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Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2013 – ICdA e a. / Commissione

(Causa T-465/11)1

[«REACH – Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio e dei suoi composti – Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Restrizioni all’uso di pigmenti di cadmio in talune materie plastiche – Errore manifesto di valutazione – Analisi dei rischi»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: International Cadmium Association (ICdA) (Bruxelles, Belgio); Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Regno Unito); e James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (rappresentanti: inizialmente K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati, successivamente R. Cana)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e E. Manhaeve, assistiti da K. Sawyer, barrister, successivamente P. Oliver e E. Manhaeve)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (GU L 134, pag. 2), nella parte in cui limita l’uso dei pigmenti di cadmio in materie plastiche diverse da quelle per le quali tale uso era limitato prima dell’adozione del regolamento n. 494/2011

Dispositivo

Il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio), è annullato nella misura in cui limita l’uso del solfoseleniuro di cadmio arancio (n. CAS 1256-57-4), del solfoseleniuro di cadmio rosso (n. CAS 58339-34-7) e del solfuro di zinco di cadmio (n. CAS 8048-07-5) nelle miscele e negli articoli a base di polimeri organici sintetici diversi da quelli per i quali tale uso era limitato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 494/2011.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% di quelle sostenute dalla International Cadmium Association (ICdA), dalla Rockwood Pigments (UK) Ltd e dalla James M Brown Ltd.

L’ICdA, la Rockwood Pigments (UK) e la James M Brown sopporteranno il 10% delle proprie spese e il 10% di quelle sostenute dalla Commissione.

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1 GU C 298 del 8.10.2011.