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Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2023 – Repubblica ceca / Commissione

(Causa T-48/22) 1

(«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Procedura di verifica di conformità – Agricoltore in attività – Prati permanenti – Campione di controllo – Pagamenti indebiti – Presentazione tardiva della domanda – Disciplina finanziaria – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Proporzionalità»)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, O. Serdula e J. Očková, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina, A. Becker, K. Walkerová e M. J. Hradil, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE la Repubblica ceca chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione, del 17 novembre 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2021, L 413, pag. 10), nella parte in cui essa riguarda le spese che avrebbe sostenuto per gli esercizi dal 2015 al 2017 per un importo di EUR 43 470 836,30.

Dispositivo

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione del 17 novembre 2021 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ceca una rettifica finanziaria, da un lato, per la violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di selezione del campione dei beneficiari di un aiuto che deve essere oggetto di un controllo standard, per un importo di EUR 18 833,24 e, d’altro lato, per le carenze nel controllo diretto a verificare se una superficie non ammissibile al godimento dell’aiuto in un anno lo fosse anche negli anni precedenti e dovesse dar luogo all’avvio di un procedimento di recupero dei pagamenti non dovuti nell’ambito del regime di pagamento unico alla superficie, per un importo di EUR 17 855 884,41.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)    La Repubblica ceca e la Commissione europea si faranno carico ciascuna delle proprie spese.

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1 GU C 128 del 21.3.2022.