Language of document : ECLI:EU:C:2016:362

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

26 maggio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sezione XVII – Materiale da trasporto – Capitolo 87 – Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori – Voci 8703 e 8713 – Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria – Nozione di “persone invalide”»

Nella causa C‑198/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunale di primo grado (sezione tributaria), Regno Unito], con decisione del 26 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2015, nel procedimento

Invamed Group Ltd,

Invacare UK Ltd,

Days Healthcare Ltd,

Electric Mobility Euro Ltd,

Medicare Technology Ltd,

Sunrise Medical Ltd,

Invacare International SARL

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Borg Barthet e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Invamed Group Ltd, la Invacare UK Ltd, la Days Healthcare Ltd, la Electric Mobility Euro Ltd, la Medicare Technology Ltd, la Sunrise Medical Ltd e la Invacare International SARL, da G. Gillham, tax adviser, assistito da J. White, barrister;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Simmons, in qualità di agente, assistita da K. Beal, QC;

–        per la Commissione europea, da L. Flynn e A. Caeiros, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 8703 e 8713 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004 (GU 2004, L 327, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Invamed Group Ltd, la Invacare UK Ltd, la Days Healthcare Ltd, la Electric Mobility Euro Ltd, la Medicare Technology Ltd, la Sunrise Medical Ltd e la Invacare International SARL ai Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (amministrazione tributaria e doganale; in prosieguo: l’«amministrazione fiscale»), in merito alla classificazione tariffaria di scooter elettrici per invalidi.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        La NC, istituita con il regolamento n. 2658/87, si fonda sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata in nome della Comunità europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Essa riprende le voci e sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato, mentre la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni che le sono proprie.

4        La prima parte della NC comprende un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, alla Sezione I, dedicata alle regole generali, la parte A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così recita:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)».

5        La seconda parte della NC contiene la sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», che comprende il capitolo 87, dal titolo «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori», il quale prevede, in particolare, le seguenti voci tariffarie:

«8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa:

8703 10 ‐ Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili:

8703 10 11 ‐ ‐ Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

8703 10 18 – – altri

(...)

8713 Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:

8713 10 00 ‐ senza meccanismo di propulsione

8713 90 00 – altri».

6        In forza degli articoli 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e 10 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta le note esplicative della NC, che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7        Il 4 gennaio 2005, al fine di un’applicazione uniforme della NC, è stato inserito il seguente testo nelle note esplicative della NC (GU 2005, C 1, pag. 3):

«8713 Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:

8713 90 00 altri

I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perché hanno:

–        una velocità massima di 10 chilometri/ora, cioè come un’andatura veloce,

–        una larghezza massima di 80 cm,

–        due serie di ruote aderenti al terreno,

–        caratteristiche speciali per alleviare la disabilità (per esempio, poggiapiedi per le gambe).

Questi veicoli possono essere muniti di:

–        una serie supplementare di ruote (antiribaltamento),

–        sterzo e altri comandi (per esempio, una leva di comando) di facile utilizzo; questi comandi sono collegati di solito ad uno dei braccioli e non si presentano mai come piantone dello sterzo separato, regolabile.

Questa sottovoce comprende i veicoli elettrici simili alle sedie a rotelle destinati esclusivamente al trasporto dei disabili. Essi possono presentarsi nella seguente forma:

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Tuttavia, sono esclusi da questa sottovoce gli scooter a motore (mobility scooters) muniti di un piantone dello sterzo separato, regolabile. Essi possono presentarsi nella seguente forma e sono classificati alla voce 8703:

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 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2007, le ricorrenti hanno effettuato diverse dichiarazioni di immissione in libera pratica per taluni scooter a motore (mobility scooter) importati nel Regno Unito. Tali scooter sono stati dichiarati alla voce 8713 della NC come «carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione». Tali scooter sono stati immessi in libera pratica in conformità alla classificazione a tale voce, senza riscossione di dazi doganali e con pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione ad aliquota ridotta.

9        In seguito ad un accertamento fiscale, l’amministrazione tributaria ha classificato detti scooter alla posizione 8703 della NC come «autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa».

10      Tra il 24 aprile 2007 e il 3 luglio 2008, l’amministrazione tributaria ha notificato a dette società rettifiche corrispondenti ai dazi doganali e all’imposta sul fatturato relativa alle merci in parola per un importo complessivo pari a 6 479 007 lire sterline (GBP) (circa EUR 9 114 450).

