Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)


28 settembre 2011


Causa F‑65/06


Rosa Maria Pereira Sequeira

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Concorso interno pubblicato prima del 1° maggio 2004 – Agente temporaneo iscritto nell’elenco degli idonei prima del 1° maggio 2006 – Inquadramento nel grado – Artt. 5, n. 4, e 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto – Indennità di segreteria – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Pereira Sequeira chiede l’annullamento della decisione della Commissione con cui è stata assunta in qualità di funzionario in prova a partire dal 16 marzo 2005, nella parte in cui tale decisione fissa il suo inquadramento in categoria C*, grado 1, secondo scatto.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.



Massime


1.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado del gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 1; allegato XIII, artt. 2, n. 1, e 12, n. 3; Regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 1; allegato XIII, artt. 5, n. 4, 12, n. 3, e 13, n. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado e inquadramento nello scatto – Agente temporaneo nominato in ruolo

(Statuto dei funzionari, art. 32; allegato XIII, art. 5, n. 4; Regime applicabile agli altri agenti, art. 8)

1.      L’art. 31, n. 1, dello Statuto dispone che i vincitori di un concorso sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.

Da questa disposizione si deduce necessariamente che i vincitori di concorso di accesso alla funzione pubblica devono essere nominati funzionari in prova nel grado precisato nel bando di concorso in esito al quale sono stati assunti. Tuttavia, la determinazione del livello dei posti da coprire e delle condizioni di nomina dei vincitori in tali posti, alla quale l’istituzione ha proceduto nell’ambito delle disposizioni del precedente Statuto redigendo il bando di concorso, non ha potuto estendere i suoi effetti oltre la data del 1° maggio 2004, presa in considerazione dal legislatore dell’Unione per l’entrata in vigore della nuova struttura delle carriere dei funzionari.

Il diritto dei vincitori di concorso di vedersi attribuire il grado indicato nel bando di concorso può applicarsi solo a diritto costante, poiché la legittimità di una decisione si valuta in relazione agli elementi di diritto in vigore al momento in cui essa è adottata e tale disposizione non può quindi obbligare l’autorità che ha il potere di nomina a prendere una decisione non conforme allo Statuto quale modificato dal legislatore e, pertanto, illegittima.

La misura transitoria che figura all’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto ha avuto il solo scopo di convertire, al 1° maggio 2004, i gradi di cui erano titolari i funzionari e gli agenti il 30 aprile 2004, nella prospettiva di render loro applicabile la nuova struttura delle carriere chiamata ad entrare pienamente in vigore il 1° maggio 2006. Tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 1 dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti, riguarda solo coloro che, il 1° maggio 2004, erano già inquadrati in uno dei gradi indicati nella colonna intitolata «grado precedente», in quanto il legislatore aveva la preoccupazione di mantenere la situazione del personale acquisita prima di tale data.

La soppressione, a decorrere dal 1° maggio 2004, dei gradi di inquadramento nelle carriere indicate in tali bandi di concorso, che consegue all’introduzione del nuovo sistema di carriere, ha indotto il legislatore ad adottare le disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto e, in particolare, dell’art. 12, n. 3, dello stesso, allo scopo di stabilire l’inquadramento nel grado dei vincitori di concorsi pubblicati anteriormente al 1° maggio 2004 o dopo, iscritti in elenchi di candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti tra il 1° maggio 2004 e il 1° maggio 2006.

È vero che la tabella dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, che converte i gradi indicati nei bandi di concorso in gradi intermedi di assunzione, si discosta dalla tabella dell’art. 2, n. 1, dello stesso allegato, in cui i precedenti gradi dei funzionari in servizio anteriormente al 1° maggio 2004 sono convertiti in nuovi gradi intermedi.

Tuttavia, il legislatore può legittimamente adottare per il futuro, nell’interesse del servizio, modifiche delle disposizioni statutarie, anche qualora le disposizioni modificate siano più sfavorevoli delle precedenti.

