Language of document :

Ricorso proposto il 18 agosto 2011 - Riche / Consiglio e Commissione

(Causa T-458/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Riche (Meursac, Francia) (rappresentante: avv. C.-E. Gudin)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    risarcire integralmente il danno in tal modo subito a titolo di pene pecuniarie, vale a dire la somma di EUR 136 600;

-    condannare il Consiglio e la Commissione a rifondere interamente spese ed esborsi:

-    relativi al procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell'Unione europea,

-    relativi altresì a tutti i procedimenti avviati dinanzi a tutti i giudici nazionali;

-    fissare forfettariamente l'importo del danno morale nella misura di EUR 100 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce undici motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione grave e manifesta dei limiti posti al potere discrezionale del Consiglio e della Commissione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio e/o della Commissione della decisione degli Stati membri di escludere dall'elenco dei prodotti agricoli le acquaviti di vini quali quelle prodotte dal ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del divieto di discriminazione, posto dall'art. 40 TFUE, nei confronti dei produttori dei vini interessati che dispongono di impianti di distillazione che consentono di trasformare in alcol le eccedenze delle quantità normalmente vinificate.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, consistente, da un lato, nella violazione dei diritti acquisiti dai produttori interessati e, dall'altro, nella violazione del legittimo affidamento riposto nel fatto di poter procedere essi stessi alla trasformazione in acquaviti di vino delle eccedenze delle quantità normalmente vinificate.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio dell'estoppel, che fa riferimento al divieto rivolto a un'autorità pubblica di negare, a scapito di terzi, una propria precedente dichiarazione.

Settimo motivo, vertente sul pregiudizio illegittimo alla libertà di produzione e di commercializzazione di un prodotto industriale.

Ottavo motivo, vertente sull'estensione illegittima dell'applicazione del regolamento impugnato a casi in cui non esista una domanda di finanziamento.

Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza.

Decimo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e di sollecitudine.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà.

____________