché alle decisioni 2002/620 e 2002/621.

47      Per quanto concerne, anzitutto, l’art. 7 dell’allegato III dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 56 della sentenza impugnata, che da tale disposizione risultava che, in materia di svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari, i compiti dell’EPSO sono essenzialmente di natura organizzativa. Inoltre, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato l’assenza, nell’art. 7 dell’allegato III dello Statuto, di qualunque riferimento ad un qualsivoglia compito dell’EPSO concernente la determinazione o la definizione del «contenuto delle prove» per i concorsi diretti all’assunzione di funzionari. Per contro, secondo il Tribunale della funzione pubblica, questo stesso art. 7 attribuisce espressamente all’EPSO compiti siffatti segnatamente in materia di certificazione dei funzionari [n. 2, lett. c), del citato art. 7] o di selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali (n. 4 del medesimo articolo). Secondo il Tribunale della funzione pubblica, tale mancata menzione conferma che tanto la scelta quanto la valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso esulano dalla competenza dell’EPSO.

48      La Commissione afferma, a questo proposito, che la missione affidata all’EPSO, a norma dell’art. 7, n. 1, dell’allegato III dello Statuto, di garantire l’applicazione di norme uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari può essere adempiuta soltanto qualora l’EPSO rivesta un ruolo nella determinazione del contenuto delle prove. Orbene, i vari compiti dell’EPSO vengono espressamente definiti nell’art. 7, n. 2, dell’allegato III dello Statuto. Se è pur vero che tali compiti devono essere interpretati alla luce della missione dell’EPSO quale contemplata dal citato art. 7, n. 1, la definizione della missione in quanto tale non può attribuire a detto ufficio nuove competenze. Inoltre, occorre rilevare che tale missione dell’EPSO riguarda la determinazione, in generale, delle procedure di selezione dei funzionari, e non la definizione del contenuto delle prove dei singoli concorsi.

49      Venendo all’argomento della Commissione secondo cui il legislatore avrebbe sì omesso di menzionare espressamente, all’art. 7 dell’allegato III dello Statuto, la competenza dell’EPSO a determinare il contenuto delle prove per i concorsi finalizzati all’assunzione di funzionari (contrariamente a quanto esso ha fatto in riferimento all’assunzione di agenti temporanei e di agenti contrattuali ed alla procedura intesa alla progressione di carriera dei funzionari dei gradi AST), ma ciò sarebbe avvenuto in quanto il medesimo legislatore avrebbe ritenuto inutile tale menzione, dal momento che detta competenza esisteva già nell’ambito dell’allegato III dello Statuto, occorre rilevare come dalle considerazioni esposte sopra ai punti 35‑45 risulti che l’APN non disponeva di una competenza siffatta. Risulta in particolare dalla considerazione formulata sopra al punto 44 che, in base al regime giuridico in vigore prima della creazione dell’EPSO, lo svolgimento dei test di preselezione era affidato alla sola commissione giudicatrice. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica poteva legittimamente ritenere che la mancanza, nell’art. 7 dell’allegato III dello Statuto, di qualunque riferimento ad un qualsivoglia compito dell’EPSO concernente la determinazione o la definizione del «contenuto delle prove» dei concorsi per l’assunzione di funzionari confermasse la propria conclusione secondo cui tanto la scelta quanto la valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso esulavano dalla competenza dell’EPSO.

50      Per quanto concerne poi le decisioni 2002/620 e 2002/621, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, al punto 56 della sentenza impugnata, che la decisione 2002/620 prevede espressamente, all’art. 2, che l’EPSO eserciti i poteri di selezione attribuiti alle APN in materia di concorsi. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito, nel medesimo punto della sentenza impugnata, che la constatazione secondo cui i compiti dell’EPSO sono essenzialmente di natura organizzativa non risultava contraddetta dalle disposizioni specifiche contenute nelle decisioni 2002/620 e 2002/621, anche se tali decisioni presentano talora formulazioni che possono indurre in errore, come quella secondo cui l’EPSO «stabilisce l’elenco dei candidati risultati idonei» (la quale potrebbe far ritenere che l’EPSO sia competente a stabilire quali candidati debbano figurare in tale elenco), dal momento che le decisioni in questione hanno comunque un rango gerarchico inferiore a quello delle disposizioni dello Statuto.

51      Secondo la Commissione, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto, in quanto non avrebbe tenuto conto delle suddette decisioni a motivo della presunta gerarchia delle norme. Dato che la competenza a stabilire le domande nell’ambito di un concorso non sarebbe stata riservata in via esclusiva alla commissione giudicatrice, la Commissione afferma, facendo riferimento all’art. 1, n. 2, lett. c), della decisione 2002/621, che l’EPSO è competente a stabilire il contenuto di tali domande.

