Language of document : ECLI:EU:C:2014:2096

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 luglio 2014 (*)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Trattenimento in un istituto penitenziario – Possibilità di trattenere insieme a detenuti comuni un cittadino di un paese terzo che abbia dato il proprio consenso»

Nella causa C‑474/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione dell’11 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 3 settembre 2013, nel procedimento

Thi Ly Pham

contro

Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, A. Borg Barthet e M. Safjan, presidenti di sezione, A. Rosas, G. Arestis (relatore), J. Malenovský, D. Šváby, C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la sig.ra Pham, da M. Sack, Rechtsanwalt;

–        per la Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik, da J. von Lackum, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. de Ree, M. Bulterman e H. Stergiou, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Wils e M. Condou‑Durande, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la sig.ra Pham e la Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (città di Schweinfurt, ufficio servizi demografici e statistica), in merito alla legittimità della decisione di trattenimento ai fini dell’allontanamento adottata nei confronti di detta interessata.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il considerando 17 della direttiva 2008/115 è così formulato:

«I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo l’arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea». 

4        L’articolo 1 della succitata direttiva, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

5        L’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Trattenimento», dispone quanto segue:

«1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a)      sussiste un rischio di fuga o

b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

(...)

5.      Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.

6.      Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:

a)      della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o

b)      dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».

6        L’articolo 16 della direttiva 2008/115, rubricato «Condizioni di trattenimento», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari».

 Diritto tedesco

7        L’articolo 62a, paragrafo 1, della legge relativa al soggiorno, al lavoro e all’integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), come modificata (BGBl. 2011 I, pag. 2258; in prosieguo: l’«AufenthG»), che ha trasposto l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, dispone quanto segue:

«Il trattenimento ai fini dell’allontanamento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora un Land non disponga di un apposito centro di permanenza temporanea, il trattenimento può avvenire in altri istituti di detenzione di tale Land; in tal caso le persone trattenute in attesa di allontanamento devono essere tenute separate dai detenuti comuni. (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

8        La sig.ra Pham, cittadina vietnamita, è entrata in Germania senza documenti di identità né titolo di soggiorno. Il 29 marzo 2012 è stata adottata nei suoi confronti una decisione di trattenimento ai fini dell’allontanamento fino al 28 giugno 2012. Con dichiarazione scritta del 30 marzo 2012, essa ha acconsentito ad essere sistemata in un istituto penitenziario con detenuti comuni, in quanto intendeva avere dei contatti con connazionali ospitati in tale istituto.

9        Con ordinanza del 25 giugno 2012, l’Amtsgericht Nürnberg ha prorogato il trattenimento ai fini dell’allontanamento della sig.ra Pham fino al 10 luglio 2012. Il ricorso che quest’ultima ha proposto contro tale ordinanza è stato respinto con ordinanza del Landgericht Nürnberg del 5 luglio 2012. Dopo essere stata effettivamente espulsa verso il Vietnam il 10 luglio 2012, la sig.ra Pham intende far constatare, mediante il ricorso da essa proposto dinanzi al Bundesgerichtshof, la violazione dei suoi diritti ad opera delle suddette ordinanze di proroga del suo trattenimento nell’istituto penitenziario di cui sopra.

10      Secondo il Bundesgerichtshof, dinanzi alla violazione di un diritto fondamentale particolarmente significativo, i mezzi di ricorso contro una misura privativa della libertà restano esperibili anche dopo l’esecuzione della misura stessa, in quanto la persona interessata gode di un interesse meritevole di tutela a che l’illiceità di una siffatta misura privativa della libertà venga constatata anche dopo la sua esecuzione.

11      Detto giudice rileva che, in linea di principio, il trattenimento di un cittadino di un paese terzo assoggettato a procedure di rimpatrio in un istituto penitenziario insieme a detenuti comuni è contrario all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, nonché all’articolo 62a dell’AufenthG, che ha trasposto nell’ordinamento nazionale la suddetta disposizione. Tuttavia, tale trattenimento sarebbe lecito qualora l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 venisse interpretato nel senso che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nell’applicazione di tale disposizione, che concede loro la possibilità di tener conto del consenso prestato dal cittadino in questione a essere sistemato con i suddetti detenuti.

