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ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

4 luglio 2024 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Articolo 265 TFUE – Ricorso per carenza – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Obbligo di adottare una decisione ai sensi dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa C‑786/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 dicembre 2023,

Eugen Tomac, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato da R. Duta, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Consiglio dell’Unione europea,

resistente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Eugen Tomac chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 26 ottobre 2023, Tomac/Consiglio (T‑244/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:685), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso proposto a norma dell’articolo 265 TFUE e diretto, da un lato, a far dichiarare che il Consiglio dell’Unione europea si è illegittimamente astenuto dall’adottare provvedimenti per decidere sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania e, dall’altro, a riconoscergli la qualità di «ricorrente privilegiato» e, quindi, a riservargli qualsiasi diritto, mezzo difensivo e azione in tale contesto.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’articolo 4 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203; in prosieguo: l’«atto di adesione»), allegato al trattato tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 11), a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale trattato, che è stato firmato il 25 aprile 2005 ed entrato in vigore il 1º gennaio 2007:

«1.      Le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea (...), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell’allegato II, così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell’adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.

2.      Le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tale Stato.

Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. (...)».

 Fatti

3        I fatti della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 2 a 23 dell’ordinanza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

4        Il ricorrente è un deputato del Parlamento europeo avente cittadinanza rumena.

5        A seguito della sua adesione all’Unione, il 1° gennaio 2007, la Romania ha adottato, tra il 2009 e il 2011, una serie di provvedimenti in attuazione delle procedure di valutazione Schengen, con l’obiettivo di soddisfare i criteri richiesti per la piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen.

6        La presidenza del Consiglio ha elaborato due progetti di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania, seguiti dall’adozione di varie risoluzioni del Parlamento che esprimevano il suo sostegno all’adesione della Romania allo spazio Schengen e invitavano il Consiglio ad adottare le misure necessarie a tal fine. Tuttavia, questi due progetti non hanno dato luogo a votazione in sede di Consiglio.

7        Il 29 novembre 2022, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la presidenza del Consiglio ha elaborato il progetto n. 15218/22 di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Bulgaria e Romania (in prosieguo: il «progetto n. 15218/22»).

8        Nella riunione dell’8 dicembre 2022, la formazione «Giustizia e affari interni» (GAI) del Consiglio si è riunita per deliberare sul progetto n. 15218/22, iscritto al punto 3, lettera a), dell’ordine del giorno di tale riunione, il quale prevedeva la possibilità di chiedere una votazione in vista di un’eventuale adozione da parte dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. Non avendo ottenuto l’unanimità dei voti, il progetto non è stato adottato.

9        Con un messaggio di posta elettronica del 15 dicembre 2022, il ricorrente ha chiesto alla direttrice generale GAI del segretariato generale del Consiglio se fosse possibile comunicargli i risultati della votazione sul progetto n. 15218/22, nonché il verbale della riunione del Consiglio dell’8 dicembre 2022 o la relazione ad essa relativa.

10      Con messaggio di posta elettronica del 16 dicembre 2022, la direttrice generale GAI del segretariato generale del Consiglio ha risposto al ricorrente che effettivamente, nel corso di tale riunione, il progetto n. 15218/22 non era stato adottato e che, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento interno del Consiglio, trattandosi di deliberazioni su un atto non legislativo non aperte al pubblico, i risultati delle votazioni non erano oggetto di alcuna pubblicità. La direttrice ha aggiunto che neppure il verbale di detta riunione era reso pubblico.

11      Con lettera del 6 febbraio 2023, il ricorrente ha trasmesso a un ministro, membro della formazione GAI del Consiglio, una richiesta di agire rivolta al Consiglio, a norma dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, affinché tale istituzione decidesse sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione. A sostegno di tale richiesta di agire, il ricorrente ha fatto valere in particolare la violazione dei principi di uguaglianza, di non discriminazione e di leale cooperazione tra gli Stati membri. Inoltre, poiché sarebbe stato dimostrato che la Romania soddisfaceva i requisiti della procedura di valutazione, la sua integrazione non avrebbe potuto essere rifiutata con il pretesto dell’opposizione ingiustificata di un solo Stato membro e il Consiglio avrebbe dovuto ignorare tale opposizione manifestamente ingiustificata, ai sensi, segnatamente, dell’articolo 4 dell’atto di adesione.

12      Con lettera del 13 aprile 2023, il direttore generale incaricato della politica generale e istituzionale (GIP) del Consiglio ha risposto al ricorrente. Egli gli ha ricordato il requisito dell’unanimità previsto all’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la cui osservanza era necessaria ai fini dell’adozione di una decisione, ai sensi di tale articolo. Gli ha poi indicato che il progetto n. 15218/22 non aveva ricevuto l’unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati membri interessati nelle riunioni dell’8 e del 9 dicembre 2022 e che, di conseguenza, i negoziati sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania sarebbero proseguiti al fine di raggiungere l’unanimità richiesta dall’atto di adesione.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

13      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2023, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, un ricorso per carenza contro il Consiglio, chiedendo di dichiarare che tale istituzione si è illegittimamente astenuta dall’adottare tutti i provvedimenti per decidere sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, da un lato, nonché di riconoscergli la qualità di «ricorrente privilegiato» e di riservargli qualsiasi diritto, mezzo difensivo e azione in tale contesto, dall’altro.

14      Il 26 ottobre 2023 il Tribunale, in applicazione dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, senza proseguire il procedimento, ha respinto tale ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto.

15      Per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni, il Tribunale ha constatato, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, che l’articolo 4 dell’atto di adesione non fissava alcun termine alla scadenza del quale una decisione del Consiglio ai sensi di tale articolo doveva essere adottata o doveva essere considerata adottata.

