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Impugnazione proposta il 29 aprile 2024 dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 febbraio 2024, causa T-536/22, PAN Europe/Commissione

(Causa C-316/24 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (rappresentante: A. Bailleux, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;

annullare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale dell'Unione europea (Quarta Sezione) il 21 febbraio 2024, nella causa-536/22;

a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, statuire sulla controversia e, accogliendo le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado, annullare la decisione della Commissione, regolarmente comunicata alla ricorrente il 18 luglio 2022, che respinge la richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 della Commissione, del 24 novembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva cipermetrina 1 ;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce che le conclusioni accolte dal Tribunale nella sentenza impugnata sono viziate da errori di diritto, da motivazione contraddittoria, insufficiente ed erronea, o da snaturamento degli elementi di prova.

Tali vizi inficiano la sentenza impugnata, in quanto essa conferma la posizione difesa dalla Commissione nella sua decisione di rigetto della richiesta di riesame interno secondo cui la Commissione poteva riapprovare la sostanza attiva «cipermetrina»:

nonostante i settori critici di preoccupazione sollevati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

nonostante la mancanza di dati (e quindi la mancanza di conclusioni da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al potenziale di interferenza endocrina della cipermetrina);

nonostante un numero significativo di altre carenze di dati, compresi i dati che dovevano essere forniti dal richiedente nel fascicolo a sostegno della domanda di riapprovazione della cipermetrina;

corredandola di domande di informazioni di conferma riguardanti dati che avrebbero dovuto essere forniti nel fascicolo di riapprovazione o la cui assenza avrebbe dovuto comportare un rifiuto di riapprovazione;

nonostante la mancata valutazione della tossicità a lungo termine del prodotto fitosanitario di riferimento

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1     Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 della Commissione, del 24 novembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva cipermetrina come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2021, L 420, pag. 6).