Language of document : ECLI:EU:C:2024:23

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 gennaio 2024 (*)

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Misure dirette contro persone legate a persone ed entità oggetto di misure restrittive – Elenchi delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Prova della fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente in tali elenchi»

Nella causa C‑524/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 agosto 2022,

Amer Foz, residente in Dubaï (Emirati arabi uniti), rappresentato da L. Cloquet, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e T. Haas, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione il sig. Amer Foz chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 maggio 2022, Foz/Consiglio (T‑296/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:298), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento:

–        della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali»);

–        della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2020»), e

–        della decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 188, pag. 90), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 188, pag. 18) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»),

nella parte in cui tali atti inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti.

 Contesto normativo

2        Ai termini dell’articolo 27 della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14), come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 75):

«1.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.

2.      In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come stabilito nei considerando da 5 a 11, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:

a)       degli imprenditori di spicco che operano in Siria;

b)       dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf;

c)       dei ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;

d)       dei membri delle forze armate siriane aventi il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011;

e)        dei membri dei servizi di sicurezza e intelligence in carica dopo maggio 2011;

f)       dei membri delle milizie fedeli al regime; o

g)       delle persone operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,

e delle persone ad essi associate, elencate nell’allegato I.

3.      Le persone rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono incluse o mantenute nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un’influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione.

4.      Tutte le decisioni relative all’inserimento nell’elenco sono adottate caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.

(...)».

3        L’articolo 28, paragrafi da 1 a 5, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, così dispone:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.

2.      In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come stabilito nei considerando da 5 a 11, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:

a)       dagli imprenditori di spicco che operano in Siria;

b)        dai membri delle famiglie Assad o Makhlouf;

c)        dai ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;

d)       dai membri delle forze armate siriane aventi il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011;

e)        dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence in carica dopo maggio 2011;

f)       dai membri delle milizie fedeli al regime; o

g)       dai membri di entità, unità, agenzie, organi o istituzioni operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,

e dalle persone ad essi associate, elencate nell’allegato I.

3.      Le persone, le entità o gli organismi rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono inclusi o mantenuti nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non sono, o non sono più, associati al regime o non esercitano un’influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.

4.      Tutte le decisioni relative all’inserimento nell’elenco sono adottate su base individuale e caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.

5.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II».

4        L’articolo 15, paragrafi 1bis e 1ter, del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 1), prevede quanto segue:

«1bis. L’elenco di cui all’allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della [decisione 2013/255], sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie:

a)        principali esponenti della comunità d’affari che opera in Siria;

b)        membri delle famiglie Assad o Makhlouf;

c)        ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;

d)        membri dell’esercito siriano con il grado di “colonnello” o di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011;

e)        membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011;

f)       membri delle milizie fedeli al regime;

g)        persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi chimiche.

e persone fisiche o giuridiche ed entità ad essi associate e a cui non si applica l’articolo 21 del presente regolamento.

1ter.      Le persone, le entità e gli organismi che rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1bis non sono inclusi o mantenuti nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’allegato II se non sussistono informazioni sufficienti in merito al fatto che non siano, o non siano più, associati al regime o non esercitano influenza sul medesimo o non presentano un rischio concreto di elusione».

 Fatti

5        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 27 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.

6        Il ricorrente è un imprenditore di cittadinanza siriana il cui nome è stato aggiunto dalla decisione di esecuzione 2020/212 e dal regolamento di esecuzione 2020/211, rispettivamente, alla riga 291 dell’elenco contenuto all’allegato I, sezione A (Persone), della decisione 2013/255 e alla riga 291 dell’elenco di cui all’allegato II, sezione A (Persone), del regolamento n. 36/2012, che elencano i nomi delle persone i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi controversi»). In essi egli era descritto come ricoprente la carica di «direttore generale di ASM International General Trading LLC». In essi erano menzionati «Samer Foz; Aman Holding [(Aman Dimashq JSC)]» e la «ASM International General Trading LLC» in quanto «Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti» del ricorrente.

