Language of document : ECLI:EU:T:2015:504

Causa T‑189/10

(pubblicazione per estratto)

GEA Group AG

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Infrazione commessa da alcune controllate – Ammende – Responsabilità solidale delle controllate e della controllante – Superamento del massimale del 10% per una delle controllate – Decisione di riadozione – Riduzione dell’importo dell’ammenda per tale controllata – Imputazione all’altra controllata e alla controllante dell’obbligo di pagamento dell’importo ridotto dell’ammenda – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Diritto di accesso al fascicolo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 luglio 2015 

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Oggetto – Documenti utili alla difesa – Diritto al contraddittorio – Portata

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Diritto di accesso al fascicolo – Violazione – Conseguenze – Annullamento della decisione della Commissione che constata un’infrazione – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di assicurare meglio la propria difesa in assenza di tali irregolarità – Valutazione rispetto a una decisione che riduce, a favore di una sola controllata, l’importo di un’ammenda irrogata in solido a più imprese costituenti una stessa impresa

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

3.      Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Determinazione degli importi pro quota dell’ammenda dovuti dai condebitori in solido – Competenza dei giudici nazionali

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

4.      Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazione commessa da una controllata – Imputazione alla controllante – Responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda – Portata

(Art. 101 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 67‑70)

2.      Quando la Commissione irroga un’ammenda per infrazione alle norme in materia di concorrenza senza che l’impresa interessata sia stata sentita né abbia avuto accesso al fascicolo, la decisione deve essere annullata, a condizione che detta impresa abbia sufficientemente dimostrato non che, in assenza di tali irregolarità procedurali, la decisione impugnata avrebbe avuto un diverso contenuto, bensì che essa avrebbe potuto assicurare meglio la propria difesa, in assenza di dette irregolarità. A tal fine, occorre porsi al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

Al riguardo, nell’ambito di una decisione della Commissione che condanna in solido al pagamento di un’ammenda più società, costituenti una stessa impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la controllante interessata può contestare di non aver beneficiato di una riduzione concessa, da una seconda decisione, adottata senza averla sentita e senza averle consentito l’accesso al fascicolo, a una delle controllate responsabili in solido. Infatti, in tali circostanze, la controllante interessata può assicurare meglio la propria difesa discutendo la questione relativa a quali obblighi incombevano alla Commissione con riferimento alla determinazione dei rispettivi importi pro quota delle singole società a cui queste ultime erano state condannate in solido, questione non risolta dalla giurisprudenza al momento del procedimento amministrativo.

Inoltre, nell’ipotesi in cui l’ammenda irrogata a detta controllante risulti essere di un importo superiore a quello dell’ammenda irrogata alle sue controllate, benché la sua responsabilità derivi interamente dalla responsabilità di queste ultime, essa può contestare l’importo dell’ammenda prevista nei suoi confronti.

(v. punti 72‑74, 76, 80, 83)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 75)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 81, 82)