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Ricorso proposto il 23 settembre 2010 - Apple / UAMI - Iphone Media (IPH IPHONE)

(Causa T-448/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple, Inc. (Cupertino, USA) (rappresentanti: M. Engelman, barrister e J. Olsen, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Iphone Media, SA (Siviglia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 luglio 2010, procedimento R 1084/2009-4;

accogliere l'opposizione della ricorrente;

in subordine, la ricorrente chiede che l'opposizione sia accolta con riguardo ai prodotti e servizi per i quali venga accertata l'esistenza di un rischio di confusione e/o per i prodotti e servizi per i quali si determini che sussiste il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio della ricorrente o rechi pregiudizio agli stessi;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "IPH IPHONE", per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 38, 41 e 42 - domanda di marchio comunitario n. 5562822

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 2901007 del marchio denominativo "IPHONE", per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha fatto un'erronea applicazione delle disposizioni di tali articoli al marchio impugnato.

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