7        I motivi dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi erano formulati, in maniera identica in ciascuno di essi, come segue:

«Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell’economia siriana, anche attraverso la società Aman Holding (nota in precedenza come Aman Group). Attraverso Aman Holding, trae vantaggi finanziari dall’accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime [di Bashar Al-Assad], anche attraverso la partecipazione allo sviluppo di Marota City, sostenuto dal regime. Dal 2012 è anche direttore generale di ASM International [General] Trading LLC.

È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dall’[Unione europea] dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio».

8        Con la decisione 2020/719, che ha prorogato l’applicazione della decisione 2013/255 fino al 1° giugno 2021, e il regolamento di esecuzione 2020/716, il Consiglio dell’Unione europea ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi in base a motivi invariati.

9        Con la decisione 2021/855, che ha prorogato l’applicazione della decisione 2013/255 fino al 1° giugno 2022, e il regolamento di esecuzione 2021/848, il Consiglio ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi modificando, da un lato, la descrizione delle sue funzioni e, dall’altro, i motivi del suo inserimento in tali elenchi (in prosieguo: i «motivi del 2021»).

10      In tal senso, da una parte, le sue funzioni sono oramai descritte come quelle di «fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company». La menzione relativa alla «ASM International General Trading LLC» è stata soppressa e la carica di «Vicepresidente della società Asas Steel Company» è stata aggiunta in qualità di «Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti» del ricorrente.

11      Dall’altra, i motivi del 2021 sono così formulati:

«Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell’economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall’accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime siriano. Tra il 2012 e il 2019 è stato direttore generale di ASM International [General] Trading LLC.

È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio. Insieme al fratello, realizza una serie di progetti commerciali, in particolare nella zona di Adra al-Ummaliyya [(quartiere di Damasco, Siria)]. Tali progetti comprendono una fabbrica che produce cavi e accessori per cavi e un progetto per la produzione di energia elettrica dall’energia solare. I due fratelli sono inoltre coinvolti in attività con [lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL) (Daesh)] per conto del regime [di Bashar Al-Assad], compresa la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio».

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2020 e adattato nel corso del giudizio, il ricorrente ha proposto un ricorso volto all’annullamento degli atti iniziali, degli atti di mantenimento del 2020 e degli atti controversi, nella parte in cui lo riguardano, deducendo sei motivi vertenti, il primo, su un errore di valutazione, il secondo, sulla violazione del principio di proporzionalità, il terzo, sulla violazione del diritto di proprietà e della libertà di esercitare un’attività economica, il quarto, su uno sviamento di potere, il quinto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, infine, il sesto, sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo.

13      Il Tribunale ha anzitutto esaminato i motivi quinto e sesto, che ha respinto, e successivamente, ai punti da 71 a 179 della sentenza impugnata, il primo motivo.

14      In tale ambito, dopo aver svolto considerazioni preliminari, il Tribunale ha esaminato gli elementi dei motivi di inserimento relativi a ciascuno dei criteri di inserimento, la pertinenza e l’affidabilità degli elementi di prova forniti dal Consiglio, poi la portata del criterio di inserimento relativo al legame con una persona o entità oggetto delle misure restrittive nonché gli interessi commerciali familiari del ricorrente in seno alla Aman Holding e alla ASM International General Trading.

15      Per quanto concerne gli interessi commerciali familiari del ricorrente in seno alla Aman Holding, al punto 137 della sentenza impugnata il Tribunale ha riscontrato che, in relazione agli atti controversi, il ricorrente aveva validamente dimostrato che il 22 novembre 2020 e, quindi, prima della loro adozione, egli aveva ceduto le sue quote della Aman Holding e che non ricopriva più, a seguito di tale cessione, alcuna posizione di responsabilità in seno a tale società, cosicché, con riferimento a tali atti, il Consiglio non poteva far valere la sua partecipazione in detta società per dimostrare un legame tra lo stesso e Samer Foz, suo fratello. Il Tribunale ha dichiarato, al punto 144 di tale sentenza, che, per quanto riguarda gli atti iniziali e gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio aveva sufficientemente dimostrato il legame tra il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, in considerazione dei loro legami di affari in seno alla Aman Holding, ma che così non avveniva con riferimento agli atti controversi.

