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Ricorso presentato il 7 maggio 2007 - TyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione

(Causa T-144/07)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: TyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: V. Turner e D. Mes, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nella misura in cui essa la riguarda;

in subordine, diminuire l'importo dell'ammenda addebitata in solido alla ricorrente;

condannare la ricorrente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione C(2007)512 def. (caso COMP/E-1/38.823 - PO/Elevators and escalators) della Commissione. Essa chiede l'annullamento della decisione nella misura in cui essa la riguarda, oppure una diminuzione dell'ammenda inflittale. A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce in primo luogo che la Commissione non sarebbe stata autorizzata ad applicare l'art. 81 CE dato che la violazione non avrebbe avuto alcun effetto sensibile sugli scambi commerciali nell'UE.

In subordine la ricorrente adduce che la Commissione non era l'autorità in materia di concorrenza meglio indicata per applicazione dell'art. 81 CE ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza 1. Secondo la ricorrente, la Commissione, avviando comunque un procedimento, ha violato il legittimo affidamento della ricorrente che questa poteva dedurre dall'applicazione di detta comunicazione.

In terzo luogo, la Commissione, avviando il procedimento e imponendo un'ammenda, avrebbe violato il principio del "ne bis in idem", il principio della certezza del diritto, il principio del legittimo affidamento e il principio della buona amministrazione, dato che l'autorità belga in materia di concorrenza aveva concesso alla ricorrente un'immunità per ammende quanto alla partecipazione alla violazione costituita dal cartello oggetto della decisione impugnata.

La Commissione avrebbe inoltre illegittimamente stabilito che le ricorrenti ThyssenKrupp Elevators AG e ThyssenKrupp AG sono responsabili in solido per la violazione commessa dalla ricorrente.

La ricorrente adduce, del pari, che la Commissione, stabilendo l'ammenda da infliggere, ha violato l'art. 23 del regolamento 1/2003 2 e gli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende 3, il principio della parità di trattamento e il principio di proporzionalità. La Commissione non avrebbe inoltre rispettato il massimale dell'ammenda di cui all'art. 23.

La ricorrente addebita alla Commissione inoltre la violazione della Comunicazione in materia di clemenze e il principio 4 della parità di trattamento quando essa ha stabilito la riduzione dell'ammenda da infliggere alla ricorrente a causa della collaborazione della ricorrente nell'ambito della comunicazione relativa alla clemenza.

Infine, si addebita alla Commissione una violazione del principio della parità di trattamento, del principio di proporzionalità, del principio di legittimo affidamento e del principio della buona amministrazione, quando essa ha stabilito la diminuzione dell'ammenda da infliggere alla ricorrente a causa della collaborazione al di fuori della disciplina sulla clemenza.

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1 - GU 2004, C 101, pag. 43.

2 - Regolamento (CEE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

3 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).

4 - Comunicazione della Commissione relativa alle immunità delle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3).