11      Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso le decisioni di rettifica dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunale di primo grado (sezione tributaria), Regno Unito]. Esse sostengono che gli scooter controversi devono essere classificati alla voce 8713 della NC, per il motivo, segnatamente, che i termini «per invalidi» di tale voce non significano «esclusivamente per invalidi».

12      Secondo il giudice del rinvio, detti scooter elettrici sono alimentati da un motore elettrico a batteria. Ogni modello dispone dei seguenti elementi: un sedile per una persona (che è più largo e la cui imbottitura è più lussuosa nei modelli più grandi di scooter), uno sterzo con una leva di comando wig wag, una piattaforma che collega le ruote anteriori a quelle posteriori e che consente di salire sullo scooter e di mettervi i piedi durante un tragitto, e quattro ruote (due posteriori e due anteriori) o tre ruote (due posteriori e una anteriore). La maggior parte dei sedili dispongono di braccioli amovibili e regolabili e numerosi sedili possono essere regolati in altezza e ruotare a 360 gradi.

13      Il giudice del rinvio parte dal principio che elementi significativi depongano a favore della classificazione di detti scooter alla voce 8713 della NC. Tuttavia, esso nutre dubbi riguardo a una tale classificazione.

14      Ciò premesso, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunale di primo grado (sezione tributaria)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se i termini “per invalidi” significhino “esclusivamente” per invalidi.

2)      Quale sia il significato del termine “invalidi”; in particolare:

a)      se il suo significato sia limitato alle persone che hanno una disabilità in aggiunta ad una limitazione della capacità di camminare o di camminare agevolmente; o se esso includa persone la cui unica limitazione riguarda la capacità di camminare o di camminare agevolmente;

b)      se il termine “invalido” implichi più di una limitazione marginale di qualche capacità;

c)      se una limitazione temporanea, come i postumi di una frattura a una gamba, possa costituire una disabilità.

3)      Se le note esplicative della NC del 4 gennaio 2005, escludendo gli scooter muniti di un piantone dello sterzo separato, modifichino il significato della voce 8713 della NC.

4)      Se la possibilità di utilizzo di un veicolo da parte di una persona senza disabilità influisca sulla classificazione doganale qualora si possa affermare che il veicolo ha caratteristiche speciali che alleviano gli effetti di una disabilità.

5)      Qualora l’idoneità all’utilizzo da parte di persone non disabili sia una considerazione pertinente, in quale misura dovrebbero costituire una considerazione pertinente anche gli svantaggi di detto utilizzo nel determinare tale idoneità».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima, terza e quarta

15      Con le questioni prima, terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 8713 della NC debba essere interpretata nel senso che i termini «per invalidi» significano che il prodotto è destinato unicamente agli invalidi, se la circostanza che un veicolo possa essere utilizzato da persone non invalide sia irrilevante ai fini della classificazione dello stesso alla voce 8713 della NC e se, ai fini di tale classificazione, le note esplicative della NC siano idonee a modificare la portata della voce 8713 della NC.

16      A tale riguardo si deve ricordare, da un lato, che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili al riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (sentenze del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 26, nonché del 16 febbraio 2006, Proxxon C‑500/04, EU:C:2006:111, punto 23).

17      Tuttavia, al fine di fornire al giudice nazionale una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, dargli tutte le indicazioni che reputi necessarie (sentenza del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

18      Occorre anche ricordare, dall’altro lato, che, secondo giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (v., segnatamente, sentenze del 16 settembre 2004, DFDS, C‑396/02, EU:C:2004:536, punto 27; del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 47, e del 15 febbraio 2007, RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, punto 27).

19      Occorre precisare, in proposito, che le note esplicative della NC, elaborate dalla Commissione, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenze del 26 ottobre 2006, Turbon International, C‑250/05, EU:C:2006:681, punto 16, e del 20 maggio 2010, Data I/O, C‑370/08, EU:C:2010:284, punto 30).

20      Di conseguenza, il tenore letterale delle note esplicative deve essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v. sentenza del 27 novembre 2008, Metherma, C‑403/07, EU:C:2008:657, punto 48).

21      Ciò premesso, occorre rilevare che, per quanto riguarda le voci 8703 e 8713 della NC, la Corte ha già constatato che dalle rubriche stesse di dette voci risulta che la differenza tra di esse attiene al fatto che la prima si riferisce ai mezzi di trasporto per le persone in generale, mentre la seconda si applica specificamente ai mezzi di trasposto per gli invalidi (v. sentenza del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 18).

22      La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 1° giugno 1995, Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, EU:C:1995:160, punto 13; del 5 aprile 2001, Deutsche Nichimen, C‑201/99, EU:C:2001:199, punto 20, e del 18 luglio 2007, Olicom, C‑142/06, EU:C:2007:449, punto 18).