16      Per quanto riguarda gli interessi commerciali familiari del ricorrente in seno alla ASM International General Trading, ai punti 149 e 155 di detta sentenza il Tribunale ha ritenuto che, con riferimento agli atti iniziali, il Consiglio avesse sufficientemente dimostrato il legame tra il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, in considerazione dei loro legami di affari in seno alla ASM International General Trading, ma non in relazione agli atti di mantenimento del 2020 né agli atti controversi, dato che tale società è stata messa in liquidazione il 25 febbraio 2020.

17      Per quanto riguarda le diverse attività con l’ISIL in cui il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, erano coinvolti per conto del regime siriano, il Tribunale, ai punti da 161 a 164 della sentenza impugnata, ha dichiarato quanto segue:

«161      In base alla formulazione dei motivi del 2021, le diverse attività con l’ISIL in cui erano coinvolti per conto del regime siriano comprendono, in particolare, “la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio”.

162      Si può rilevare, tenuto conto degli elementi di informazione provenienti dal sito Internet Pro-justice, che il ricorrente e suo fratello erano coinvolti in attività per conto del regime siriano, inclusa la fornitura di armi e di munizioni in cambio di frumento e petrolio. In base a detto sito Internet, tali scambi commerciali hanno avuto luogo quando l’ISIL controllava tutto l’Est della Siria, come peraltro confermato da un leader dell’ISIL. Il sito Internet The Syria Report menziona che il trasporto di frumento, in particolare, nelle regioni controllate dall’ISIL è effettuato dalla filiale della Aman Holding, circostanza che costituisce un ulteriore fattore da cui si può ricavare l’importanza di Samer Foz agli occhi del regime siriano. Secondo il sito Internet Reuters, la Aman Holding, diretta dalla famiglia Foz, è attiva per conto del regime siriano nel commercio di cereali. In quest’ultimo sito Internet è menzionato che la Aman Holding svolge un’attività di intermediazione, ai fini del commercio di cereali, assieme alla Hoboob, società detenuta dallo Stato siriano. La Aman Holding conferma di aver importato frumento in Siria nel 2013. Infine, anche la ASM International General Trading, avente sede negli Emirati arabi uniti, operava nel commercio del frumento, come risulta dai siti Internet Arab News e Al Arabiya.

163      Pertanto, come emerge dal precedente punto 162, il Consiglio ha fornito un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti ai sensi della giurisprudenza. Inoltre, questa parte dell’esposizione dei motivi del 2021 è sufficientemente suffragata. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento del ricorrente, non suffragato, in base al quale tali accuse discenderebbero da affermazioni perentorie e, di conseguenza, infondate.

164      Pertanto, si deve dichiarare che, per quanto riguarda questa parte dei motivi del 2021, il Consiglio ha sufficientemente dimostrato il legame tra il ricorrente e Samer Foz in considerazione delle diverse attività con l’ISIL in cui erano coinvolti per conto del regime siriano».

18      Sotto il titolo «Conclusioni sul legame con una persona oggetto delle misure restrittive», il Tribunale, ai punti da 165 a 167 della sentenza impugnata, ha dichiarato quanto segue:

«165      In primo luogo, da quanto precede risulta che il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, intrattengono legami nell’ambito di rapporti d’affari. Anzitutto, alla data di adozione degli atti iniziali, il Consiglio ha dimostrato che fra il ricorrente e Samer Foz sussistevano legami d’affari tramite l’impresa familiare Aman Holding e la ASM International General Trading. Inoltre, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio ha dimostrato che i due fratelli intrattenevano legami d’affari tramite detta impresa familiare. Infine, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2021, il Consiglio ha dimostrato che tra il ricorrente e suo fratello vi erano legami d’affari, dato che erano coinvolti in attività con l’ISIL per conto del regime siriano.

166      L’esistenza di legami d’affari tra il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, si concretizza altresì in una forma di concertazione nella gestione dei loro portafogli azionari. (...)

167      Infine, nelle sue memorie, il ricorrente non sostiene di aver interrotto i suoi rapporti con Samer Foz o di averne preso le distanze. Di conseguenza, persistono i legami tra il ricorrente e suo fratello».

19      Al punto 177 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che il motivo di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi in considerazione del suo legame con una persona oggetto delle misure restrittive fosse sufficientemente suffragato, cosicché, alla luce di tale criterio, l’inserimento del suo nome in tali elenchi era fondato. Al punto 179 di tale sentenza il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso in quanto infondato, senza che occorresse esaminare la fondatezza delle altre censure dedotte dal ricorrente e volte a rimettere in discussione gli altri criteri di inserimento.

