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Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2010, causa F-87/08, Schuerings / ETF

(Causa T-107/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (rappresentante: avv. L. Levi)

Controinteressata nel procedimento: Gisela Schuerings (Nizza, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea     9 dicembre 2010, nella causa F-87/08;

di conseguenza, respingere il ricorso in primo grado e, pertanto,

condannare la convenuta nel procedimento di impugnazione alla totalità delle     spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.    Il primo motivo si basa sull'errata interpretazione da parte del TFP delle nozioni di "interesse del servizio" e di "posto" e sulla sua violazione degli artt. 2 e 47 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nonché dell'obbligo di motivazione, laddove il TFP ha dichiarato al punto 62 della sentenza impugnata che "prima di procedere al licenziamento di un agente beneficiario di un contratto a tempo indeterminato, per il motivo che le mansioni cui tale agente era stato preposto sono state soppresse o trasferite ad un altro organismo, l'agenzia interessata ha l'obbligo di esaminare se l'interessato possa essere riassegnato ad un altro posto esistente o che debba essere creato in un futuro prossimo in seguito, in particolare, all'attribuzione di nuove competenze all'agenzia interessata".

2.    Il secondo motivo si basa sulla violazione dei principi di proporzionalità e della certezza del diritto, laddove il TFP ha dichiarato, al punto 63 della sentenza impugnata, che l'amministrazione, al momento di esaminare le possibilità di riassegnazione, deve "ponderare l'interesse del servizio, che impone di assumere la persona più idonea ad occupare il posto esistente o che debba essere creato in un futuro prossimo, con l'interesse dell'agente di cui è previsto il licenziamento. Per fare ciò essa deve tenere conto (...) di diversi criteri tra i quali figurano le esigenze del posto rispetto alle qualifiche e al potenziale dell'agente (...), nonché la sua età, l'anzianità di servizio e il numero degli anni di contribuzione che gli restano prima di poter far valere i suoi diritti al pensionamento".

3.    Il terzo motivo si basa sulla violazione delle regole di non procedere ultra vires e di non procedere ultra petita, nonché delle regole procedurali relative al principio del contraddittorio, dal momento che il TFP:

si sarebbe basato su un argomento non discusso tra le parti,

avrebbe accolto un motivo diverso da quelli dedotti dalla sig.ra Schuerings e

avrebbe imposto alla ETF di reintegrare la sig.ra Schuerings, laddove quest'ultima non avrebbe chiesto di essere reintegrata.

4.    Il quarto motivo si basa sulla violazione dell'art. 226 TFUE e dell'obbligo di motivazione, in quanto il TFP non avrebbe riconosciuto il potere devoluto alla ETF nell'esecuzione di una sentenza di annullamento, nonché la giurisprudenza costante in materia, ordinando la reintegrazione dell'interessata in luogo di un risarcimento pecuniario in caso di annullamento della decisione di licenziamento.

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