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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep - Paesi Bassi) – AFMB Ltd e a. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-610/18) 1

[Rinvio pregiudiziale – Lavoratori emigranti – Previdenza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, punto 2, lettera a) – Nozione di «persona che fa parte del personale viaggiante di un’impresa» – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di «datore di lavoro» – Autotrasportatori che di norma esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri o Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) – Autotrasportatori che hanno stipulato un contratto di lavoro con un’impresa ma sottoposti all’autorità effettiva di un’altra impresa avente sede nello Stato membro di residenza di tali autotrasportatori – Determinazione dell’impresa che ha la qualità di «datore di lavoro»]

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: AFMB Ltd e a.

Convenuto: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Dispositivo

L’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, devono essere interpretati nel senso che il datore di lavoro di un autotrasportatore internazionale, ai sensi di tali disposizioni, è l’impresa che esercita l’autorità effettiva su tale autotrasportatore, sopporta, di fatto, il costo salariale corrispondente e dispone del potere effettivo di licenziarlo, e non l’impresa con cui detto autotrasportatore ha stipulato un contratto di lavoro e che è formalmente presentata in tale contratto come datore di lavoro di questo stesso autotrasportatore.

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1 GU C 455 del 17.12.2018.