23      Alla luce di tale giurisprudenza, spetta al giudice del rinvio valutare se, nel procedimento principale, il veicolo controverso, tenuto conto delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, sia destinato ad essere utilizzato specificamente da persone invalide, e se tale uso sia qualificato come «uso principale o logico» di tale tipo di veicoli.

24      Infatti, come ha rilevato la Commissione, la classificazione doganale tiene conto non già dell’uso possibile ma solo dell’uso previsto, valutato sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione.

25      Inoltre, va ricordato che la Corte ha già dichiarato, nell’ambito dell’interpretazione della voce 8703 della NC, che la circostanza che veicoli elettrici possano essere eventualmente utilizzati da invalidi, o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli alla voce 8703 della NC, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre attività da parte di persone che non soffrono di alcun handicap, ma che, per svariati motivi, preferiscono percorrere le brevi distanze non a piedi, alla stregua dei giocatori di golf oppure di persone che fanno la spesa (sentenza del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 25).

26      Tale ragionamento conferma, a contrario, che la circostanza che i veicoli controversi possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione di tali veicoli alla voce 8713 della NC, poiché tali veicoli, in ragione della loro destinazione iniziale, non sono adatti a persone che non soffrono di invalidità.

27      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima, terza e quarta questione dichiarando che la voce 8713 della NC dev’essere interpretata nel senso che:

–        i termini «per invalidi» significano che il prodotto è destinato unicamente agli invalidi.

–        la circostanza che un veicolo possa essere utilizzato da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione dello stesso alla voce 8713 della NC.

–        le note esplicative della NC non sono idonee a modificare la portata delle voci doganali della NC.

 Sulla seconda questione

28      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il termine «invalidi», di cui alla voce 8713 della NC, debba essere interpretato nel senso che esso designa unicamente le persone colpite da una limitazione non solo della capacità di camminare, ma altresì da altre limitazioni, e se tale limitazione di capacità possa essere marginale o temporanea.

29      A tale proposito, va rilevato che il termine «invalido» non è definito dal regolamento n. 2658/87.

30      Si deve constatare che, contrariamente a quanto risulta dalle osservazioni del governo italiano, il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 della NC non può essere identico al termine «handicap» ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai sensi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

31      Infatti, in seguito alla ratifica, da parte dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35), la Corte ha considerato che la nozione di «handicap» deve essere intesa, ai sensi della direttiva 2000/78, nel senso che essa si riferisce ad una limitazione risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (v. sentenza del 18 dicembre 2014, FOA, C‑354/13, EU:C:2014:2463, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

32      Il termine «invalidi» usato alla voce 8713 della NC deve quindi avere una portata più precisa, derivante da un’interpretazione autonoma del diritto dell’Unione che tenga conto del contesto della disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11, e del 9 marzo 2006, Commissione/Spagna, C‑323/03, EU:C:2006:159, punto 32).

33      A tale proposito, è pacifico che i veicoli di cui alla voce 8713 della NC sono concepiti al fine di servire da ausilio alle persone colpite da una limitazione della capacità di camminare, qualificabile, per sua natura, come «non marginale». Come ha rilevato la Commissione nelle proprie osservazioni, la destinazione di tali veicoli non è assoggettata ad altri fattori limitativi come la presenza di taluni dati fisici o mentali delle persone per le quali detti veicoli sono stati concepiti. Parimenti, la durata di tale limitazione di capacità non è precisata e deve, pertanto, essere considerata irrilevante. Inoltre, l’interpretazione teleologica di un ausilio per camminare implica necessariamente che tale ausilio possa essere limitato nel tempo.

34      Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 della NC, deve essere interpretato nel senso che esso designa le persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare, e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altre limitazioni di capacità sono irrilevanti.

 Sulla quinta questione

35      In considerazione delle soluzioni fornite alla prima, terza e quarta questione, non occorre risolvere la quinta questione.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

1)      La voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, deve essere interpretata nel senso che:

–        i termini «per invalidi» significano che il prodotto è destinato unicamente agli invalidi;

–        la circostanza che un veicolo possa essere utilizzato da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione dello stesso alla voce 8713 della nomenclatura combinata;

–        le note esplicative della nomenclatura combinata non sono idonee a modificare la portata delle voci doganali della stessa nomenclatura combinata.

2)      Il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretato nel senso che esso designa le persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare, e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altre limitazioni di capacità sono irrilevanti.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.