20      Infine, il Tribunale ha respinto il quarto motivo, poi i motivi secondo e terzo, considerati congiuntamente, e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

21      Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il suo ricorso di annullamento contro gli atti controversi;

–        annullare gli atti controversi, nella parte in cui lo riguardano;

–        ingiungere al Consiglio di espungere il suo nome dagli allegati alla decisione 2013/255 nonché al regolamento n. 36/2012, e

–        condannare il Consiglio alle spese.

22      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        in subordine, respingere la domanda del ricorrente volta ad ingiungergli di espungere il nome del ricorrente dagli allegati alla decisione 2013/255 nonché al regolamento n. 36/2012, e

–        condannare il ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

23      A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce otto motivi, vertenti, dal primo al quarto, su uno snaturamento degli elementi di prova e delle circostanze di fatto, il quinto, sull’errata applicazione della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P, EU:C:2015:248), e Anbouba/Consiglio (C‑630/13 P, EU:C:2015:247), il sesto, sull’errata applicazione degli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, nonché dell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, il settimo, su uno snaturamento delle circostanze di fatto e, l’ottavo, sull’errata applicazione delle norme che disciplinano l’onere della prova.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

24      Il Consiglio sostiene in via principale che i motivi d’impugnazione sono irricevibili non essendo individuati con precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata, contrariamente ai requisiti di cui all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. L’impugnazione dovrebbe, pertanto, essere dichiarata irricevibile nella sua integralità.

25      Il ricorrente contesta tale argomento facendo valere che oltre all’argomento sviluppato a sostegno di ciascuno dei motivi d’impugnazione da egli dedotti, la parte introduttiva dell’impugnazione prende in considerazione i punti 162, 167 e 177 della sentenza impugnata nel senso che essi contengono le conclusioni del Tribunale che egli considera come erronee.

 Giudizio della Corte

26      In via preliminare, conformemente a una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, punto 50 e giurisprudenza citata).

27      Un’impugnazione priva di tali caratteristiche non può essere oggetto di una valutazione giuridica che consenta alla Corte di esercitare il compito ad essa incombente nel settore considerato e di effettuare il suo sindacato di legittimità (ordinanza del 19 giugno 2015, Makhlouf/Consiglio, C‑136/15 P, EU:C:2015:411, punto 25, e sentenza del 17 dicembre 2020, Inpost Paczkomaty/Commissione, C‑431/19 P e C‑432/19 P, EU:C:2020:1051, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

28      Nel caso di specie, per quanto riguarda il sesto motivo d’impugnazione, come sostiene il Consiglio, l’impugnazione non rispetta i requisiti di cui a tale giurisprudenza. Infatti, l’argomento sviluppato dal ricorrente a sostegno di tale motivo d’impugnazione non fa riferimento ad alcun elemento specifico della sentenza impugnata e non consente di individuare la parte della motivazione del Tribunale che, tra le considerazioni esposte ai punti da 79 a 176 di tale sentenza, da cui è conseguita la sua conferma, al punto 177 della sentenza impugnata, della fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi, sarebbe inficiata da un errore di diritto.

29      Per contro, l’impugnazione consente di individuare gli elementi contestati della sentenza impugnata nell’ambito dei motivi d’impugnazione dal primo al quinto nonché ottavo, ossia i punti da 161 a 164 di tale sentenza, ed espone le ragioni in base alle quali, ad avviso del ricorrente, tali elementi sarebbero inficiati da un errore di diritto, consentendo alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità. Così è anche per quanto concerne il settimo motivo d’impugnazione, relativo al punto 167 di detta sentenza.

