Language of document : ECLI:EU:T:2007:322

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

25 ottobre 2007

Causa T‑154/05

Carmela Lo Giudice

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Ricorso di annullamento – Dovere di assistenza – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Art. 24 dello Statuto – Dovere di sollecitudine – Ricevibilità – Domanda di risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso diretto essenzialmente ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione che conclude per l’insussistenza di molestie psicologiche e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno morale subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Concordanza tra reclamo e ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Obbligo d’assistenza incombente all’amministrazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24)

4.      Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25)

1.      Il funzionario che sostiene di essere vittima di molestie psicologiche deve, indipendentemente dalla percezione soggettiva che egli possa avere avuto dei fatti asseriti, addurre un insieme di elementi che consentano di provare che egli ha subito un comportamento mirante, obiettivamente, a screditarlo o a degradare deliberatamente le sue condizioni di lavoro.

Ne consegue che, per provare l’esistenza di molestie psicologiche, il comportamento in questione deve obiettivamente presentare carattere intenzionale.

Un diniego di congedo al fine di garantire il buon funzionamento del servizio non può essere considerato, in linea di principio, come una manifestazione di molestie psicologiche. Per giunta, il funzionario interessato non può validamente contestare al suo superiore gerarchico il diniego opposto a una domanda di congedo qualora abbia omesso di espletare le formalità amministrative previste dalla guida delle assenze in caso di domanda di congedo.

(v. punti 82, 83 e 107)

Riferimento: Tribunale 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/87, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185, punto 286); Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑136/03, Schochaert/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑957, punto 41), e Tribunale 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punti 64, 65 e 78)

2.      La regola della concordanza tra il reclamo amministrativo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e il successivo ricorso richiede – pena l’irricevibilità – che un motivo sollevato dinanzi al giudice comunitario sia già stato dedotto nell’ambito del procedimento precontenzioso, in modo da mettere l’autorità che ha il potere di nomina in grado di conoscere, con sufficiente precisione, le critiche formulate dall’interessato riguardo alla decisione impugnata.

(v. punto 122)

Riferimento: Corte 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139, punto 32); Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑174/02, Wieme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1165, punto 18), e Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑96/04, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑343 e II‑1523, punto 32)

3.      L’art. 24 dello Statuto è stato concepito per tutelare i funzionari delle Comunità europee contro molestie o trattamenti degradanti di qualsiasi natura, provenienti non solo da terzi, ma anche da loro superiori gerarchici o da loro colleghi.

In forza dell’obbligo di assistenza previsto da tale articolo, l’amministrazione, in presenza di un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, deve intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso di specie al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le dovute conseguenze. A tal fine è sufficiente che il funzionario che chiede tutela alla sua istituzione fornisca almeno un principio di prova del carattere reale delle pretese aggressioni subite. In presenza di tali elementi l’istituzione in questione è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine, al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime.

Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare in una situazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 24 dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, sotto il controllo del giudice comunitario, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione del detto art. 24. Il sindacato del giudice comunitario si limita a stabilire se l’istituzione interessata si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

(v. punti 135-137)

Riferimento: Corte 14 giugno 1979, causa 18/78, V/Commissione (Racc. pag. 2093, punto 15); Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punti 15 e 16); Tribunale 21 aprile 1993, causa T‑5/92, Tallarico/Parlamento (Racc. pag. II‑477, punto 31); Tribunale 11 ottobre 1995, cause riunite T‑39/93 e T‑553/93, Baltsavias/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑695, punto 58); Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑3/96, Haas e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑475 e II‑1395, punto 54); Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑136/98, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1225, punto 42); Schochaert/Consiglio, cit. (punti 48 e 49), e Schmit/Commissione, cit. (punti 96 e 98)

4.      L’obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che consenta di contestarne la legittimità nonché di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione impugnata.

La portata dell’obbligo di motivazione deve, in ogni caso, essere valutata non soltanto in considerazione della decisione impugnata, ma anche in relazione alle circostanze concrete in cui si inserisce la detta decisione.

Pertanto, una decisione è sufficientemente motivata qualora l’atto impugnato sia stato emanato in un contesto noto al funzionario interessato e che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.

(v. punti 160-162)

Riferimento: Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione (Racc. pag. 2539, punto 13); Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 2447, punto 36); Corte 13 dicembre 1989, causa C‑169/88, Prelle/Commissione (Racc. pag. 4335, punto 9); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T‑80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II‑1465, punto 62); Tribunale 15 febbraio 1996, causa T‑589/93, Ryan-Sheridan/FEACVT (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑77, punto 95); Tribunale 2 aprile 1998, causa T‑86/97, Apostolidis/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑521, punti 73‑77); Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑100/00, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑71 e II‑347, punto 53); Tribunale 20 luglio 2001, causa T‑351/99, Brumter/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑165 e II‑757, punto 28), e Schmit/Commissione, cit. (punti 115 e 116)