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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – GEA Group / Commissione

(Causa T-45/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzatori termici ESBO/esteri – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili – Ammende – Imputazione dell’infrazione – Presunzione capitalistica – Durata e prova dell’infrazione – Prescrizione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diritti della difesa»)

Lingua di procedura: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: A. Kallmayer, I. du Mont, G. Schiffers e R. Van der Hout, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da W. Berg, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 def. della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzatori termici), o, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La GEA Group AG è condannata alle spese.

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1     GU C 100 del 17.4.2010.