52      A questo proposito, occorre rilevare come il Tribunale della funzione pubblica abbia giustamente indicato che, a norma dell’art. 2, n. 1, della decisione 2002/620, l’EPSO esercita i poteri di selezione attribuiti alle APN in materia di concorsi. Risulta da tale disposizione che le competenze dell’APN ai sensi dell’art. 30, primo comma, dello Statuto e dell’allegato III di quest’ultimo sono trasferite all’EPSO. Poiché si è già constatato che, nel valutare la ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice per quanto riguarda le procedure di selezione dei funzionari, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto, quest’ultimo poteva legittimamente concludere sulla base di tale considerazione, al punto 57 della sentenza impugnata, che tanto la scelta quanto la valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso esulano dalla competenza dell’EPSO.

53      Per quanto riguarda la decisione 2002/621, occorre rilevare come il Tribunale della funzione pubblica abbia giustamente affermato che essa aveva un rango inferiore a quello delle disposizioni dello Statuto. In particolare, la citata decisione 2002/621, essendo stata adottata sulla base dell’art. 5 della decisione 2002/620, risulta gerarchicamente sottoordinata anche a quest’ultima decisione. Da tale posizione nella gerarchia delle norme, la quale deve essere rispettata in virtù del principio di legalità, risulta che la decisione 2002/621 non può essere interpretata in senso contrario allo Statuto e alla decisione 2002/620. Tuttavia, la decisione 2002/621 può costituire, nell’ambito dell’iter di applicazione dello Statuto e della decisione 2002/620 al presente caso di specie, un elemento utile per interpretare tali testi normativi.

54      Per quanto riguarda l’art. 1, n. 2, lett. c), della decisione 2002/621, a norma del quale l’EPSO è, secondo la Commissione, competente a determinare il contenuto delle domande in questione, detta norma proclama che uno dei compiti dell’EPSO è di mettere a punto metodi e tecniche di selezione sulla base delle migliori pratiche e conformemente alle competenze richieste per le differenti categorie del personale delle istituzioni. Orbene, dalla formulazione della norma suddetta non risulta che l’EPSO possegga l’asserita competenza di cui sopra. Nel quadro delineato dall’art. 1, n. 1, prima frase, della decisione 2002/621, il quale stabilisce che l’EPSO è incaricato di organizzare concorsi generali al fine di garantire alle istituzioni i servizi di funzionari reclutati nelle migliori condizioni finanziarie e di professionalità, il n. 2, lett. c), del medesimo articolo attribuisce all’EPSO piuttosto un ruolo di assistenza nei confronti della commissione giudicatrice nello svolgimento di un concorso, affidandogli l’incarico di mettere a punto i metodi e le tecniche di selezione. Pertanto, nel caso di specie non si prospetta un’interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. c), della decisione 2002/621 che si ponga in contrasto con lo Statuto o con la decisione 2002/620, che non attribuiscono, neppure essi, l’asserita competenza all’EPSO.

55      Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto affermando, ai punti 56‑58 della sentenza impugnata, che la creazione dell’EPSO e, in particolare, l’art. 7 dell’allegato III dello Statuto nonché le decisioni 2002/620 e 2002/621 non avevano inciso sulla ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice. Pertanto, gli argomenti svolti dalla Commissione in proposito debbono essere respinti.

56      Per quanto riguarda la censura rivolta dalla Commissione contro quanto constatato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 71 della sentenza impugnata – ossia che il carico supplementare di lavoro derivante per una commissione giudicatrice dalla vigilanza e dal controllo dei test di accesso della fase preliminare, anche se a tali prove accedesse in definitiva un numero ristretto di candidati, rappresenterebbe soltanto una piccola frazione rispetto all’ingente mole di lavoro richiesta dalle prove scritte e orali – occorre rilevare come tale constatazione rappresenti una motivazione svolta ad abundantiam non idonea a determinare l’annullamento della sentenza impugnata. La censura in questione è dunque inoperante e deve essere respinta.

57      Infine, nella misura in cui le parti controvertono in merito alla legittimità della scelta di un partner contrattuale esterno, al quale l’EPSO aveva affidato l’organizzazione e la realizzazione della fase preliminare del concorso, occorre rilevare che la sentenza impugnata non contiene alcuna constatazione del Tribunale della funzione pubblica in merito alla legittimità di tale scelta, tenendo presente che una constatazione di questo tipo non è stata formulata neppure a titolo di motivazione sovrabbondante. Orbene, a norma dell’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a tale giudice recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell’Unione da parte del medesimo Tribunale della funzione pubblica. Date tali circostanze, non vi è luogo per una pronuncia del Tribunale sulla suddetta scelta di un partner contrattuale esterno.

58      Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto là dove ha concluso che il sig. Pachtitis era stato escluso dalla seconda fase del concorso all’esito di una procedura condotta da un organo incompetente e in virtù di una decisione adottata da questo medesimo organo. Pertanto, l’argomentazione della Commissione deve essere respinta.

59      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

60      Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, il Tribunale statuisce sulle spese.

61      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, di detto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 144 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

62      La Commissione, essendo rimasta soccombente nei motivi proposti, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Pachtitis nell’ambito del presente grado di giudizio, in conformità alle conclusioni da costui presentate.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal sig. Dimitrios Pachtitis nell’ambito del presente grado di giudizio.

Jaeger

Forwood

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2011.

Firme


* Lingua processuale: il greco.