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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Tideland Signal Limited contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 luglio 2002.

    (Causa T-211/02)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 15 luglio 2002 la Tideland Signal Limited, rappresentata da Christopher Thomas e Ciara Kennedy, dello studio legale Lovells, del foro di Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--annullare la decisione della Commissione 17 giugno 2002 che respinge l'offerta presentata dalla Tideland Signal Limited nella procedura di gara EUROPEAID/112336/C/S/WW-TACIS-(RE-TENDER);

--condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha presentato un'offerta per la fornitura di boe a porti in Kazakhstan, Azerbaijan e Turkmenistan seguendo il bando di gara pubblicato dalla Commissione. A seguito di una rettifica che ha interessato l'avviso di gara, è stata data alla ricorrente la possibilità di modificare la sua offerta. Poiché la rettifica non dava luogo ad alcun cambiamento nei confronti della ricorrente, essa ha di nuovo inviato alla Commissione la medesima offerta immutata. Successivamente, la ricorrente è stata informata che la sua offerta era stata respinta, poiché questa non rispettava il periodo di validità di 90 giorni stabilito per un'offerta a partire dalla data della sua presentazione.

La ricorrente osserva che tale decisione contiene un errore di fatto. Il termine finale di validità dell'offerta, cioè il 28 luglio 2002, era calcolato dalla data del termine di scadenza iniziale del 29 aprile 2002. Tale data non era stata cambiata dalla seconda presentazione dell'offerta, successiva alla rettifica dell'avviso di gara ad opera della Commissione, poiché la ricorrente ha ripresentato la stessa offerta. La ricorrente sostiene, tuttavia, che era chiaro dalle circostanze concomitanti e da altri elementi nell'offerta che la stessa era valida per 90 giorni a decorrere dal termine di scadenza modificato dell'11 giugno 2002.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il n. 19.5 delle istruzioni per gli offerenti, il dovere di diligenza e il principio di proporzionalità. Ai sensi del n. 19.5 di tali istruzioni, la Commissione può chiedere agli offerenti di fornire chiarimenti sull'offerta entro le 24 ore. La ricorrente sostiene che altre affermazioni nell'offerta e le circostanze concomitanti in genere avrebbero fatto emergere dubbi che richiedevano chiarimenti sulla durata di validità dell'offerta. La Commissione non ha però fatto uso di questa possibilità.

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