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Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 – Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti / Commissione

(Causa T-92/10) 1

[«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Eccesso di potere – Diritti della difesa – Infrazione unica e continuata – Ammende – Fissazione dell’importo di partenza – Circostanze attenuanti – Durata del procedimento amministrativo»]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia); e Valsabbia Investimenti (Odolo) (rappresentanti: D. Fosselard, S. Amoruso e L. Vitolo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente R. Sauer e R. Striani, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, nella parte in cui constata una violazione dell’articolo 65 CA da parte delle ricorrenti e le condanna in solido a un’ammenda di EUR 10,25 milioni, o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo di tale ammenda.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Ferriera Valsabbia SpA e la Valsabbia Investimenti SpA sono condannate alle spese.

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1 GU C 113 dell’1.5.2010.