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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 12 novembre 2020 – Kuluttaja-asiamies / MiGame Oy

(Causa C-594/20)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parti

Ricorrente: Kuluttaja-asiamies

Resistente: MiGame Oy

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , debba essere interpretato nel senso che osta a che il professionista possa indicare, oltre a un numero telefonico per il quale può essere addebitata al massimo la tariffa di base, un numero telefonico che il consumatore può eventualmente utilizzare per questioni legate a un contratto concluso e per il cui utilizzo è addebitato un importo superiore alla tariffa di base; inoltre, ove l’indicazione di un numero telefonico con un costo superiore alla tariffa di base dovesse essere, a determinate condizioni, compatibile con l’articolo 21, se ai fini della valutazione rilevino, ad esempio, l’agevole reperibilità del numero telefonico a tariffa base, l’indicazione sufficientemente chiara della finalità dei numeri telefonici e differenze essenziali nell’accessibilità del servizio clienti o nel suo livello.

2)    Se la nozione di tariffa di base ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretata nel senso che il professionista può indicare come linea telefonica di assistenza clienti per questioni attinenti un contratto concluso unicamente un numero fisso geografico o un numero di cellulare standard oppure un numero telefonico gratuito per il consumatore; inoltre, ove il professionista possa anche indicare altri numeri telefonici, quali tariffe massime possano essere applicate per il loro utilizzo da parte di un consumatore che ha concluso un contratto di telefonia sotto forma di pacchetto.

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1 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).