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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso delle società Atlantic Container Line AB, Grupo TMM SA De CV, Hanjin Shipping Co Ltd, Hyundai Merchant Marine Co Ltd, Mediterranean Shipping Co SA, Neptune Orient Lines Ltd, Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, P&O Nedlloyd Container Line Limited e Sea-Land Service, Inc contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 marzo 2004.

(Causa T-113/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 19 marzo 2004, le società Atlantic Container Line AB con sede in Goteborg (Svezia), Grupo TMM SA De CV, con sede in Tlalpan (Messico), Hanjin Shipping Co Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud), Hyundai Merchant Marine Co Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud), Mediterranean Shipping Co SA, con sede in Ginevra (Svizzera), Neptune Orient Lines Ltd, con sede in Singapore (Repubblica di Singapore), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, con sede in Levington (Regno Unito), P&O Nedlloyd Container Line Limited, con sede in Londra (Regno Unito) e Sea-Land Service, Inc, con sede in Jacksonville (USA), rappresentate dai sigg. J. Pheasant, M. Levitt e K. Nicholson, Solicitors., hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

ingiungere alla Commissione di pagare alle ricorrenti le somme esposte nell'allegato A.1 alla presente domanda;

ingiungere alla Commissione di pagare alle ricorrenti gli interessi all'aliquota praticata dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento del capitale maggiorati del 2%, o all'aliquota che il Tribunale riterrà equa in ragione delle circostanze, da corrispondere in relazione al periodo decorrente dalla data alla quale è cessata ogni rispettivo obbligo individuale delle ricorrenti, per le spese relative alla loro garanzia bancaria (come esposto nell'allegato A.1) fino alla data della sentenza Tribunale nel presente ricorso;

ingiungere alla Commissione di pagare alle ricorrenti interessi all'aliquota che il Tribunale riterrà equa in ragione di tutte le circostanze della specie sugli importi che il Tribunale vorrà ordinare di pagare ai sensi dei punti b) e c) di cui sopra, a partire dalla data della sentenza del Tribunale nella presente causa fino al momento del loro pagamento;

ordinare l'annullamento della decisione contenuta o citata nella lettera ella Commissione 6 gennaio 2004;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

In data 16 dicembre 1998 la Commissione imponeva ammende alle ricorrenti in relazione a due violazioni dell'art. 82 CE. Con sentenza 30 settembre 2003 1, il Tribunale di primo grado annullava totalmente le due ammende.

Le ricorrenti deducono di aver subito perdite pecuniarie considerevoli quale diretta conseguenza dell'illegittima imposizione da parte della Commissione delle dette ammende. Secondo le ricorrenti tali perdite assumono la forma di spese cui sono incorse le ricorrenti nel provvedere ad accendere garanzie bancarie in luogo del pagamento delle ammende illegittimamente imposte e nel mantenere accese tali garanzie dalla data in cui esse sono state per la prima volta ottenute, fino alla data della loro cancellazione. Il pagamento di una somma pari a tali costi è necessaria al fine di reintegrare le ricorrenti nella posizione giuridica nella quale esse si sarebbero trovate se la Commissione non avesse illegittimamente imposto siffatte ammende.

Le ricorrenti intendono ottenere un'ingiunzione con la quale alla Commissione viene fatto obbligo di adottare le "misure necessarie" richieste dall'art. 233 CE al fine di conformarsi alla sentenza sopra menzionata, pagando a ciascuna delle ricorrenti un importo equivalente ai costi sostenuti rispettivamente di esse ricorrente nel provvedere alla sua garanzia bancaria, unitamente agli interessi nella misura opportuna.

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1 - Sentenza 30 settembre 2003, cause riunite T-191/98 e T-212/98-T-214/98, Atlantic Container e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).