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Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 – UTi Worldwide e a. / Commissione

(Causa T-264/12)1

(«Concorrenza – Intese – Servizi di trasporto aereo di merci internazionale – Decisione che accerta l’infrazione all’articolo 101 TFUE – Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale dei servizi – Errori di valutazione – Prova – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Effetto sensibile sulla concorrenza – Importo dell’ammenda – Gravità dell'infrazione – Proporzionalità – Responsabilità solidale – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UTi Worldwide, Inc. (Tortola, Regno Unito), UTi Nederland BV (Schiphol, Paesi Bassi), e UTI Worldwide (UK) Ltd (Reading, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, V. Bottka e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di riforma dell’ammenda loro inflitta nell’ambito di tale decisione.

Dispositivo

La decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), è annullata nella parte in cui l’importo dell’ammenda inflitta alla UTi Worldwide, Inc. eccede quello delle ammende inflitte alla UTi Nederland BV ed alla UTI Worldwide (UK) Ltd.

L’importo complessivo dell’ammenda inflitta alla UTi Worldwide all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione C (2012) 1959 final è fissato in EUR 2 965 000, mentre l’importo dell’ammenda loro imputabile in applicazione della prima linea dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), di detta decisione è fissato in EUR 1 692 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La UTi Worldwide, la UTi Nederland e la UTI Worldwide (UK) sopporteranno i nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea e delle proprie spese.

La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e di quelle sostenute dalla UTi Worldwide, dalla UTi Nederland e dalla UTI Worldwide (UK).

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1 GU C 235 del 4.8.2012.