Language of document :

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 - Otis e a./Commissione

(Causa T-145/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Otis SA (Dilbeek, Belgio), Otis GmbH & Co. (Berlino, Germania), Otis BV (Amersfoort, Paesi Bassi) e Otis Elevator Co. (Farmington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. A. Winckler, nonché J. Temple Lang, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare o ridurre in modo sostanziale l'ammenda inflitta a Otis ai sensi della decisione;

ordinare alla Commissione di pagare le spese legali delle ricorrenti e le altre spese correlate; e

adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale ritenga adeguato.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono, sul fondamento dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., (caso COMP/E-1/38.823 - PO/Elevators and Escalators), in base alla quale alle ricorrenti, insieme ad altre imprese, era stata imputata la partecipazione a quattro singole, complesse e continuate infrazioni dell'art. 81, n 1, CE mediante la ripartizione dei mercati, in virtù di intese e/o concertazioni per l'attribuzione di appalti e contratti di vendita, montaggio, manutenzione e ammodernamento di ascensori e scale mobili.

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti nove motivi senza contestare gli accertamenti di fatto della decisione impugnata.

La Commissione non ha correttamente applicato la normativa pertinente quando ha ritenuto la Otis Elevator Company responsabile della condotta delle entità locali, in quanto la Otis non ha esercitato alcuna influenza significativa sulla gestione commerciale ordinaria di queste filiali e non poteva essere consapevole della loro condotta illegittima.

La Commissione sarebbe incorsa in errore nell'applicare gli orientamenti per il calcolo delle ammende 1 e avrebbe violato il principio di proporzionalità:

aumentando l'ammenda a titolo dissuasivo sulla base del volume d'affari dell'intero gruppo; e

determinando l'importo di base con riferimento alla Germania, dato che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che gli accordi illegittimi si riferivano esclusivamente a scale mobili e ascensori ad alta velocità e di valore elevato, che rappresentano solo una piccola parte del totale degli ascensori.

La Commissione avrebbe violato la comunicazione sulla cooperazione 2:

non concedendo ad Otis l'immunità per gli accordi illegittimi in Germania, in quanto la ricorrente sarebbe stata l'unica società ad aver presentato prove ed informazioni sull'intera portata e durata delle intese riguardanti scale mobili e ascensori; ovvero

non concedendo l'immunità parziale concernente, rispettivamente, scale mobili e ascensori in determinati periodi e di conseguenza, non ottemperando all'obbligo di motivazione.

In subordine, la Commissione avrebbe dovuto concedere una riduzione del 50% e, in ogni caso, una riduzione sostanzialmente maggiore del 25%. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha valutato la portata e l'importante valore aggiunto delle allegazioni presentate da Otis.

Inoltre, la Commissione avrebbe violato il legittimo affidamento di Otis e il principio di proporzionalità:

non concedendo la consueta riduzione del 10% per mancata contestazione dei fatti relativi al Belgio, alla Germania e al Lussemburgo; e

non accordando una riduzione per il fatto di aver fornito informazioni supplementari e chiarificatrici.

La Commissione, infine, sarebbe incorsa in errore nell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione e degli orientamenti per il calcolo dell'ammende, al momento di determinare l'ammenda relativa al Belgio, alla Germania e al Lussemburgo.

____________

1 - Comunicazione della Commissione 14 gennaio 1998 intitolata "Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA" (GU 1998 C 9, pag. 3).

2 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).