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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 2 marzo 2022 – S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; altra parte: United Nations High Commissioner for Refugees

(Causa C-151/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Altra parte: United Nations High Commissioner for Refugees

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 10, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), della direttiva qualifiche 1 debba essere interpretato nel senso che il motivo di persecuzione per l’opinione politica può essere invocato anche da richiedenti che fanno valere soltanto di avere e/o di esprimere una convinzione politica, senza che durante il loro soggiorno nel paese d’origine e a partire al loro soggiorno nel paese di accoglienza siano stati oggetto di interesse ostile da parte di un responsabile della persecuzione.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, e dunque se una convinzione politica sia già sufficiente per essere considerata come un’opinione politica, quale ruolo si debba attribuire alla forza di detta opinione, pensiero o convinzione e all’importanza per lo straniero delle attività che ne derivano nell’esame e nella valutazione di una domanda di asilo, ossia nell’esame dell’aspetto di quanto sia realistico l’asserito timore di persecuzione di detto straniero.

3)    In caso di risposta negativa alla prima questione, se il criterio sia che detta opinione politica debba essere profondamente radicata e, in caso contrario, quale sia il criterio da applicare e come debba essere applicato.

4)    Qualora il criterio sia che detta opinione politica deve essere profondamente radicata, se ci possa attendere da un richiedente, che non dimostra di avere un’opinione politica profondamente radicata, che al rientro nel paese di origine rinunci alla sua convinzione politica, per non suscitare l’interesse ostile di un responsabile della persecuzione.

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1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).