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Ricorso proposto il 4 luglio 2008 - Germania / Commissione

(Causa T-265/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e avv. U. Karpenstein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2006, C(2008) 1690 def., relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo nella regione dell'obiettivo n. 1 del Land di Turingia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo finanziario del FESR concesso per il programma operativo nella regione dell'obiettivo n. 1 del Land di Turingia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999).

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, essa lamenta che la Commissione non ha tenuto conto correttamente degli importanti elementi di fatto in connessione con il punto 2.1 del programma operativo interessato (misure a sostegno delle piccole e medie imprese: sostegno agli investimenti produttivi).

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 1, in quanto non ci sarebbero irregolarità ai sensi di tale disposizione. A tal proposito, essa sostiene, in particolare, che tale disposizione non autorizza la Commissione a procedere a delle correzioni finanziarie per errori amministrativi o dei sistemi amministrativi e di controllo che si presumono inadeguati.

La ricorrente afferma, inoltre, che la Commissione non è autorizzata ai sensi del regolamento n. 4253/88 a procedere a delle correzioni finanziarie estrapolate, poiché l'art. 24 di tale disposizione prevede un collegamento a casi concreti e importi quantificabili e non a conclusioni ipotetiche relative a un errore amministrativo rilevato su carenze sistematiche dell'amministrazione.

La ricorrente lamenta infine che, anche ammettendo la legittimità delle correzioni finanziarie estrapolate, ci sarebbe una violazione degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 in quanto le estrapolazioni non sarebbero corrette. A tal proposito, essa sostiene che la Commissione non avrebbe potuto fare delle estrapolazioni sulla base di una analisi delle carenze della Corte dei conti delle Comunità europee, che la Commissione avrebbe una parte di responsabilità alle proprie censure e che le estrapolazioni oggetto della causa violerebbero il principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).