Causa C‑198/15
Invamed Group Ltd e altri
contro
Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)]
«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sezione XVII – Materiale da trasporto – Capitolo 87 –Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori – Voci 8703 e 8713 – Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria – Nozione di “persone invalide”»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 maggio 2016
1. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Interpretazione – Note esplicative della nomenclatura combinata – Mancanza di carattere vincolante –Obbligo di conformità di tali note alle disposizioni della nomenclatura combinata
(Regolamento del Consiglio nº2658/87, come modificato dal regolamento della Commissione nº1810/2004, allegato I)
2. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Criteri – Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto
(Regolamento del Consiglio nº2658/87, come modificato dal regolamento della Commissione nº1810/2004, allegato I)
3. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – «Per invalidi» ai sensi della voce 8713 della nomenclatura combinata – Nozione – Prodotto destinato unicamente agli invalidi – Inclusione – Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria – Classificazione nella voce 8713 della nomenclatura combinata – Veicoli utilizzati da persone non invalide – Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio nº2658/87, come modificato dal regolamento della Commissione nº1810/2004, allegato I)
4. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – «Invalidi» ai sensi della voce 8713 della nomenclatura combinata – Nozione – Persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare – Inclusione – Durata di tale limitazione ed eventuale presenza di altre limitazioni di capacità – Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio nº2658/87, come modificato dal regolamento della Commissione nº1810/2004, allegato I)
1. V. il testo della decisione.
(v. punti 18‑20)
2. V. il testo della decisione.
(v. punto 22)
3. La voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretata nel senso che:
– i termini «per invalidi» significano che il prodotto è destinato unicamente agli invalidi;
– la circostanza che un veicolo possa essere utilizzato da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione dello stesso alla voce 8713 della nomenclatura combinata;
– le note esplicative della nomenclatura combinata non sono idonee a modificare la portata delle voci doganali della stessa nomenclatura combinata.
(v. punto 27, dispositivo 1)
4. Il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretato nel senso che esso designa le persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare, e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altre limitazioni di capacità sono irrilevanti.
(v. punto 34, dispositivo 2)