(v. punti 36-40 e 43-45)


Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti, punto 98; 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione, punti 100, 109, 110 e 113


2.      L’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto riguarda gli agenti temporanei iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria» nonché quelli «iscritti in un elenco di vincitori di un concorso interno». Benché un concorso di «passaggio di categoria» sia anch’esso, per natura, un concorso interno, occorre interpretare la disposizione di cui trattasi in maniera tale da attribuirle un effetto utile, evitando, per quanto possibile, ogni interpretazione che conduca alla conclusione che tale disposizione è superflua. È chiaro che, con il termine «concorso interno», il legislatore ha inteso considerare i concorsi detti di nomina in ruolo il cui oggetto è quello di permettere, nel rispetto dell’insieme delle disposizioni statutarie che disciplinano l’accesso alla funzione pubblica europea, l’assunzione, in qualità di funzionari, di agenti che abbiano già maturato una certa esperienza nell’istituzione e che abbiano già dato prova della loro idoneità ad occupare i posti da coprire. Tale interpretazione è corroborata dai termini dell’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, i quali riguardano solo i funzionari iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria», senza alcuna menzione dei funzionari «iscritti in un elenco di vincitori di un concorso interno». Una menzione del genere sarebbe stata priva di giustificazione dato che non vi è proprio ragione di procedere alla nomina in ruolo di agenti che sono già funzionari.

Perché sia applicabile l’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto, occorre che vi sia il passaggio da una «categoria precedente» ad una «nuova categoria», in esito vuoi ad un concorso che porti alla redazione di un «elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria», vuoi ad un concorso interno di nomina in ruolo, che abbia avuto l’effetto di comportare un siffatto passaggio di categoria. Il legislatore, nell’ambito dell’esercizio del suo ampio potere discrezionale in materia – nel contempo – di disposizioni transitorie e di criteri di inquadramento, si è così scostato dalla regola generale in materia di inquadramento di funzionari neoassunti, sancita all’art. 31, n. 1, dello Statuto, quale integrato dall’art. 12, n. 3, o dall’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII del detto Statuto, relativamente ai vincitori di concorso iscritti in un elenco degli idonei prima del 1° maggio 2006 e assunti, rispettivamente, tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, e dopo il 1° maggio 2006, riservando il beneficio dell’inquadramento in un grado diverso da quello indicato nel bando di concorso agli agenti assunti in qualità di funzionari in prova già in possesso di un’esperienza nell’istituzione e che abbiano dimostrato, in esito ai concorsi di cui sopra, la loro idoneità ad occupare posti in una categoria superiore.

(v. punti 65, 66, 71 e 72)


Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 1997, cause riunite T‑40/96 e T‑55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione, punti 45 e 46; 12 novembre 1998, causa T‑294/97, Carrasco Benítez/Commissione, punto 51

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2010, causa F‑13/09, Peláez Jimeno/Parlamento, punti 40, 41, 46 e 47


3.      Il diritto dell’Unione non sancisce espressamente né un principio dell’unità della carriera né un principio della carriera. A fortiori, la vocazione alla carriera per un agente temporaneo divenuto funzionario non è riconosciuta in maniera generale dal diritto dell’Unione. L’art. 32, terzo comma, dello Statuto prevede soltanto che l’agente temporaneo, quando viene nominato funzionario, conserva l’anzianità di scatto da lui acquisita.

L’art. 32 dello Statuto e l’art. 8 del Regime applicabile agli altri agenti, nella loro versione in vigore sino al 30 aprile 2004, mettono in rilievo, per gli agenti temporanei, la possibilità di continuare la loro carriera in qualità di funzionari, conformemente alle procedure statutarie e, in questo caso, l’anzianità di scatto acquisita in qualità di agente temporaneo è preservata se l’agente di cui trattasi è stato nominato funzionario nello stesso grado immediatamente al termine di tale periodo.

Non è meno vero, da una parte, che le citate disposizioni si limitano a garantire l’anzianità di scatto all’agente temporaneo nominato funzionario nello stesso grado e, dall’altra, che la continuità della carriera è garantita conformemente alle procedure istituite dallo Statuto. Infine, è giocoforza constatare che, ad eccezione dell’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto, il quale, trattandosi di una disposizione transitoria, va interpretato in maniera restrittiva, le altre disposizioni dello Statuto non riconoscono agli agenti temporanei la possibilità di essere nominati funzionari nel grado da essi detenuto ove quest’ultimo fosse superiore a quello per il quale è stato pubblicato il concorso da loro superato.

(v. punti 83, 90 e 91)


Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 marzo 2008, causa F‑33/07, Toronjo Benitez/Commissione, punto 87