12      Il Bundesgerichtshof fa osservare, da un lato, che esiste un possibile rischio di elusione dell’obbligo di separazione nel caso in cui, in particolare, le autorità interessate facciano regolarmente sottoscrivere ai cittadini di paesi terzi contemplati dalla direttiva 2008/115 dichiarazioni di consenso precompilate oppure li spingano a dare il loro consenso ad essere messi in regime di trattenimento in un istituto penitenziario insieme a detenuti comuni. Dall’altro lato, detto giudice evidenzia che l’obbligo di separazione mira unicamente a migliorare la situazione dei cittadini di paesi terzi e che costoro dovrebbero potervi rinunciare nel caso in cui, dopo essere stati informati del loro diritto di essere separati, desiderino essere messi insieme con detenuti o vi acconsentano espressamente, in particolare, come nella fattispecie, a motivo delle opportunità di entrare in contatto con dei connazionali o con persone della stessa età. A questo proposito, secondo il diritto tedesco, nei casi di internamento per motivi di sicurezza, in cui è prevista una sistemazione separata della persona interessata, la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) terrebbe conto del consenso di tale persona a essere sistemata insieme ad altri detenuti.

13      Alla luce di queste considerazioni, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/115] il fatto di sistemare insieme a detenuti [comuni] una persona trattenuta ai fini dell’allontanamento, nel caso in cui quest’ultima acconsenta a tale sistemazione congiunta».

 Sulla questione pregiudiziale

14      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che esso permette a uno Stato membro di trattenere ai fini dell’allontanamento un cittadino di un paese terzo ospitandolo in un istituto penitenziario insieme a detenuti comuni, nel caso in cui il cittadino in questione acconsenta a tale sistemazione.

15      In limine, occorre rilevare come dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio risulti che il trattenimento della sig.ra Pham in un istituto penitenziario è stato disposto a norma dell’articolo 62a, paragrafo 1, dell’AufenthG.

16      Orbene, risulta dai punti da 28 a 31 della sentenza Bero e Bouzalmate (C‑473/13 e C‑514/13, EU:C:2014:2095) che il motivo attinente alla mancanza di un apposito centro di permanenza temporanea in un Land della Repubblica federale di Germania non può di per sé solo giustificare l’applicazione della seconda frase dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

17      Quanto all’interpretazione di tale disposizione nell’ambito del procedimento principale, risulta dal suo tenore letterale che essa impone un obbligo incondizionato di separazione dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti comuni, nel caso in cui uno Stato membro non possa sistemare tali cittadini in appositi centri di permanenza temporanea.

18      A questo proposito, il governo tedesco, sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, fa valere che, poiché l’obiettivo di tale obbligo di separazione è di tutelare gli interessi e il benessere del cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare, quest’ultimo potrebbe rinunciarvi, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale l’interessata intendeva restare in contatto con i suoi connazionali.

19      È giocoforza constatare come l’obbligo di separazione dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti comuni non conosca alcuna eccezione e costituisca una garanzia di rispetto dei diritti espressamente riconosciuta dal legislatore dell’Unione ai suddetti cittadini nell’ambito dei presupposti per il trattenimento ai fini dell’allontanamento all’interno di istituti penitenziari.

20      Infatti, la Corte ha già statuito che la direttiva 2008/115 persegue l’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni, affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità (sentenze El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 31, e Arslan, C‑534/11, EU:C:2013:343, punto 42).

21      A questo proposito, l’obbligo di separazione dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti comuni, previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115, va al di là di una semplice modalità di esecuzione specifica della sistemazione dei cittadini di paesi terzi in regime di trattenimento all’interno di istituti penitenziari e costituisce un presupposto di merito di tale sistemazione senza il quale, in via di principio, quest’ultima non sarebbe conforme alla direttiva summenzionata.

22      In tale contesto, uno Stato membro non può tener conto della volontà del cittadino di un paese terzo di cui trattasi.

23      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dunque rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che esso non permette a uno Stato membro di trattenere ai fini dell’allontanamento un cittadino di un paese terzo ospitandolo in un istituto penitenziario insieme a detenuti comuni neppure nel caso in cui il cittadino in questione acconsenta a tale sistemazione.

 Sulle spese

24      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che esso non permette a uno Stato membro di trattenere ai fini dell’allontanamento un cittadino di un paese terzo ospitandolo in un istituto penitenziario insieme a detenuti comuni neppure nel caso in cui il cittadino in questione acconsenta a tale sistemazione.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.