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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Carlos Andrés e a. contro la Banca centrale europea, presentato il 21 marzo 2005

    (Causa T-131/05)

    Lingua processuale: il francese

Il 21 marzo 2005 il sig. Carlos Andrés, residente a Francoforte sul Meno, unitamente a 8 altri ricorrenti, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare i bollettini degli stipendi relativi al mese di luglio 2004,

-    condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dai ricorrenti, ove tale danno è pari a EUR 5.000 per ricorrente, in ragione di una perdita del potere di acquisto dal 1º luglio 2001, ad arretrati della relativa retribuzione, ad un aumento della retribuzione dei ricorrenti dell'1,86 % per il periodo dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002, allo 0,92 % per il periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2003 e al 2,09 % per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004, oltre interessi sull'importo degli arretrati della retribuzione dei ricorrenti a decorrere dalla loro rispettiva scadenza sino al giorno del loro saldo effettivo. Detto tasso di interesse deve essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, aumentato di due punti,

-    condannare la convenuta alle spese.

    

Motivi e principali argomenti

L'oggetto della presente controversia è costituito dall'aumento della retribuzione contenuto nei bollettini degli stipendi dei ricorrenti di luglio 2004, che sarebbe stato stabilito in violazione dell'obbligo di consultazione del personale della Banca Centrale europea (BCE), dei metodi di calcolo relativi agli adeguamenti generali delle retribuzioni, come stabiliti in un accordo tra partners sociali (il "memorandum of understanding"). Si contesta, del pari, che l'aumento di cui trattasi, applicato a seguito della sentenza del Tribunale 20 novembre 2003, nella causa T-63/02, Cerafogli e Poloni/BCE (RaccPI, pag. IA-291 e II-1405), non ha avuto effetti retroattivi per gli anni 2001, 2002 e 2003.

A fondamento della loro domanda, i ricorrenti deducono:

-     la violazione sia degli artt. 45 e 46 delle "conditions of employment", sia del "memorandum of understanding", nonché del principio di sana amministrazione,

-     la violazione dell'obbligo di motivazione, nonché la sussistenza, nella specie, di un errore manifesto di valutazione. Viene precisato, a tal riguardo, che le tabelle fissate dalla Banca per giustificare la proposta di percentuale dell'aumento retributivo di cui trattasi costituirebbero il risultato di un'erronea applicazione dei metodi di calcolo,

-     la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

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