Language of document : ECLI:EU:T:2010:273

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

2 luglio 2010


Causa T‑266/08 P


Petrus Kerstens

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Cambiamento di assegnazione — Art. 7 dello Statuto — Interesse del servizio — Snaturamento degli elementi di fatto e degli elementi di prova — Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica — Diritti della difesa»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 8 maggio 2008, causa F‑119/06, Kerstens/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑147 e II‑A‑1‑787).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Petrus Kerstens sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

2.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione — Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica ad una motivazione implicita

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

3.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Irregolarità procedurale — Decisione fondata su fatti o documenti ignoti ad una parte — Violazione dei diritti della difesa — Violazione del principio del contraddittorio

1.      Il giudice di primo grado è l’unico competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo a lui sottoposti, e, dall’altra, a valutare tali fatti. Quando il giudice di primo grado ha accertato o valutato i fatti, il giudice dell’impugnazione è competente ad esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che ne sono state ricavate dal giudice di primo grado.

Il giudice dell’impugnazione non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il giudice di primo grado ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al giudice di primo grado pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato del giudice dell’impugnazione. A questo riguardo, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 37-39)

Riferimento:

Corte 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punti 51, 52 e 54), e 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑8935, punti 106‑108)

2.      L’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale della funzione pubblica, in virtù degli artt. 36, prima frase, e dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, non impone a tale giudice di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti gli argomenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione del Tribunale della funzione pubblica può quindi essere implicita, a condizione che permetta alla persona pregiudicata da una decisione del Tribunale della funzione pubblica di venire a conoscenza delle ragioni di tale decisione e al giudice dell’impugnazione di disporre degli elementi sufficienti ad esercitare il suo sindacato.

(v. punto 73)





Riferimento:

Corte 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione (Racc. pag. I‑8725, punto 72), e 9 ottobre 2008, causa C‑16/07 P, Chetcuti/Commissione (Racc. pag. I‑7469, punto 87)

3.      Si violerebbe un principio giuridico fondamentale se si fondassero le decisioni giudiziarie su fatti o documenti dei quali le parti, o una di esse, non hanno potuto prendere conoscenza e sui quali non sono state quindi in grado di pronunciarsi. Infatti, per soddisfare le esigenze connesse al diritto ad un processo equo, è importante che le parti conoscano e possano dibattere in contraddittorio sia gli elementi di fatto sia gli elementi di diritto che sono decisivi per l’esito del procedimento, ed esse devono essere poste in condizione di esprimersi utilmente sui fatti, sugli elementi di prova e sulle osservazioni presentati dinanzi al giudice, sui quali quest’ultimo intende fondare la sua decisione.

(v. punto 83)

Riferimento:

Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità (Racc. pag. 97, in particolare pag. 150); 10 gennaio 2002, causa C‑480/99 P, Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines (Racc. pag. I‑265, punto 24); 2 dicembre 2009, causa C‑89/08 P, Commissione/Irlanda e a. (Racc. pag. I‑11245, punto 56), e 19 settembre 2008, causa T‑253/06 P, Chassagne/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑43 e II‑B‑1‑295, punto 27)