30      Ne consegue che i motivi d’impugnazione dal primo al quinto, il settimo e l’ottavo sono ricevibili e che il sesto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Nel merito

 Sui primi quattro motivi d’impugnazione

–       Argomenti delle parti

31      Con il suo primo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che ai punti da 161 a 164 della sentenza impugnata il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ricavati dal sito Intenet Pro-justice. Da un lato, il Tribunale avrebbe alterato e deformato il testo originale dell’articolo pubblicato su tale sito, presentando le affermazioni del suo autore come fatti comprovati nonostante le riserve e le precauzioni adottate da quest’ultimo, che aveva utilizzato il termine «accusati» e, due volte, l’avverbio «asseritamente». Dall’altro, il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento a una conferma degli scambi commerciali menzionati da un leader dell’ISIL, allorché il link URL riportato nella nota a piè di pagina di tale articolo rinvia ad una pagina inesistente. Tale conferma non sarebbe, in ogni caso, dimostrata né corroborata da un’altra fonte e detto articolo mancherebbe di precisione in merito all’asserita partecipazione del ricorrente assieme a Samer Foz, suo fratello, a transazioni con l’ISIL.

32      Con i suoi motivi d’impugnazione dal secondo al quarto il ricorrente fa valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ricavati, rispettivamente, dal sito Internet The Syria Report, dall’articolo di stampa del sito Internet Reuters nonché, per quanto riguarda la ASM International General Trading, dai siti Internet Arab News e Al Arabya. In proposito il sito Internet The Syria Report si riferirebbe a una filiale della Aman Holding e non al coinvolgimento personale del ricorrente nelle transazioni con l’ISIL. L’articolo di stampa del sito Internet Reuters farebbe riferimento alle società Aman Group o Aman Holding e non al ricorrente o all’ISIL. Infine, i siti Internet Arab News e Al Arabya non menzionerebbero l’ISIL, ma soltanto l’ASM International General Trading.

33      Orbene, il Tribunale si contraddirebbe dato che, da un lato, al punto 137 della sentenza impugnata avrebbe dichiarato che il ricorrente aveva ceduto le sue quote della Aman Holding prima della data di adozione degli atti controversi e che, a seguito di tale cessione, quest’ultimo non ricopriva più alcuna posizione di responsabilità in seno a tale società. Dall’altro, il Tribunale avrebbe ritenuto che, in relazione a tali atti, il Consiglio non poteva far valere la partecipazione del ricorrente nella Aman Holding per dimostrare un legame tra lo stesso e Samer Foz, suo fratello. In tal senso, il punto 137 della sentenza impugnata invaliderebbe l’articolo del sito Internet The Syria Report, che sarebbe superato. La stessa ipotesi ricorrerebbe con riferimento all’articolo di stampa del sito Internet Reuters.

34      Il Tribunale si contraddirebbe anche laddove avrebbe riconosciuto che la ASM International General Trading era stata dissolta e ha ritenuto, al punto 155 della sentenza impugnata, che i legami di affari tra lo stesso e Samer Foz, suo fratello, in seno alla ASM International General Trading non fossero sufficientemente suffragati con riferimento agli atti di mantenimento del 2020 e agli atti controversi. Gli elementi di prova ricavati dai siti Internet Arab News e Al Arabya sarebbero, dunque, a loro volta superati.

35      Considerando che gli elementi di prova ricavati da tali quattro siti Internet potevano suffragare un legame tra il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, nell’ambito di transazioni con l’ISIL, mentre tali elementi di prova non dimostravano un siffatto legame, il Tribunale sarebbe stato incoerente e avrebbe snaturato i fatti. Pertanto, l’insieme di tali elementi di prova dovrebbe essere espunto dal complesso degli indizi presi in considerazione dal Tribunale.

36      Ad avviso del Consiglio, i primi quattro motivi d’impugnazione non sono fondati.

–       Giudizio della Corte

37      Secondo una giurisprudenza consolidata, in caso d’impugnazione, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento degli stessi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, salvo il caso di un loro snaturamento (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2020, Cham Holding/Consiglio, C‑261/19 P, EU:C:2020:781, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

38      Un tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta. Tuttavia, tale snaturamento deve emergere manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale snaturamento (sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

