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Ricorso proposto il 14 settembre 2010 - Westfälische Drahtindustrie e a. / Commissione

(Causa T-393/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania) Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm), Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. C. Stadler)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare l'art. 1, n. 8, lett. a) e b) della decisione, nei limiti in cui viene accertata la responsabilità delle ricorrenti 1) e 2 per una violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE per il periodo precedente al 12 maggio 1997;

annullare l'art. 2 della decisione, nei limiti in cui è irrogata alle ricorrenti da 1) a 3) solidalmente un'ammenda per l'importo d EUR 15 485 000, alle ricorrenti 1) e 2) solidalmente un'ammenda per l'importo di EUR 30 115 000 e alla ricorrente 1) un'ammenda per l'importo di EUR 10 450 000;

in subordine ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alle ricorrenti nell'art. 2 della decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387, emanata nel procedimento COMP/38.344 - Acciaio per precompresso. Nella decisione impugnata sono state inflitte, alle ricorrenti e ad altre imprese, ammende per la violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE. Le ricorrenti, secondo la Commissione, avrebbero partecipato ad un accordo e/o a una pratica concordata continuati nel settore dell'acciaio per precompresso del mercato interno e del SEE.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono otto motivi.

In primo luogo, le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1/2003 1, in quanto sarebbe erronea l'asserzione di una partecipazione delle ricorrenti ad un'infrazione unica e continuata.

Nell'ambito del secondo motivo esse deducono, in subordine, una violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 in quanto sussisterebbe una violazione dei principi essenziali della determinazione dell'ammenda riguardo alla durata dell'infrazione accertata dalla convenuta per il fatto di avervi incluso il periodo di crisi dell'intesa.

Nel terzo motivo le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe violato l'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto essa, avendo utilizzato contro le ricorrenti i dati contenuti nella domanda di riduzione dell'ammenda, avrebbe violato il principio del legittimo affidamento e il principio secondo cui l'amministrazione è vincolata alle proprie decisioni.

Nell'ambito del quarto motivo le ricorrenti affermano che sussisterebbe una violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 giacché, nel valutare la gravità dell'infrazione, vi sarebbero stati numerosi errori di valutazione della convenuta.

Nel quinto motivo le ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 23, del regolamento n. 1/2003 e una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296 TFUE e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo esse affermano che la convenuta nel determinare l'ammenda si sarebbe arbitrariamente discostata dal metodo di calcolo menzionato nella decisione impugnata.

Come sesto motivo, le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe violato l'art 23 del regolamento n. 1/2003 a causa di un eccesso di potere e di una violazione del principio di proporzionalità nel calcolo dell'ammenda.

Nell'ambito del settimo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 296, n. 2, TFUE e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la convenuta non avrebbe motivato la decisione impugnata in punti sostanziali.

Infine, quale ottavo motivo, si censura il fatto che la convenuta avrebbe violato il diritto delle ricorrenti ad essere sentite ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 1/2003 e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la convenuta non avrebbe sentito le ricorrenti su punti essenziali.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).