Ricorso proposto il 17 agosto 2011 - Valeo Vision / Commissione
(Causa T-457/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Valeo Vision (Bobigny, Francia) (rappresentante: avv. R. Ledru)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare in toto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 20 giugno 2011, n. 603, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata;
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nel suo unico motivo a sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione delle regole di classificazione nella nomenclatura combinata, in quanto ritiene che le regole generali per l'interpretazione 1, 3 a), 3 b), 3 c) e 6, la nota 2 a), della sezione XVI e la nota 8 del capitolo 85 della nomenclatura combinata determinino, da un lato, la classificazione della "scheda elettronica a LED" nella voce 8541 o, in alternativa, nella voce 8542 della nomenclatura combinata e, dall'altro, l'esclusione della classificazione nella voce 8512. La ricorrente, da un lato, contesta la motivazione e la classificazione effettuata della Commissione e, dall'altro, eccepisce che la motivazione del regolamento di classificazione sarebbe infondata e priva di base giuridica.
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