39      Nel caso di specie, per quanto riguarda l’estratto della relazione del sito Internet Pro-justice che, in base al primo motivo d’impugnazione, il Tribunale avrebbe snaturato, è vero che il Tribunale non ha citato letteralmente tale estratto, al punto 162 della sentenza impugnata, ma ha menzionato il suo contenuto in sostanza, utilizzando una formulazione più affermativa, senza fare riferimento né al termine «accusati» né all’avverbio «asseritamente» che tale relazione conteneva. Ciononostante, la valutazione svolta dal Tribunale di tale elemento di prova non risulta in modo evidente inesatta, dal momento che da tale relazione risulta che un leader nominativamente designato dell’ISIL ha confermato che il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, erano coinvolti in diverse attività commerciali con l’ISIL per conto del regime siriano. Inoltre, sebbene il ricorrente faccia valere che il link URL citato nella nota a piè di pagina non è più attivo, non risulta dal punto 162 di tale sentenza che il Tribunale abbia fondato la sua valutazione su tale fonte. In ogni caso, l’unico documento fornito dal ricorrente non consente di dimostrare che tale link non fosse attivo in precedenza, segnatamente quando il Tribunale ha preso in considerazione detta relazione.

40      Occorre aggiungere che al punto 111 della sentenza impugnata, che non è contestato nell’ambito dell’impugnazione, il Tribunale ha considerato che tale relazione del sito Internet Pro-justice costituiva un elemento di prova ragionevole e affidabile. Di conseguenza, sebbene il ricorrente faccia valere che detta relazione era priva di precisione, un tale argomento deve essere respinto in quanto infondato.

41      Per quanto riguarda i motivi d’impugnazione dal secondo al quarto, con i quali il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova tratti dai siti Internet The Syria Report, Reuters nonché Arab News e Al Arabya, a loro volta menzionati al suddetto punto 162, il ricorrente non indica con precisione in che cosa consisterebbe tale snaturamento, ma si limita a far valere che essi non erano idonei né a dimostrare né a corroborare l’esistenza di un legame di affari tra lo stesso e Samer Foz, suo fratello, dato che tali elementi non si riferivano a lui di persona, né all’ISIL per quanto riguarda alcuni di essi, bensì a determinate società, ossia la Aman Group, la Aman Holding e una delle sue filiali, nonché alla ASM International General Trading.

42      Orbene, nella parte in cui il ricorrente fa valere che si trattava di elementi di prova superati o obsoleti, dato che egli aveva ceduto le sue quote della Aman Holding il 7 ottobre 2020 e che la ASM International General Trading era stata messa in liquidazione il 25 febbraio 2020, come riscontrato dal Tribunale ai punti 133 e 149 della sentenza impugnata, risulta che il ricorrente aveva già proposto tale argomento dinanzi al Tribunale, come si ricava dai punti da 103 a 112 di tale sentenza.

43      Del pari, il ricorrente aveva già sostenuto dinanzi al Tribunale che il suo nome non era menzionato in vari articoli tratti da tali siti Internet, come risulta dai punti da 98 a 102 di tale sentenza.

44      Orbene, il Tribunale ha però ritenuto, ai punti da 98 a 112 di detta sentenza, non contestati nell’ambito dell’impugnazione in esame, che si trattava di elementi di prova affidabili e pertinenti, così come quelli tratti dal sito Internet Pro-justice.

45      Dall’insieme di tali elementi risulta che, con l’argomento in esame nonché con quello dedotto, quanto al resto, a sostegno del primo motivo d’impugnazione, il ricorrente sembra in realtà cercare di ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova da parte della Corte, la quale esula dalla sua competenza nell’ambito dell’impugnazione in base alla giurisprudenza citata al punto 37 della presente sentenza. In tal senso, un siffatto argomento è irricevibile.

46      Infine, l’argomento in base al quale vi sarebbe una contraddizione tra la motivazione del Tribunale contenuta, da un lato, ai punti 137 e 155 della sentenza impugnata, e, dall’altro, ai punti da 162 a 164 di tale sentenza, discende da una interpretazione erronea di detta sentenza. Infatti, come correttamente sostenuto dal Consiglio, le conclusioni cui è giunto il Tribunale in questi ultimi punti non si fonderebbero sul coinvolgimento del ricorrente in tali società in un dato momento, contrariamente a quanto indica il Tribunale ai punti 137, 144 e 155 della medesima sentenza. Peraltro, risulta segnatamente dai punti 129, 143, 145 e 146 della sentenza impugnata, non contestati nell’ambito dell’impugnazione in esame, che il ricorrente era effettivamente coinvolto in tali società assieme a Samer Foz, suo fratello, prima di tale e della messa in liquidazione. Pertanto, tale argomento dev’essere respinto in quanto infondato.

