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Ordinanza del Tribunale 21 luglio 2011 - Fuchshuber Agrarhandel / Commissione

(Causa T-451/10) 1

("Ricorso per risarcimento danni - Politica agricola comune - Gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario - Potere di controllo della Commissione - Violazione manifestamente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Ricorso manifestamente infondato in diritto")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (Hörsching, Austria) (rappresentante: avv. G. Lehner)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subito a causa della mancanza di controllo, da parte della Commissione, delle condizioni di esecuzione delle gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario, nel caso di specie del granturco detenuto dall'organismo di intervento ungherese

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

La Fuchshuber Agrarhandel GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 - GU C 317 del 20.11.2010.