16      Inoltre, il Tribunale ha rilevato segnatamente, al punto 31 di tale ordinanza, che si evinceva in particolare dalla votazione prevista all’articolo 4 dell’atto di adesione nonché dal requisito dell’unanimità posto da tale articolo, che i rappresentanti dei governi degli Stati membri in questione non sono tenuti ad adottare in ogni circostanza una decisione, ai sensi di detto articolo, bensì che, a tal riguardo, essi dispongono al contrario di un potere discrezionale di valutazione che esclude il diritto per i singoli di esigere dagli stessi, e quindi dal Consiglio, che, al momento delle deliberazioni su un progetto di decisione, essi prendano posizione in un senso determinato.

17      In tal senso, il Tribunale ha sottolineato, al punto 32 di detta ordinanza, che il direttore generale incaricato della GIP aveva correttamente rilevato che il Consiglio non poteva legittimamente ignorare il mancato ottenimento dell’unanimità in occasione della votazione dei rappresentanti degli Stati membri interessati, salvo violare i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione.

18      Il Tribunale ha concluso, al punto 33 della medesima ordinanza, che, nel momento in cui il ricorrente ha rivolto la richiesta di agire al Consiglio, non incombeva a tale istituzione alcun obbligo di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4 dell’atto di adesione, ma gli spettava agire nel rispetto del requisito dell’unanimità espressamente previsto a tale articolo.

19      Ai punti 34 e 35 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che il Consiglio non si era astenuto, nell’esercizio delle sue competenze, dall’agire al fine di adottare, prima della proposizione del ricorso, tutti i provvedimenti necessari all’adozione di una decisione, ai sensi dell’articolo 4 dell’atto di adesione, tenuto conto dell’elaborazione da parte della presidenza del Consiglio di tre progetti di decisione diretti alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Bulgaria e in Romania. Pertanto, il Consiglio non si sarebbe illegittimamente astenuto dal pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 265 TFUE.

20      Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni, il Tribunale ha ricordato, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, la qualità di «ricorrente privilegiato» è riconosciuta esclusivamente agli Stati membri, al Parlamento, al Consiglio o alla Commissione europea e ha quindi stabilito che tale qualità non poteva essere accordata al ricorrente.

 Conclusioni del ricorrente e procedimento dinanzi alla Corte

21      Con impugnazione proposta il 18 dicembre 2023, il ricorrente chiede alla Corte, in sostanza, di annullare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale in diversa composizione affinché quest’ultimo si pronunci sulla sua domanda e, in subordine, di riformare tale ordinanza.

 Sull’impugnazione

22      Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può decidere di respingere l’impugnazione in qualsiasi momento totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

23      Tale disposizione trova applicazione nella presente causa.

24      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un errore di diritto nell’interpretazione del termine relativo all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione e, il secondo, su una violazione, da parte del Tribunale, di taluni principi generali del diritto, quali i principi di certezza del diritto, di libera circolazione delle persone e delle merci, di non discriminazione e di parità di trattamento, di «assistenza» nonché di «fraternità» e di leale cooperazione tra gli Stati membri, nonché su un errore manifesto di valutazione.

 Sul primo motivo

25      Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che l’obbligo di adottare una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione entro un termine ragionevole deriva dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, TUE nonché dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, si deve rilevare che tali disposizioni non prevedono alcun obbligo di tale natura nei confronti del Consiglio e che, inoltre, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, nel constatare che l’articolo 4 dell’atto di adesione non prevedeva un termine alla scadenza del quale una decisione del Consiglio ai sensi di tale articolo doveva essere adottata o doveva essere considerata adottata.

26      Il primo motivo d’impugnazione deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo motivo

27      Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene, anzitutto, che la mancata adozione di una decisione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, viola taluni principi generali del diritto, quali indicati al punto 24 della presente ordinanza.

28      A tal riguardo, occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve individuare con precisione le parti contestate della motivazione della decisione del Tribunale di cui si chiede l’annullamento e indicare in modo preciso gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

29      Orbene, è giocoforza constatare, da un lato, che il ricorrente non individua le parti contestate della motivazione dell’ordinanza impugnata per quanto riguarda i principi menzionati al punto 24 della presente ordinanza e, dall’altro, che egli non fornisce alcuna argomentazione idonea a rimettere in discussione la constatazione del Tribunale, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, secondo cui, al momento della richiesta di agire rivolta dal ricorrente al Consiglio, non incombeva a tale istituzione alcun obbligo di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4 dell’atto di adesione, salvo violare in particolare il requisito dell’unanimità previsto da tale articolo.

30      Inoltre, per quanto riguarda un asserito trattamento discriminatorio della Romania rispetto alla Repubblica di Croazia, occorre constatare che il ricorrente non spiega in che modo una siffatta differenza di trattamento, supponendola dimostrata, avrebbe influito sull’adozione di una decisione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione.

31      Infine, nella parte in cui il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver dichiarato che il Consiglio era tenuto a ignorare il requisito dell’unanimità statuendo a maggioranza qualificata conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, primo trattino, TUE, occorre constatare che tale disposizione fa parte del capo 2 del titolo V del Trattato UE che prevede disposizioni specifiche relative alla politica estera e di sicurezza comune e non è quindi pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione.

32      Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.

33      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

 Sulle spese

34      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, si statuisce sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.

35      Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte e, quindi, prima che questa abbia potuto sostenere le spese, si deve disporre che il ricorrente si faccia carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

2)      Il sig. Eugen Tomac si farà carico delle proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.