47      Di conseguenza, i motivi d’impugnazione dal primo al quarto devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati.

 Sul quinto motivo

–       Argomenti delle parti

48      Con il suo quinto motivo d’impugnazione il ricorrente fa valere che il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P, EU:C:2015:248) e Anbouba/Consiglio (C‑630/13 P, EU:C:2015:247), ritenendo, al punto 164 della sentenza impugnata, che il Consiglio avesse sufficientemente suffragato il legame che esisteva tra lo stesso e Samer Foz, suo fratello, in considerazione delle diverse attività con l’ISIL in cui erano coinvolti per conto del regime siriano e, quindi, il requisito concernente l’esistenza di un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, ai sensi di tale giurisprudenza. Dal momento che gli elementi di prova ricavati dai siti Internet Pro-justice e The Syria Report, dall’articolo di stampa pubblicato sul sito Internet Reuters e, per quanto riguarda la ASM International General Trading LLC, dai siti Internet Arab News e Al Arabya, sarebbero tutti stati snaturati, il complesso di indizi preso in considerazione dal Tribunale sarebbe privo di contenuto.

49      Il Consiglio sostiene che il quinto motivo d’impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

50      Nel caso di specie, l’argomento del ricorrente dedotto a sostegno del quinto motivo d’impugnazione presuppone che il Tribunale abbia snaturato, come fatto valere a sostegno dei motivi d’impugnazione dal primo al quarto, gli elementi di prova ricavati dai siti Internet citati al punto 162 della sentenza impugnata, da cui è conseguita la conferma, da parte del Tribunale, al punto 164 di tale sentenza che, per quanto riguarda la parte dei motivi degli atti controversi relativa al legame tra il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, in considerazione delle diverse attività con l’ISIL in cui erano coinvolti per conto del regime siriano, il Consiglio aveva fornito un fascicolo di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, ai sensi della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P, EU:C:2015:248) e Anbouba/Consiglio (C‑630/13 P, EU:C:2015:247), citata al punto 158 della sentenza impugnata.

51      Orbene, poiché dalla risposta fornita ai motivi d’impugnazione dal primo al quarto, contenuta al punto 47 della presente sentenza, risulta che il ricorrente ha invano fatto valere una tale censura di snaturamento nei confronti della sentenza impugnata, il quinto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto inconferente.

 Sull’ottavo motivo

–       Argomenti delle parti

52      Con il suo ottavo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato le norme che disciplinano l’onere della prova allorché ha considerato, al punto 163 della sentenza impugnata, che l’affermazione in base alla quale egli sarebbe stato coinvolto in diverse attività con l’ISIL, assieme a Samer Foz, suo fratello, per conto del regime siriano non poteva essere rimessa in discussione dal suo argomento, asseritamente infondato, in virtù del quale tali accuse discenderebbero da affermazioni «perentorie» e, secondo il Tribunale, «infondate». In proposito il ricorrente avrebbe sempre negato di aver avuto un qualsiasi rapporto con l’ISIL e il fatto di dimostrare il contrario equivarrebbe a provare un fatto negativo e, quindi, a una probatio diabolica. L’onere della prova sarebbe stato a carico del Consiglio in virtù della giurisprudenza della Corte, il quale avrebbe fornito, come in precedenza dimostrato, elementi di prova insufficienti e alterati da parte del Tribunale.

53      Il Consiglio sostiene che il motivo d’impugnazione in esame non è fondato.

–       Giudizio della Corte

54      Con il suo ottavo motivo d’impugnazione il ricorrente fa in sostanza valere che al punto 163 della sentenza impugnata il Tribunale sarebbe incorso in una violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova, allorché ha considerato che la conclusione cui esso era giunto in relazione al carattere sufficientemente suffragato della parte dell’esposizione dei motivi del 2021 concernente le diverse attività con l’ISIL in cui il ricorrente e Samer Foz, suo fratello, erano coinvolti per conto del regime siriano non era rimessa in discussione dall’argomento dedotto dal ricorrente, non suffragato, in base al quale tali accuse discenderebbero da affermazioni infondate.

55      Orbene, da tale considerazione del Tribunale non risulterebbe che quest’ultimo abbia violato le norme che disciplinano l’onere della prova.

