Language of document : ECLI:EU:T:2015:82





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2015 –
Infocit / UAMI – DIN (DINKOOL)

(causa T‑85/14)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo DINKOOL – Marchio internazionale figurativo anteriore DIN – Identificatore commerciale nazionale anteriore DIN – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Non proposizione del motivo attinente alla prova insufficiente del serio utilizzo (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punto 21)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo DINKOOL e marchio figurativo DIN [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 28, 29, 57, 58)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Valutazione alla luce dei criteri stabiliti dal diritto nazionale che disciplina il segno fatto valere (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4) (v. punti 62, 63)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 novembre 2013 (procedimento R 1106/2012‑2), relativa a un’opposizione tra la DIN – Deutsches Institut für Normung eV e la Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda, sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)

La DIN – Deutsches Institut für Normung eV sopporterà le proprie spese.