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Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 - Bilbaína de Alquitranes e a. / ECHA

(Causa T-93/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Spagna), Cindu Chemicals BV (Uithoorn, Paesi Bassi), Deza a.s. (Valašske Meziříčí, Repubblica Ceca), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito), Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio) e Rütgers Poland Sp. Z o.o. (Kedzierzyn-Kozle, Polonia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati e P. Sellar, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare parzialmente l'atto impugnato nella parte in cui si riferisce alla pece, catrame di carbone, alta temperatura, numero CAS 65996-93-2; e

condannare l'ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ED/68/2009) che identifica la pece, catrame di carbone, alta temperatura, numero CAS 65996-93-2, come sostanza che soddisfa i criteri di cui all'art. 57, lett. d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 1 (in prosieguo: il "REACH"), conformemente all'art. 59 del REACH.

Sulla base della decisione impugnata, portata all'attenzione delle ricorrenti tramite un comunicato stampa dell'ECHA, la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura è stata inclusa nell'elenco delle 15 nuove sostanze chimiche dell'elenco di sostanze candidate estremamente problematiche.

Riassumendo, le ricorrenti non contestano l'identificazione della pece, catrame di carbone, alta temperatura come sostanza cancerogena, bensì contestano l'identificazione di tale sostanza come persistente, bioaccumulabile e tossica, e come molto persistente e molto bioaccumulabile secondo i criteri di cui all'allegato XIII al REACH.

Inoltre, le ricorrenti fanno valere che l'inclusione della pece, catrame di carbone, alta temperatura nell'elenco di sostanze chimiche candidate estremamente problematiche avrà per conseguenza l'eventuale inclusione di tale sostanza nell'allegato XIV al REACH, che a sua volta comporterà per le ricorrenti diverse conseguenze giuridiche negative derivanti direttamente da tale identificazione.

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è illegittima in quanto essa viola le norme applicabili stabilite dal regolamento REACH per l'identificazione delle sostanze estremamente problematiche e, in particolare, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e molto persistenti e molto bioaccumulabili. Di conseguenza, la decisione impugnata è fondata su un errore di valutazione e un errore di diritto poiché l'identificazione della pece, catrame di carbone, alta temperatura quale sostanza estremamente problematica, dovuta al fatto che essa è persistente, bioaccumulabile e tossica, e molto persistente e molto bioaccumulabile, è fondata esclusivamente sulle proprietà dei componenti, senza che ciò trovi alcun fondamento giuridico nel regolamento REACH.

Inoltre, la decisione impugnata è illegittima in quanto viola il principio della parità di trattamento dal momento che essa, senza alcuna giustificazione obiettiva, distingue la sostanza di cui trattasi rispetto ad altre sostanze comparabili.

Infine, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità in quanto, alla luce della scelta delle misure a disposizione della convenuta e degli svantaggi provocati, essa è sproporzionata rispetto ai fini perseguiti.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1)