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Ricorso presentato il 7 maggio 2007 - United Technologies/Commissione

(Causa T-146/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United Technologies Corp. (Hartford, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. A. Winckler e J. Temple Lang, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla UTC in forza della decisione;

condannare la Commissione alle spese nonché agli altri costi sostenuti dalla UTC in relazione alla causa; e

adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale ritenga appropriato

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., (caso COMP/E-1/38.823 - PO/Elevator and Escalator) nella quale alla ricorrente, unitamente ad altre imprese, viene imputata la partecipazione a quattro singole, complesse e continuate violazioni dell'art. 81, n. 1, CE, mediante la ripartizione di mercati conseguita grazie ad accordi e/o concertazioni aventi ad oggetto l'assegnazione di offerte e contratti di vendita, installazione, manutenzione e ammodernamento di ascensori e scale mobili.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, anzitutto, che la Commissione ha ritenuto erroneamente che la mera proprietà di una filiale controllata al 100% giustifichi la sussistenza di una responsabilità della società controllante. La ricorrente fa valere, a tal proposito, i) che l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/20031 richiede la prova che il fatto sia stato commesso intenzionalmente o per negligenza, ii) che la società controllante deve esercitare un controllo effettivo sulle politiche commerciali della sua controllata durante il periodo di infrazione ovvero essere a conoscenza della condotta e non intervenire per porvi fine, e iii) che la responsabilità della società controllante per le violazioni delle norme sulla concorrenza da parte della controllata, deve essere basata sul suo comportamento effettivo e non sul suo potere di influenza.

La ricorrente afferma quindi di aver confutato ogni presunzione di responsabilità in quanto le sue filiali avrebbero, di giorno in giorno, determinato autonomamente la loro condotta commerciale e i dipendenti coinvolti avrebbero disatteso le istruzioni impartite dopo che la ricorrente aveva intrapreso ogni ragionevole azione al fine di garantire il rispetto del diritto della concorrenza. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di addurre ragioni a sostegno della propria tesi secondo cui la ricorrente non avrebbe confutato la presunzione di responsabilità.

In aggiunta, la ricorrente afferma che l'aumento del 70% dell'ammenda inflitta, in ragione delle sue dimensioni nonché per fini deterrenti, è ingiustificato e sproporzionato.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento ritenendo la ricorrente responsabile della condotta illegale delle sue controllate, utilizzando invece un diverso criterio di valutazione per determinare la non responsabilità della Mitsubishi Electric Corporation Japan per il comportamento della sua controllata.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).