56      A tal riguardo, da un lato, va rilevato che detta considerazione è fondata sulla valutazione insindacabile, da parte del Tribunale, degli elementi di prova forniti dal Consiglio, di cui al punto 162 della sentenza impugnata, in relazione ai quali, contrariamente alla premessa da cui muove il ricorrente nel suo argomento e come risulta dai punti da 39 a 47 della presente sentenza, la Corte non ha riscontrato uno snaturamento da parte del Tribunale. Dall’altro, risulta che il Tribunale ha esaminato la pertinenza e l’affidabilità degli elementi di prova prodotti dal Consiglio non solo ai punti da 98 a 112 della sentenza impugnata, ma anche alla luce delle condizioni enunciate all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, ai punti da 170 a 176 di tale sentenza, non essendo contestati tali diversi punti nell’ambito dell’impugnazione in esame.

57      Infine, il ricorrente non indica di aver sottoposto al Tribunale elementi di prova che quest’ultimo avrebbe omesso di esaminare.

58      Ne consegue che con il pretesto di un motivo d’impugnazione vertente sull’asserita violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova il ricorrente chiede in realtà alla Corte di sostituire la sua valutazione degli elementi di prova che sono stati sottoposti al Tribunale nonché del valore che ad essi è stato attribuito, valutazione che, secondo la giurisprudenza richiamata al punto 37 della presente sentenza, esula dalla sua competenza nell’ambito di un’impugnazione.

59      Alla luce di tali considerazioni l’ottavo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul settimo motivo d’impugnazione

–       Argomenti delle parti

60      Con il suo settimo motivo d’impugnazione il ricorrente fa valere che il Tribunale, al punto 167 della sentenza impugnata, ha snaturato le circostanze di fatto concernenti l’assenza di un legame tra lo stesso e Samer Foz, suo fratello, considerando che, nelle sue memorie, il ricorrente non sosteneva di aver interrotto i suoi rapporti con Samer Foz o di averne preso le distanze. Orbene, il ricorrente avrebbe affermato a più riprese nelle sue memorie procedurali di non aver più alcun rapporto commerciale o professionale con Samer Foz, suo fratello, segnatamente ai punti da 92 a 99 della sua replica dinanzi al Tribunale, in cui egli avrebbe in particolare affermato che, al momento del deposito del suo ricorso di primo grado, egli non era associato a Samer Foz, suo fratello, in alcuna impresa, società, partnership o progetto.

61      Ad avviso del Consiglio, tale motivo d’impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

62      Con il suo settimo motivo d’impugnazione il ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato le affermazioni contenute nelle sue memorie allorché ha ritenuto, al punto 167 della sentenza impugnata, che egli non sosteneva di aver interrotto i suoi rapporti con Samer Foz o di averne preso le distanze, mentre in tali memorie egli avrebbe proprio affermato di non aver più alcun rapporto commerciale con quest’ultimo.

63      Tuttavia, tali considerazioni contenute alla prima frase di tale punto 167 costituiscono soltanto una parte della motivazione a sostegno della conclusione cui il Tribunale è giunto in merito al legame del ricorrente con una persona oggetto di misure restrittive, conclusione che si fonda in sostanza sulla parte della motivazione enunciata ai punti 165 e 166 di detta sentenza che dimostra l’esistenza di legami d’affari presenti o passati tra il ricorrente e Samer Foz, suo fratello. Orbene, quest’ultima parte della motivazione o non è oggetto dell’impugnazione o, nei limiti in cui essa si fonda sui punti da 162 a 164 di detta sentenza, è stata inutilmente censurata tramite i motivi d’impugnazione dal primo al quinto e ottavo, come risulta dai punti 47, 51 e 59 della presente sentenza.

64      Dato che detta parte della motivazione sosteneva sufficientemente la conclusione esposta alla seconda frase del punto 167 della sentenza impugnata, l’eventuale snaturamento fatto valere dal ricorrente, anche qualora fosse dimostrato, non potrebbe determinare l’annullamento della sentenza impugnata. Ne consegue che il settimo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto inconferente.

65      Poiché nessuno dei motivi d’impugnazione è stato accolto, la stessa deve essere respinta nel suo complesso.

 Sulle spese

66      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

67      Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese nonché a quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Amer Foz è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.