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Sentenza del Tribunale del 20 aprile 2016 – Tronios Group International / EUIPO – Sky (SkyTec)

(Causa T-77/15)1

(«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SkyTec – Marchio nazionale denominativo anteriore SKY – Impedimento relativo alla registrazione – Preclusione per tolleranza – Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Tronios Group International BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. van Leeuwen e H. Klingenberg, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Crabbe e A. Folliard Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky plc (Isleworth, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Barry, solicitor, successivamente M. Schut e A. Meijboom, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 28 novembre 2014 (procedimento R 1681/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Tronios Group International BV.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Tronios Group International BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

La Sky plc sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 118 del 13.4.2015.