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Ricorso presentato il 7 maggio 2007 - ThyssenKrupp Aufzüge e ThyssenKrupp Fahrtreppen/Commissione

(Causa T-147/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti    

Ricorrenti: ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Germania) e ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Amburgo, Germania) (Rappresentanti: avv.ti U. Itzen e K. Blau-Hansen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui concerne le ricorrenti,

in subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda solidalmente inflitta alle ricorrenti con la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa al procedimento COMP/E-1/38.823 - PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende nei confronti delle ricorrenti e di altre imprese per la partecipazione ad un'intesa sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e delle scale mobili in Germania. Secondo la Commissione, le imprese in esame avrebbero violato l'art. 81 CE.

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione, in assenza di rilevanza internazionale delle infrazioni locali contestate;

- assenza dei presupposti della responsabilità solidale delle ricorrenti con le loro società controllanti, dal momento che esse sono giuridicamente ed economicamente indipendenti;

- assenza di proporzionalità dell'importo base nel calcolo dell'ammenda rispetto all'effettivo volume di mercato interessato;

- illegittimità del coefficiente intimidatorio, dal momento che nel calcolo dell'ammenda viene in rilievo esclusivamente il fatturato delle ricorrenti, che non giustificherebbe l'impiego di tale fattore;

- mancanza di giustificazione del supplemento per recidività nel contesto del calcolo dell'ammenda per errori di diritto nell'imputazione di ammende preliminari e per errori di fatto;

- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/20031, in quanto la Commissione, con riguardo al limite massimo del 10% del fatturato dell'impresa, si è riferita al fatturato del gruppo e non al fatturato delle ricorrenti;

- errore in diritto nell'applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese2, dal momento che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del plusvalore della cooperazione delle ricorrenti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)

2 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).